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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3779/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/11/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]6 22070 MONTANO LUCINO
con l'Avv. MELCHIONNA ALAN
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA ALESSANDRO VOLTA N. 53
con l'Avv. DALLA ZANNA MARCO Premesso che:
- con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis. 47 c.p.c. del 15 novembre 2023, la sig.ra – Parte_1 esposto che dalla relazione more uxorio con il sig. era nato in data [...] il Parte_2 figlio – chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di Persona_1 affidamento e di mantenimento del minore come segue:
“a) disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i genitori;
Per_1 entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
b) assegnare la casa familiare alla sig.ra e collocare il figlio minore prioritariamente presso Pt_1 la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Montano NO (CO) alla via Garibaldi
n. 6 e, previo allontanamento del sig. , dall'abitazione familiare, atteso Parte_2
l'impossibilità della convivenza, il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: due weekend alternati al mese, un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui non vede il minore nel weekend e le feste religiose e civili, a partire da quelle natalizie del 2023, con la madre il 25 dicembre e alternando con il le festività successive, alternando di anno in Pt_2 anno le date di spettanza, come meglio chiarito nel piano genitoriale allegato;
c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2 minore, entro il giorno 1°di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2023, l'importo mensile di
€ 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa che sono
[...];
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni;
f) vinte le spese di giudizio”.
- successivamente, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., la difesa della ricorrente modificava la propria domanda come segue: “a) disporre l'affidamento esclusivo, del figlio minore in favore della sig.ra ; la Per_1 Parte_1 madre, di conseguenza, dovrà esercitare in forma esclusiva la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
b) assegnare la casa familiare alla sig.ra e collocare il figlio minore prioritariamente presso Pt_1 la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Montano
NO (CO) alla via Garibaldi n. 6 e, previo ordine di allontanamento del sig. , Parte_2 dall'abitazione familiare, atteso l'impossibilità della convivenza, il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: due weekend alternati al mese, un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui non vede il minore nel weekend e le feste religiose e civili, a partire da quelle natalizie del 2023, con la madre il 25 dicembre e alternando con il le festività successive, Pt_2 alternando di anno in anno le date di spettanza, come meglio chiarito nel piano genitoriale allegato.
c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) previa indagine tributaria sul resistente, stabilire a carico del Sig. un contributo Parte_2 al mantenimento in favore del figlio minore, entro il giorno 1°di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2023, l'importo mensile di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa che sono
[...];
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni.
f) Vinte le spese di giudizio”.
- la medesima ricorrente successivamente depositava istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., che veniva rigettata con provvedimento del 18 dicembre 2023 non sussistendone i presupposti;
- all'udienza celebratasi in data 3 luglio 2024, ove non era comparso sulla base delle Parte_2 dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra , l'odierno Tribunale disponeva i seguenti provvedimenti Pt_1 provvisori:
i) affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 madre;
ii) disponeva il rilascio della casa familiare ad opera del sig. entro la data del 10 Pt_2 settembre 2024;
iii) regolamentava i diritti di visita paterni (due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera); iv) regolamentava i periodi di vacanza del minore con i genitori;
v) disponeva il versamento, in via provvisoria, da parte del sig. a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
vi) stabiliva che l'assegno unico INPS (di € 199,40 mensili) venisse percepito integralmente dalla sig.ra , quale collocataria del minore. Pt_1
- con comparsa di costituzione e risposta del 26 novembre 2024 si costituiva in giudizio il sig.
