Articolo 4 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 3Articolo 5
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6 settembre 1957
Art. 4.
Per i percorsi eseguiti a piedi per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti o per recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine di ogni lavoro, e' corrisposto al personale di cui all'art. 2 un compenso di lire 25 a chilometro.
Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.
Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sui mezzi pubblici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumento del 20 per cento sul prezzo dei biglietti stessi spetta soltanto per il primo viaggio fatto per raggiungere la localita' del lavoro e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico.
Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, l'aumento del 20 per cento sul prezzo del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.
L'aumento del 20 per cento non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'.
Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennita' di lire 1 per chilometro percorso.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957