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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 189/2025
Oggi, 16/09/2025 sono comparsi:
- per , l'avv. TUTZER JOSEPH Parte_1
- per Controparte_1
BOLZANO, l'avv. BAUER RAIMUND
[...]
I procuratori delle parti concludono come in atti.
Esaurita la discussione, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
WE ER
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. TUTZER JOSEPH
RICORRENTE
contro
Controparte_2
(C.F. ) rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'avv. dott. BAUER RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER
LUCIA
pagina2 di 8 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_1
321 2025 00000224 05 000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dalla ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n.
321 2025 00000224 05 000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
…
In ogni caso: Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre 15% spese generali, CNAP ed IVA
Di parte convenuta pagina3 di 8 A. In via principale, rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al CP_1
Concessionario.
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 02.04.2025 il sig. propone opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000, notificato in data
24.02.2025 con cui l intimava al sig. CP_1 Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 1.745,91 a titolo di contributi dovuti Parte_1
alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell' con riferimento al CP_1
periodo dal 05/2023 fino al 5/2023, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
Parte ricorrente contesta le modalità di calcolo del cd. ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai dipendenti intermittenti a tempo pieno ed CP_1
indeterminato, da questi licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare, parte ricorrente contesta che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi CP_1
dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori;
il tutto con condanna alle spese giudiziali.
2. Parte costituendosi non contesta alcun fatto dedotto in giudizio da parte CP_1
del ricorrente. In diritto giustifica il calcolo effettuato premettendo che lo scopo dell'indennità di cui si parla sarebbe quella di porre a carico del datore di lavoro un contributo ogniqualvolta in capo al lavoratore a seguito di licenziamento venga riconosciuto il diritto a percepire la “Naspi”. Posto che la norma in ordine al calcolo dell'anzianità aziendale su cui si basa il calcolo nulla ha dedotto,
l' avrebbe risolto la questione tramite vari “messaggi” e circolari, che CP_1
avrebbero fornito chiarimenti in merito al computo dell'anzianità lavorativa del pagina5 di 8 lavoratore cessato.
In particolare, tali atti avrebbero chiarito il seguente calcolo:
a) Per il primo ed ultimo mese di rapporto lavorativo, in base alla data di assunzione e cessazione di tale contratto di lavoro, il rapporto deve protrarsi per almeno 15 giorni, al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa b) Gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale.
3. In occasione di prima udienza è stato depositato dall' quale doc 7, CP_1
espressamente riconosciuto dalla ricorrente, un calcolo alternativo che si basa sul calcolo come ritenuto corretto da parte ricorrente, per una somma pari ad €
100,52.
4. Ciò posto va condiviso l'assunto dell' per cui non è in discussione CP_1
l'obbligo della parte ricorrente di versare il c.d. contributo al licenziamento, bensì unicamente la misura dello stesso.
L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 nel regolare il contributo in questione indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17, co. 2) e che “nei periodi in cui non ne viene pagina6 di 8 utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4).
Il tenore della norma è quindi chiaro, il contributo dev'essere proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
laddove non viene svolta attività lavorativa, nessuna diritto matura.
In altri termini, è corretta l'impostazione di parte ricorrente. I vari messaggi e circolari citati dall' non hanno certo l'univocità necessaria per contraddire i CP_1
principi fondamentali previsti dalla norma, per cui non vi è necessità a ricorrere a tali atti per interpretare la norma che pare sufficientemente chiara sul punto.
E' dovuto quindi l'importo pari ad € 100,53.
5. Posto che parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di annullare l'AVA solo in parte, essa è da considerarsi integralmente vincente, per cui le spese di lite saranno a carico dell . Posto che una sola questione giuridica era CP_1
oggetto di causa, con totale assenza di questioni di fatto o di attività istruttoria, si ritiene che siano dovuti i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000 per cui è CP_1
causa, essendo dovuto l'importo di cui al doc. n. 7 , oltre interessi ed CP_1
eventuali sanzioni di legge;
pagina7 di 8 condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 1.312, oltre accessori di legge.