[...] per contestare in fatto e in diritto le domande avversarie e per chiedere a Codesto Ill.mo Pt_2
Tribunale di modificare i provvedimenti provvisori già assunti come segue:
“disporre che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza, con la conseguenza che entrambi i genitori:
- cureranno l'istruzione e l'educazione del figlio e continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla;
- si impegneranno a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse del figlio minore ai fini di una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale, anche in relazione alle scelte educative. Ogni controversia, tra i genitori, deve essere discussa e affrontata senza la presenza del figlio minore;
- adotteranno sempre consensualmente e congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, le cure mediche, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative;
1) stabilire che il diritto di permanenza del figlio con il padre venga garantito secondo il seguente calendario:
- due fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore
19.00 (con trasporto a casa della madre a cura del padre) dopo che il sig. avrà trovato Pt_2 un alloggio e, nelle more, il solo sabato o la sola domenica senza il pernotto;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola sino alle 18.00 (con trasporto a casa della madre a cura del padre);
- due settimane estive con ciascun genitore, anche non consecutive, con sospensione del calendario;
- festività pasquali ad anni alterni con ogni genitore e a seguire le festività saranno alternate tra loro con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie i genitori terranno il figlio per pari periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- ai genitori sarà dato di derogare di comune accordo a quanto stabilito nei sopra indicati punti, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, purché venga garantito il diritto del minore di mantenere un costante rapporto con entrambi i genitori;
2) stabilire a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2 minore dell'importo di € 100,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT costo - vita) ed a decorrere dalla data di erogazione della pensione di vecchiaia un contributo al mantenimento in favore del figlio minore dell'importo di € 140,00 mensili;
Per_1
3) stabilire che l'assegno unico familiare venga integralmente versato o incassato dalla signora che lo terrà per le esigenze del figlio così come eventuali contributi economici comunali;
Pt_1
4) stabilire che le spese straordinarie per il figlio (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como), vengano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e che esse vengano concordare mediante una richiesta scritta a cui dovrà seguire un eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio verrà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le fatture e/o ricevute fiscali inerenti alle spese straordinarie della minore verranno intestate al figlio affinché i genitori possano beneficiare del recupero fiscale nella misura del 50% ciascuno;
➢ IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che” e, in particolare, sul seguente capitolo “Vero che il finanziamento contratto dalla sig.ra nel 2012 con OS DU S.p.a. è stato stipulato in favore del sig. Pt_1 Per_2 per aiutarlo in un momento di difficoltà economica e che il medesimo sig. sta
[...] Per_2 pagando le rate con versamenti di pari importo in favore della medesima sig.ra ?” (teste di Pt_1 riferimento sig. ); “Vero che nei periodi di difficoltà economica verificatisi a partire Persona_2 dall'anno 2021 ad oggi il sig. veniva e viene aiutato economicamente e/o ospitato gratuitamente Pt_2 dai suoi amici?” (testi di riferimento sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
).”. Persona_2
- all'udienza del 28 novembre 2024, dopo ampio confronto, le parti si dichiaravano d'accordo con quanto provvisoriamente stabilito dal Tribunale, nella persona del G.I. dott.ssa BA Cao, e chiedevano un rinvio dell'udienza;
- all'udienza del 26 giugno 2025, previo deposito dei documenti reddituali, entrambe le parti davano atto che l'accordo intervenuto in via provvisoria era stato rispettato, che le stesse avevano ripreso un canale di comunicazioni in modo proficuo e che il bambino stava bene e, pertanto, avevano concluso nel senso di adottare in via definitiva le condizioni provvisoriamente stabilite dal Tribunale all'udienza del 28 novembre 2024, cosicché la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni provvisorie come meglio specificate dagli accordi raggiunti dalle parti, aventi il seguente tenore:
1) il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1 le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il figlio minore verrà collocato in via prevalente (e con residenza Persona_1 anagrafica) presso il domicilio materno in Montano NO (CO), Via Giuseppe
Garibaldi n. 6;
3) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a Parte_2 Persona_1 settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 16.30 circa,
a seconda dei compiti del ragazzo e due fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera;
4) il figlio trascorrerà le vacanze natalizia e pasquali ad anni alterni con Persona_1 ciascun genitore ed un periodo di due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive;
5) i genitori potranno concordare ulteriori e diversi periodi di visita e frequentazione del minore da parte del padre in considerazione degli impegni del minore, della sua volontà, delle sue condizioni di salute e di quelle dei genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento per il Parte_2 Parte_1 figlio di € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente sulla Per_1 base degli indici ISTAT sul costo della vita;
l'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento qui disposto verrà automaticamente aumentato ad € 150,00 mensili al momento della percezione della pensione da parte del sig. Parte_2
7) l'assegno unico familiare verrà incassato integralmente dalla sig.ra che lo terrà per Pt_1 le esigenze del figlio;
Per_1
8) le spese straordinarie per figlio verranno ripartire tra ciascun genitore nella misura Per_1 del 50% come da Protocollo del 25 aprile 2018 in uso presso il Tribunale di Como,
9) le spese legali per il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti (si dà atto che il sig. è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento Pt_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como n. 384/2024 del 2.12.2024 e la sig.ra
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como n. 270/2023 del 06/11/2023);
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 26.06.2025 di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1) , nato l'[...]; Per_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
26.06.2025 sopraindicate;
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473bis.4, u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 03/07/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/11/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]6 22070 MONTANO LUCINO
con l'Avv. MELCHIONNA ALAN
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA ALESSANDRO VOLTA N. 53
con l'Avv. DALLA ZANNA MARCO Premesso che:
- con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis. 47 c.p.c. del 15 novembre 2023, la sig.ra – Parte_1 esposto che dalla relazione more uxorio con il sig. era nato in data [...] il Parte_2 figlio – chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di Persona_1 affidamento e di mantenimento del minore come segue:
“a) disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i genitori;
Per_1 entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
b) assegnare la casa familiare alla sig.ra e collocare il figlio minore prioritariamente presso Pt_1 la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Montano NO (CO) alla via Garibaldi
n. 6 e, previo allontanamento del sig. , dall'abitazione familiare, atteso Parte_2
l'impossibilità della convivenza, il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: due weekend alternati al mese, un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui non vede il minore nel weekend e le feste religiose e civili, a partire da quelle natalizie del 2023, con la madre il 25 dicembre e alternando con il le festività successive, alternando di anno in Pt_2 anno le date di spettanza, come meglio chiarito nel piano genitoriale allegato;
c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2 minore, entro il giorno 1°di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2023, l'importo mensile di
€ 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa che sono
[...];
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni;
f) vinte le spese di giudizio”.
