Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/07/2025, n. 14534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14534 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11125 del 2024, proposto da Unione dei Comuni Terre di Mezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Erbezzo, Comune di Comano, Comune di Sogliano Cavour, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 194 del 20 agosto 2024, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria dei progetti di investimento pubblico ritenuti ammissibili e finanziabili con le risorse messe a disposizione dal <<Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni>>, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, comma 10, lettere e) ed f) del bando,
b) nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’Unione di Comuni Terre di Mezzo, in particolare, ove occorra, dell’art. 2, comma 10, lettera e) del Bando e dei verbali (non conosciuti) della Commissione per la valutazione dell’ammissibilità dei progetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15.07.2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023 - il “BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI”, destinato ai “Piccoli Comuni” ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 23 luglio 2021.
1.1. L’Unione di Comuni Terre di Mezzo ha partecipato per conto dei Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, Surano e Supersano, alla predetta procedura di selezione, presentando un solo progetto denominato “RURAL REVOLUTION +.
1.1.1. Il Responsabile del procedimento, con nota del 9 luglio 2024, attivava nei confronti dell’Unione ricorrente il soccorso istruttorio, sia in relazione alla dichiarazione di disponibilità di ulteriori finanziamenti pubblici, sia in relazione alla preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale.
1.1.2. Entro il termine assegnato, l’Unione di Comuni trasmetteva all’Amministrazione procedente la nota della Soprintendenza, per le Province di Brindisi-Lecce, con cui era stato reso il parere preventivo di compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, nonchè una relazione di chiarimenti in ordine alla dichiarata disponibilità di altri finanziamenti pubblici.
1.2. Con il D.P.C.M. del 02.08.2024, avente ad oggetto “(…) Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”, l’Unione di Comuni Terre di Mezzo è stato inserito nell’elenco degli esclusi.
1.3. Con ulteriore D.P.C.M. del 20.08.2024, avente ad oggetto “(…) elenco Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione”, sono state precisate le due ragioni di esclusione della relativa domanda di finanziamento. In particolare, per difformità al DPCM 16 maggio 2022, concernenti le previsioni di cui all’articolo 2, comma 10:
- lettera e), ovvero per errori riguardanti la delibera comunale relativa alla disponibilità di finanziamenti pubblici;
- lettera f), ovvero per la mancata allegazione della dichiarazione preventiva sulla tutela dei vincoli del patrimonio proveniente dalla competente autorità.
2. Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, articolando diversi motivi di ricorso. Nel corso dell’udienza pubblica del 4 giugno 2025, parte ricorrente ha dato atto della rinuncia ai primi due motivi di ricorso, tutti concernenti l’esclusione per le difformità di cui alla sopra indicata lettera e), ovvero per gli errori riguardanti la delibera comunale relativa alla disponibilità di finanziamenti pubblici. Pertanto, i motivi di ricorso, che questo Collegio è chiamato a scrutinare, sono: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 10, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022 e dell’art. 5, comma 5 del Bando; eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle evidenze procedimentali, per mancanza o insufficienza dell’istruttoria, per difetto assoluto di motivazione.
2.1. L’Amministrazione risulta costituita in giudizio.
2.2. Con ordinanza n. 23411 del 24 dicembre 2024, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell’elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami. In data 13 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato la prova dell’adempimento dell’integrazione del contraddittorio.
2.3. 2.4. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
3. Il ricorso va accolto in parte, in relazione al motivo cui parte ricorrente non ha rinunciato.
3.1. Preso atto della rinuncia ai primi due motivi di ricorso, entrambi riguardante la parte della motivazione di esclusione basata sulla violazione dell’art. 2, comma 10 lett. e) del D.P.C.M. 16 maggio 2022, il Collegio passa, dunque, all’esame del terzo ordine di censure. Con tali censure parte ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di eccesso di potere, in relazione al motivo di esclusione riguardante la dichiarazione sulla tutela dei vincoli del patrimonio culturale allegata alla domanda. In particolare, asserisce parte ricorrente come l’Amministrazione resistente sarebbe incorsa in errore, affermando, contrariamente al vero, che: “ l’autorizzazione della Soprintendenza al solo comune di Sanarica è successiva alla approvazione del progetto e alla presentazione della domanda, difettando pertanto un presupposto essenziale ”.
3.1.1. Il motivo è fondato.
Come correttamente ha osservato parte ricorrente, l’operato dell’Amministrazione resistente risulta inficiato dai vizi lamentati, in considerazione del fatto che il parere di massima favorevole al rilascio dell’autorizzazione è stato reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce in data 26.10.2023 e, dunque, prima della scadenza del termine fissato, in data 15 novembre 2023, per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
In particolare, sul punto, si osserva come l’Unione di Comuni Terre di Mezzo, contestualmente alla presentazione della domanda, abbia trasmesso, in conformità alle prescrizioni del bando, la dichiarazione, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Sindaco del Comune capofila, attestante che gli interventi proposti non interessano immobili sottoposti a vincolo diretto di tutela del patrimonio culturale, ad eccezione di quello ricadente nel Comune di Sanarica, per il quale sono state recepite ed attuate tutte le raccomandazioni fornite dalla locale Soprintendenza.
All’esito della verifica dei requisiti di ammissibilità, il Responsabile del Procedimento, attivando il soccorso istruttorio, ha evidenziato, tuttavia, che, per il progetto ricadente nel Comune di Sanarica, ai fini della completezza della domanda, sarebbe stato necessario trasmettere anche l’atto autorizzatorio alla realizzazione dell’intervento.
Orbene, con nota del 17 luglio 2024, il Segretario dell’Unione di Comuni Terre di Mezzo trasmetteva all’Amministrazione procedente il parere di massima favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce in data, come detto, anteriore al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande.
Chiarito ciò, l’esclusione per cui è causa risulta illegittima, avendo la Commissione ritenuto inesistente l’autorizzazione paesaggistica, la cui esistenza risulta invece incontestabilmente provata dai documenti trasmessi a richiesta dell’Amministrazione procedente il 17 luglio 2024.
4. Per le superiori considerazioni il Collegio, preso atto della rinuncia ai primi due motivi di ricorso, accoglie il ricorso per il resto e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui recano l’esclusione della domanda di finanziamento presentata dall’Unione di Comuni Terre di Mezzo.
4.1. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame della domanda per cui è causa.
5. Tenuto conto che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata a rifondere le spese di giudizio, in favore dell’Unione di Comuni Terre di Mezzo, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come in motivazione indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe, nella parte in cui escludono l’Unione di Comuni Terre di Mezzo, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la relativa istanza;
- condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dei Comuni dell’Unione di Comuni Terre di Mezzo, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO