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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 134-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso in proprio da
(C.F. ) con sede legale in Monza (MB) via A. Mapelli, 13 ed in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Sig. con gli avv.ti Massimiliano Nicodemo e Luca Parte_2
Nicodemo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Boschetti,
6, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 37 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
17.04.2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione Parte_1 giudiziale nei propri confronti, deducendo a sostegno della domanda quanto segue:
- di essersi costituita in data 19.06.2019;
1 - di avere un capitale sociale di euro 10.000,00 così suddiviso tra i soci € 2.500,00, Parte_2
€ 2.600,00 e l'Immobiliare Sant'Anna di € 4.900,00; Parte_3
- che l'attività era costituita dalla gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, pasticcerie, discoteche, palestre, alberghi e campeggi, nonchè ogni altra struttura turistica e ricettiva;
- che la società, prima di essere posta in liquidazione volontaria, era amministrata da un amministratore unico, il Sig. nominato sin dalla data di costituzione con poteri di Parte_2 ordinaria amministrazione;
- che nel periodo di massima espansione la società disponeva di 6 negozi, che successivamente si riducevano a 3 unità locali, poi gradualmente chiuse e sgomberate di tutti i cespiti;
- che la società non ha più dipendenti impiegati e che i rapporti lavorativi intercorsi in passato con i dipendenti si sono interrotti;
- che nel 2019 la società investiva in un nuovo modello di business remunerativo (la somministrazione di pokè) e di facile gestione ma destinato poi a subire una drastica riduzione dei margini durante la pandemia da Covid, per poi registrare una graduale contrazione della domanda anche dopo la pandemia, che ha determinato una costante diminuzione del fatturato.
- nel 2024 la società aveva ceduto alla la piena proprietà del ramo di azienda Controparte_1 dell'attività svolta nell'unità locale di Milano ma il corrispettivo non era sufficiente a sanare i debiti accumulati;
poco dopo chiudeva il locale sito a Bergamo e infine anche quello di Monza;
- successivamente la società presentava istanza per le misure protettive del patrimonio e il
22.11.24 veniva nominata quale esperto la dottoressa Il piano di risanamento non Per_1 prevedeva alcun apporto a copertura degli ingenti debiti pendenti verso istituti di credito, dal momento che gli stessi per una parte sarebbero stati assolti da alcuni soci quali fideiussori della società e per l'altra parte sarebbero stati pagati con il fondo di garanzia e le fideiussioni personali dei soci;
- l'esperto nominato nella relazione finale del 31.3.2055 non ravvisava nel piano proposto concrete prospettive di risanamento e la procedura di composizione negoziata veniva archiviata con esito negativo.
• sono stati prodotti i dati e i documenti indicati dall'art. 39 CCII, in particolare:
- la visura camerale storica, le dichiarazioni dei redditi Società di Capitali per gli anni di imposta
2021, 2022, 2023; le dichiarazione IRAP 2022, 2023, 2024 ed il Modello IVA per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023;
- l'esposizione debitoria dei conti correnti, i contratti di finanziamento (all.15);
- la visura protesti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (anni 2024, 2023, 2022, 2021) ed il verbale di assemblea dei soci del 07.04.2025.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza degli artt. 37, comma 2, CCII, la legittimazione attiva del ricorrente;
pag. 2 di 6 • sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Monza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCI, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• il ricorrente è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, pasticcerie, discoteche, palestre, alberghi e campeggi, nonché ogni altra struttura turistica e ricettiva e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie e ritenute le peculiarità legate alla circostanza per cui si tratta di un ricorso in proprio proposto dallo stesso debitore, tale onere probatorio è stato assolto da quest'ultimo, il quale ha prodotto l'elenco attestante la situazione debitoria dal quale si evince un'esposizione debitoria nei soli confronti dell'Erario e verso pari a € 116.834,66 ed il bilancio d'esercizio CP_2
2024 dal quale si evince un debito complessivo pari ad € 1.244.634,00, un patrimonio netto di €
1.203.894,00 e perdite per € 937.580,00.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che la sola esposizione debitoria nei confronti dell'Erario (come dichiarato dal debitore e dall'elenco depositato dal ricorrente), è ben oltre la soglia di € 30.000,00
pag. 3 di 6 .• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942, considerato che, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso e come invece evincibile dalla visura camerale aggiornata al 28.04.2025, la debitrice non risulta essere in liquidazione.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile, oltre che dalla richiesta di apertura effettuata dallo stesso debitore, anche dai seguenti indici:
- dalla notevole esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario e dell' , pari a € CP_2
116.834,66;
- dal fatto che a carico della debitrice sono stati levati plurimi protesti per mancato pagamento di cambiali;
-dalla situazione di inattività risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza e deve ritenersi che il debitore versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado, come peraltro dallo stesso dichiarato, di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ricorrano, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
pag. 4 di 6 visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
- l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Monza (MB) via A. Mapelli, 13;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin, Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa , professionista con studio in Monza, via Locatelli n.1, Persona_2 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base delle Email_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 5 di 6 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente debitore, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso in proprio da
