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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 865 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
73 95041 CALTAGIRONE ITALIA , CF elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio dell'avv. RANDAZZO GRAZIELLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]101 Parte_2
95041 CALTAGIRONE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv RANDAZZO GRAZIELLA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2025 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12/07/2005 annotato registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Caltagirone al n. 67 parte II serie A – Ufficio 1 – anno 2005
l ricorrenti esponevano che con decreto 29.6.2021 reso nel procedimento R.G. 569/2020 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 9.10.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 29.6.2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 12/07/2005 annotato nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n. 67 parte II serie A – Ufficio 1 – anno 2005 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 16.9.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 865 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
73 95041 CALTAGIRONE ITALIA , CF elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio dell'avv. RANDAZZO GRAZIELLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]101 Parte_2
95041 CALTAGIRONE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv RANDAZZO GRAZIELLA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2025 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12/07/2005 annotato registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Caltagirone al n. 67 parte II serie A – Ufficio 1 – anno 2005
l ricorrenti esponevano che con decreto 29.6.2021 reso nel procedimento R.G. 569/2020 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 9.10.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 29.6.2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 12/07/2005 annotato nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n. 67 parte II serie A – Ufficio 1 – anno 2005 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 16.9.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo