Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. Efisia Gaviano Presidente
2)dott. Marina Tafuri Consigliere
3)dott. Silvana Sica Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1356 /2025 V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Laura Meiattini, come da procura Parte_1 CP_1 in atti, ; Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del P.G. sede
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato presso la Corte di Appello di Napoli il 13 marzo 2025, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Napoli il 22 settembre CP_1
2000; che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di prima istanza del , con sentenza Controparte_2 del 26 giugno 2024, aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 18 febbraio 2025 aveva dato esecutività alla suddetta sentenza canonica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico, hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma del 26 giugno 2024, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Sussistono, poi, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.3.1985 n.
121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale suindicato era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 18 febbraio
2025 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Va, poi, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell' ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (Cass.n.5292/09).
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma il 26 giugno 2024, resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 18 febbraio 2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, contratto dai predetti coniugi in Napoli il 22 settembre 2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune per l'anno 2000, P. II, S. A, atto n.
268;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del suindicato comune di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente