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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13262 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
II TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 22/12/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17309/2025 R.G. promossa
Da
Parte_2 Parte_3 NQ di Parte_4 Parte_1
,
IS NA,rappresentati e difesi dall'avv.to ricorrente
contro
CP rappresentato e difeso dal Funzionario MURTARELLI GRAZIA ANTONIA
,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 13.5.2025 e ritualmente notificato,
, Parte_3 Parte_1
' premesso di avere ottenuto il riconoscimento con quali eredi di Parte_4 e Parte_2
omologa in data 15.11.24 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di
CP Persona_1 lamentavano che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedevano ' al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare ICP- convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dal I febbraio 2024.
CP L' si è costituito, eccependo che il ricorso è improcedibile, in quanto vi era stata inerzia dei ricorrenti nel depositare la documentazione utile alla liquidazione, presentata solo il 12.9.25, e che la prestazione era stata comunque liquidata il 6.11.25; chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022,
che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori,
dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta da parte della interessata (AP70 notificato il 22.11.2024); poiché l'interessata
CP è deceduta il 16.12.2024, appare giustificato il rilevo dell' relativo al mancato decorso del
termine per provvedere, al momento del deposito del ricorso, in quanto si evince, dalla ricevuta
CP depositata dall' che la documentazione è stata effettivamente fornita all'ente dagli eredi solo il 12.9.2025, vale a dire nelle more del giudizio.
Deve ricordarsi che la domanda amministrativa potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto ricorso prima della scadenza di tale termine (non potendosi fare riferimento alla data di notifica dell'AP70 in data 22.11.24, superato dal decesso della
Pt 4 .
Parte ricorrente, peraltro, ha dedotto di non avere ricevuto la prestazione nonostante l'affermata liquidazione.
CP
Pertanto, essendo ormai decorso il termine in questione, deve condannarsi l' al pagamento,
ma, poiché il ricorso è stato depositato quando era ancora in corso il termine concesso all'ente per provvedere e l'inadempimento non si era ancora realizzato, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va aggiunto, infine, che parte ricorrente ha rilevato che il conteggio indicato nel prospetto di liquidazione è errato, dovendo sottrarsi dall'importo dovuto solo quello corrispondente al periodo di ricovero in strutture pubbliche dal 16.10.24 al 2.12.2024, per un totale dovuto di n.9 mensilità.
CP
Chiamato sul punto a controdedurre, I' nulla ha contestato e, pertanto, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente devono ritenersi corretti ed immuni da censure.
PQM
Definitivamente pronunziando : dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 in
,detratti i periodi in misura di legge con decorrenza dal 1.2.2024 e fino al decesso di Parte_4
CP ad erogare la relativacui è stata ricoverata in strutture pubbliche, e per l'effetto condanna l'
prestazione, quantificando il dovuto alla data di deposito del ricorso in E.5.043,15, oltre interessi come per legge;
spese compensate.
Roma 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
In nome del popolo italiano
II TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 22/12/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17309/2025 R.G. promossa
Da
Parte_2 Parte_3 NQ di Parte_4 Parte_1
,
IS NA,rappresentati e difesi dall'avv.to ricorrente
contro
CP rappresentato e difeso dal Funzionario MURTARELLI GRAZIA ANTONIA
,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 13.5.2025 e ritualmente notificato,
, Parte_3 Parte_1
' premesso di avere ottenuto il riconoscimento con quali eredi di Parte_4 e Parte_2
omologa in data 15.11.24 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di
CP Persona_1 lamentavano che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedevano ' al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare ICP- convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dal I febbraio 2024.
CP L' si è costituito, eccependo che il ricorso è improcedibile, in quanto vi era stata inerzia dei ricorrenti nel depositare la documentazione utile alla liquidazione, presentata solo il 12.9.25, e che la prestazione era stata comunque liquidata il 6.11.25; chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022,
che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori,
dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta da parte della interessata (AP70 notificato il 22.11.2024); poiché l'interessata
CP è deceduta il 16.12.2024, appare giustificato il rilevo dell' relativo al mancato decorso del
termine per provvedere, al momento del deposito del ricorso, in quanto si evince, dalla ricevuta
CP depositata dall' che la documentazione è stata effettivamente fornita all'ente dagli eredi solo il 12.9.2025, vale a dire nelle more del giudizio.
Deve ricordarsi che la domanda amministrativa potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto ricorso prima della scadenza di tale termine (non potendosi fare riferimento alla data di notifica dell'AP70 in data 22.11.24, superato dal decesso della
Pt 4 .
Parte ricorrente, peraltro, ha dedotto di non avere ricevuto la prestazione nonostante l'affermata liquidazione.
CP
Pertanto, essendo ormai decorso il termine in questione, deve condannarsi l' al pagamento,
ma, poiché il ricorso è stato depositato quando era ancora in corso il termine concesso all'ente per provvedere e l'inadempimento non si era ancora realizzato, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va aggiunto, infine, che parte ricorrente ha rilevato che il conteggio indicato nel prospetto di liquidazione è errato, dovendo sottrarsi dall'importo dovuto solo quello corrispondente al periodo di ricovero in strutture pubbliche dal 16.10.24 al 2.12.2024, per un totale dovuto di n.9 mensilità.
CP
Chiamato sul punto a controdedurre, I' nulla ha contestato e, pertanto, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente devono ritenersi corretti ed immuni da censure.
PQM
Definitivamente pronunziando : dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 in
,detratti i periodi in misura di legge con decorrenza dal 1.2.2024 e fino al decesso di Parte_4
CP ad erogare la relativacui è stata ricoverata in strutture pubbliche, e per l'effetto condanna l'
prestazione, quantificando il dovuto alla data di deposito del ricorso in E.5.043,15, oltre interessi come per legge;
spese compensate.
Roma 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi