Articolo 1 della Legge 24 marzo 1907, n. 111
Articolo 2
Versione
16 aprile 1907
Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella A.

Entrata in vigore il 16 aprile 1907