(C.F. ) con sede legale in Monza (MB) via A. Mapelli, 13 ed in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Sig. con gli avv.ti Massimiliano Nicodemo e Luca Parte_2
Nicodemo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Boschetti,
6, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 37 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
17.04.2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione Parte_1 giudiziale nei propri confronti, deducendo a sostegno della domanda quanto segue:
- di essersi costituita in data 19.06.2019;
1 - di avere un capitale sociale di euro 10.000,00 così suddiviso tra i soci € 2.500,00, Parte_2
€ 2.600,00 e l'Immobiliare Sant'Anna di € 4.900,00; Parte_3
- che l'attività era costituita dalla gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, pasticcerie, discoteche, palestre, alberghi e campeggi, nonchè ogni altra struttura turistica e ricettiva;
- che la società, prima di essere posta in liquidazione volontaria, era amministrata da un amministratore unico, il Sig. nominato sin dalla data di costituzione con poteri di Parte_2 ordinaria amministrazione;
- che nel periodo di massima espansione la società disponeva di 6 negozi, che successivamente si riducevano a 3 unità locali, poi gradualmente chiuse e sgomberate di tutti i cespiti;
- che la società non ha più dipendenti impiegati e che i rapporti lavorativi intercorsi in passato con i dipendenti si sono interrotti;
- che nel 2019 la società investiva in un nuovo modello di business remunerativo (la somministrazione di pokè) e di facile gestione ma destinato poi a subire una drastica riduzione dei margini durante la pandemia da Covid, per poi registrare una graduale contrazione della domanda anche dopo la pandemia, che ha determinato una costante diminuzione del fatturato.
- nel 2024 la società aveva ceduto alla la piena proprietà del ramo di azienda Controparte_1 dell'attività svolta nell'unità locale di Milano ma il corrispettivo non era sufficiente a sanare i debiti accumulati;
poco dopo chiudeva il locale sito a Bergamo e infine anche quello di Monza;
- successivamente la società presentava istanza per le misure protettive del patrimonio e il
22.11.24 veniva nominata quale esperto la dottoressa Il piano di risanamento non Per_1 prevedeva alcun apporto a copertura degli ingenti debiti pendenti verso istituti di credito, dal momento che gli stessi per una parte sarebbero stati assolti da alcuni soci quali fideiussori della società e per l'altra parte sarebbero stati pagati con il fondo di garanzia e le fideiussioni personali dei soci;
- l'esperto nominato nella relazione finale del 31.3.2055 non ravvisava nel piano proposto concrete prospettive di risanamento e la procedura di composizione negoziata veniva archiviata con esito negativo.
• sono stati prodotti i dati e i documenti indicati dall'art. 39 CCII, in particolare:
- la visura camerale storica, le dichiarazioni dei redditi Società di Capitali per gli anni di imposta
2021, 2022, 2023; le dichiarazione IRAP 2022, 2023, 2024 ed il Modello IVA per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023;
- l'esposizione debitoria dei conti correnti, i contratti di finanziamento (all.15);
- la visura protesti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (anni 2024, 2023, 2022, 2021) ed il verbale di assemblea dei soci del 07.04.2025.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza degli artt. 37, comma 2, CCII, la legittimazione attiva del ricorrente;
pag. 2 di 6 • sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Monza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCI, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• il ricorrente è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, pasticcerie, discoteche, palestre, alberghi e campeggi, nonché ogni altra struttura turistica e ricettiva e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie e ritenute le peculiarità legate alla circostanza per cui si tratta di un ricorso in proprio proposto dallo stesso debitore, tale onere probatorio è stato assolto da quest'ultimo, il quale ha prodotto l'elenco attestante la situazione debitoria dal quale si evince un'esposizione debitoria nei soli confronti dell'Erario e verso pari a € 116.834,66 ed il bilancio d'esercizio CP_2
2024 dal quale si evince un debito complessivo pari ad € 1.244.634,00, un patrimonio netto di €
1.203.894,00 e perdite per € 937.580,00.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che la sola esposizione debitoria nei confronti dell'Erario (come dichiarato dal debitore e dall'elenco depositato dal ricorrente), è ben oltre la soglia di € 30.000,00
pag. 3 di 6 .• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942, considerato che, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso e come invece evincibile dalla visura camerale aggiornata al 28.04.2025, la debitrice non risulta essere in liquidazione.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile, oltre che dalla richiesta di apertura effettuata dallo stesso debitore, anche dai seguenti indici:
- dalla notevole esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario e dell' , pari a € CP_2
116.834,66;
- dal fatto che a carico della debitrice sono stati levati plurimi protesti per mancato pagamento di cambiali;
-dalla situazione di inattività risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza e deve ritenersi che il debitore versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado, come peraltro dallo stesso dichiarato, di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ricorrano, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
pag. 4 di 6 visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
- l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Monza (MB) via A. Mapelli, 13;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin, Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa , professionista con studio in Monza, via Locatelli n.1, Persona_2 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base delle Email_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 5 di 6 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente debitore, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
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