16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE ER
pagina8 di 8
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 189/2025
Oggi, 16/09/2025 sono comparsi:
- per , l'avv. TUTZER JOSEPH Parte_1
- per Controparte_1
BOLZANO, l'avv. BAUER RAIMUND
[...]
I procuratori delle parti concludono come in atti.
Esaurita la discussione, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
WE ER
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. TUTZER JOSEPH
RICORRENTE
contro
Controparte_2
(C.F. ) rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'avv. dott. BAUER RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER
LUCIA
pagina2 di 8 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_1
321 2025 00000224 05 000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dalla ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n.
321 2025 00000224 05 000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
…
In ogni caso: Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre 15% spese generali, CNAP ed IVA
Di parte convenuta pagina3 di 8 A. In via principale, rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al CP_1
Concessionario.
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 02.04.2025 il sig. propone opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000, notificato in data
24.02.2025 con cui l intimava al sig. CP_1 Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 1.745,91 a titolo di contributi dovuti Parte_1
alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell' con riferimento al CP_1
periodo dal 05/2023 fino al 5/2023, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
Parte ricorrente contesta le modalità di calcolo del cd. ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai dipendenti intermittenti a tempo pieno ed CP_1
indeterminato, da questi licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare, parte ricorrente contesta che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi CP_1
dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori;
il tutto con condanna alle spese giudiziali.
2. Parte costituendosi non contesta alcun fatto dedotto in giudizio da parte CP_1
del ricorrente. In diritto giustifica il calcolo effettuato premettendo che lo scopo dell'indennità di cui si parla sarebbe quella di porre a carico del datore di lavoro un contributo ogniqualvolta in capo al lavoratore a seguito di licenziamento venga riconosciuto il diritto a percepire la “Naspi”. Posto che la norma in ordine al calcolo dell'anzianità aziendale su cui si basa il calcolo nulla ha dedotto,
l' avrebbe risolto la questione tramite vari “messaggi” e circolari, che CP_1
avrebbero fornito chiarimenti in merito al computo dell'anzianità lavorativa del pagina5 di 8 lavoratore cessato.
In particolare, tali atti avrebbero chiarito il seguente calcolo:
a) Per il primo ed ultimo mese di rapporto lavorativo, in base alla data di assunzione e cessazione di tale contratto di lavoro, il rapporto deve protrarsi per almeno 15 giorni, al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa b) Gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale.
3. In occasione di prima udienza è stato depositato dall' quale doc 7, CP_1
espressamente riconosciuto dalla ricorrente, un calcolo alternativo che si basa sul calcolo come ritenuto corretto da parte ricorrente, per una somma pari ad €
100,52.
4. Ciò posto va condiviso l'assunto dell' per cui non è in discussione CP_1
l'obbligo della parte ricorrente di versare il c.d. contributo al licenziamento, bensì unicamente la misura dello stesso.
L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 nel regolare il contributo in questione indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17, co. 2) e che “nei periodi in cui non ne viene pagina6 di 8 utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4).
Il tenore della norma è quindi chiaro, il contributo dev'essere proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
laddove non viene svolta attività lavorativa, nessuna diritto matura.
In altri termini, è corretta l'impostazione di parte ricorrente. I vari messaggi e circolari citati dall' non hanno certo l'univocità necessaria per contraddire i CP_1
principi fondamentali previsti dalla norma, per cui non vi è necessità a ricorrere a tali atti per interpretare la norma che pare sufficientemente chiara sul punto.
E' dovuto quindi l'importo pari ad € 100,53.
5. Posto che parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di annullare l'AVA solo in parte, essa è da considerarsi integralmente vincente, per cui le spese di lite saranno a carico dell . Posto che una sola questione giuridica era CP_1
oggetto di causa, con totale assenza di questioni di fatto o di attività istruttoria, si ritiene che siano dovuti i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'avviso di addebito n. 321 2025 00000224 05 000 per cui è CP_1
causa, essendo dovuto l'importo di cui al doc. n. 7 , oltre interessi ed CP_1
eventuali sanzioni di legge;
pagina7 di 8 condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 1.312, oltre accessori di legge.
16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE ER
pagina8 di 8