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Decreto 7 gennaio 2025
Decreto 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, decreto 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Frosinone, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa
Rossella Giusi Pastore;
esaminati gli atti della procedura n. 1969 R.G. 2024, introdotta da nata a Parte_1
SA (PU) il 10/07/1944 e residente in [...], C.F. rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. PULCIANI TAMARA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento, l. 18/80;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dal marzo 2024;
Rilevato pertanto che la decorrenza indicata dal C.T.U. è successiva alla data della domanda amministrativa ma antecedente alla data di deposito del ricorso, compensa per 1/4 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e spese generali nella misura del 15 %, con distrazione;
P O N E
definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in separato CP_1
decreto.
Si comunichi alle parti.
Frosinone, 07/01/2025 IL GIUDICE
Rossella Giusi Pastore
Sezione Lavoro
Decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Frosinone, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa
Rossella Giusi Pastore;
esaminati gli atti della procedura n. 1969 R.G. 2024, introdotta da nata a Parte_1
SA (PU) il 10/07/1944 e residente in [...], C.F. rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. PULCIANI TAMARA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento, l. 18/80;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dal marzo 2024;
Rilevato pertanto che la decorrenza indicata dal C.T.U. è successiva alla data della domanda amministrativa ma antecedente alla data di deposito del ricorso, compensa per 1/4 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e spese generali nella misura del 15 %, con distrazione;
P O N E
definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in separato CP_1
decreto.
Si comunichi alle parti.
Frosinone, 07/01/2025 IL GIUDICE
Rossella Giusi Pastore