Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 10803 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/12/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere delle malattie professionali: “ipoacusia percettiva bilaterale” e “discopatia multipla lombare”, inutilmente denunciate in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggiore indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1
maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente lavorato nella edilizia civile, con le mansioni di operaio muratore refrattarista presso il Siderurgico di Taranto, alle
quale operaio addetto alla pulizia dei nastri trasportatori. Nell'espletamento delle sue
[...]
mansioni ha utilizzato il martello pneumatico ed ha lavorato in maniera continuativa in ambienti rumorosi.
Il CTU nominato, Dott. concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “ipoacusia Per_1
neurosensoriale bilaterale” sia di natura professionale quantificando il danno biologico nella misura del 6%. Parimenti ha ritenuto che la malattia denunciata “discopatia multipla lombare” sia di natura professionale, quantificando il danno biologico nella misura del 6%.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo per altre malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 16%, con decorrenza dalla data della denuncia della ipoacusia e del
22% con decorrenza dalla data della denuncia della discopatia multipla lombare. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita derivante da malattia professionale, nella misura del 16%, con decorrenza dalla data della denuncia della ipoacusia e del 22% con decorrenza dalla data della denuncia della discopatia multipla lombare di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando CP_1
nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate nei minimi tariffari stante la semplicità e la ripetitività del contezioso e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' CP_1
convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente al maggior indennizzo per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 16%, con decorrenza dalla data della denuncia della ipoacusia 03.05.2022 e del 22% con decorrenza dalla data della denuncia della discopatia multipla lombare 27.07.2022., condanna l' al CP_1
pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando oltre rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Taranto, 9.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)