- successivamente, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., la difesa della ricorrente modificava la propria domanda come segue: “a) disporre l'affidamento esclusivo, del figlio minore in favore della sig.ra ; la Per_1 Parte_1 madre, di conseguenza, dovrà esercitare in forma esclusiva la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
b) assegnare la casa familiare alla sig.ra e collocare il figlio minore prioritariamente presso Pt_1 la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Montano
NO (CO) alla via Garibaldi n. 6 e, previo ordine di allontanamento del sig. , Parte_2 dall'abitazione familiare, atteso l'impossibilità della convivenza, il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: due weekend alternati al mese, un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui non vede il minore nel weekend e le feste religiose e civili, a partire da quelle natalizie del 2023, con la madre il 25 dicembre e alternando con il le festività successive, Pt_2 alternando di anno in anno le date di spettanza, come meglio chiarito nel piano genitoriale allegato.
c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) previa indagine tributaria sul resistente, stabilire a carico del Sig. un contributo Parte_2 al mantenimento in favore del figlio minore, entro il giorno 1°di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2023, l'importo mensile di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa che sono
[...];
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni.
f) Vinte le spese di giudizio”.
- la medesima ricorrente successivamente depositava istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., che veniva rigettata con provvedimento del 18 dicembre 2023 non sussistendone i presupposti;
- all'udienza celebratasi in data 3 luglio 2024, ove non era comparso sulla base delle Parte_2 dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra , l'odierno Tribunale disponeva i seguenti provvedimenti Pt_1 provvisori:
i) affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 madre;
ii) disponeva il rilascio della casa familiare ad opera del sig. entro la data del 10 Pt_2 settembre 2024;
iii) regolamentava i diritti di visita paterni (due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera); iv) regolamentava i periodi di vacanza del minore con i genitori;
v) disponeva il versamento, in via provvisoria, da parte del sig. a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
vi) stabiliva che l'assegno unico INPS (di € 199,40 mensili) venisse percepito integralmente dalla sig.ra , quale collocataria del minore. Pt_1
- con comparsa di costituzione e risposta del 26 novembre 2024 si costituiva in giudizio il sig.
[...] per contestare in fatto e in diritto le domande avversarie e per chiedere a Codesto Ill.mo Pt_2
Tribunale di modificare i provvedimenti provvisori già assunti come segue:
“disporre che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza, con la conseguenza che entrambi i genitori:
- cureranno l'istruzione e l'educazione del figlio e continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla;
- si impegneranno a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse del figlio minore ai fini di una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale, anche in relazione alle scelte educative. Ogni controversia, tra i genitori, deve essere discussa e affrontata senza la presenza del figlio minore;
- adotteranno sempre consensualmente e congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, le cure mediche, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative;
1) stabilire che il diritto di permanenza del figlio con il padre venga garantito secondo il seguente calendario:
- due fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore
19.00 (con trasporto a casa della madre a cura del padre) dopo che il sig. avrà trovato Pt_2 un alloggio e, nelle more, il solo sabato o la sola domenica senza il pernotto;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola sino alle 18.00 (con trasporto a casa della madre a cura del padre);
- due settimane estive con ciascun genitore, anche non consecutive, con sospensione del calendario;
- festività pasquali ad anni alterni con ogni genitore e a seguire le festività saranno alternate tra loro con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie i genitori terranno il figlio per pari periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- ai genitori sarà dato di derogare di comune accordo a quanto stabilito nei sopra indicati punti, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, purché venga garantito il diritto del minore di mantenere un costante rapporto con entrambi i genitori;
2) stabilire a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2 minore dell'importo di € 100,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT costo - vita) ed a decorrere dalla data di erogazione della pensione di vecchiaia un contributo al mantenimento in favore del figlio minore dell'importo di € 140,00 mensili;
Per_1
3) stabilire che l'assegno unico familiare venga integralmente versato o incassato dalla signora che lo terrà per le esigenze del figlio così come eventuali contributi economici comunali;
Pt_1
4) stabilire che le spese straordinarie per il figlio (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como), vengano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e che esse vengano concordare mediante una richiesta scritta a cui dovrà seguire un eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio verrà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le fatture e/o ricevute fiscali inerenti alle spese straordinarie della minore verranno intestate al figlio affinché i genitori possano beneficiare del recupero fiscale nella misura del 50% ciascuno;
➢ IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che” e, in particolare, sul seguente capitolo “Vero che il finanziamento contratto dalla sig.ra nel 2012 con OS DU S.p.a. è stato stipulato in favore del sig. Pt_1 Per_2 per aiutarlo in un momento di difficoltà economica e che il medesimo sig. sta
[...] Per_2 pagando le rate con versamenti di pari importo in favore della medesima sig.ra ?” (teste di Pt_1 riferimento sig. ); “Vero che nei periodi di difficoltà economica verificatisi a partire Persona_2 dall'anno 2021 ad oggi il sig. veniva e viene aiutato economicamente e/o ospitato gratuitamente Pt_2 dai suoi amici?” (testi di riferimento sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
).”. Persona_2
- all'udienza del 28 novembre 2024, dopo ampio confronto, le parti si dichiaravano d'accordo con quanto provvisoriamente stabilito dal Tribunale, nella persona del G.I. dott.ssa BA Cao, e chiedevano un rinvio dell'udienza;
- all'udienza del 26 giugno 2025, previo deposito dei documenti reddituali, entrambe le parti davano atto che l'accordo intervenuto in via provvisoria era stato rispettato, che le stesse avevano ripreso un canale di comunicazioni in modo proficuo e che il bambino stava bene e, pertanto, avevano concluso nel senso di adottare in via definitiva le condizioni provvisoriamente stabilite dal Tribunale all'udienza del 28 novembre 2024, cosicché la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni provvisorie come meglio specificate dagli accordi raggiunti dalle parti, aventi il seguente tenore:
1) il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1 le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il figlio minore verrà collocato in via prevalente (e con residenza Persona_1 anagrafica) presso il domicilio materno in Montano NO (CO), Via Giuseppe
Garibaldi n. 6;
3) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a Parte_2 Persona_1 settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 16.30 circa,
a seconda dei compiti del ragazzo e due fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera;
4) il figlio trascorrerà le vacanze natalizia e pasquali ad anni alterni con Persona_1 ciascun genitore ed un periodo di due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive;
5) i genitori potranno concordare ulteriori e diversi periodi di visita e frequentazione del minore da parte del padre in considerazione degli impegni del minore, della sua volontà, delle sue condizioni di salute e di quelle dei genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento per il Parte_2 Parte_1 figlio di € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente sulla Per_1 base degli indici ISTAT sul costo della vita;
l'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento qui disposto verrà automaticamente aumentato ad € 150,00 mensili al momento della percezione della pensione da parte del sig. Parte_2
7) l'assegno unico familiare verrà incassato integralmente dalla sig.ra che lo terrà per Pt_1 le esigenze del figlio;
Per_1
8) le spese straordinarie per figlio verranno ripartire tra ciascun genitore nella misura Per_1 del 50% come da Protocollo del 25 aprile 2018 in uso presso il Tribunale di Como,
9) le spese legali per il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti (si dà atto che il sig. è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento Pt_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como n. 384/2024 del 2.12.2024 e la sig.ra
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como n. 270/2023 del 06/11/2023);
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 26.06.2025 di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1) , nato l'[...]; Per_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
26.06.2025 sopraindicate;
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473bis.4, u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 03/07/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao