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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2024, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 26.11.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 873/2023 e vertente
TRA nata a [...] l'[...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti via Settembre n. 150, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Condipodero Marchetta che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia CP_1
Guerra giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Disconoscimento giornate agricole anni 2014 e 2015.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 adiva questo Giudice del Parte_1
Lavoro esponendo di aver lavorato, nel corso dell'anno 2014 per 102 giornate e nel 2015 per 52 giornate, alle dipendenze della ditta “La Coccinella Società Cooperativa” come bracciante agricola a CP_ tempo determinato e che immotivatamente l' note del 29.09.2022, aveva disconosciuto il predetto rapporto lavorativo, rigettando anche i successivi ricorsi amministrativi inoltrati dal medesimo entro i termini di legge. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il ricorso per cui è causa chiedendo che fosse riconosciuto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta “La Coccinella Società
Cooperativa” per 102 giornate per l'anno 2014 e per 52 giornate per l'anno 2015, con condanna dell' alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli e conseguente CP_1
riconoscimento di qualsiasi beneficio di carattere previdenziale spettante per legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 02.08.2023 contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito della presa di servizio dello scrivente con provvedimento del 30 novembre 2022, all'odierna udienza la causa veniva decisa sulla base dei motivi che seguono.
Le domande attoree non possono essere accolte ed il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
Manca in atti la prova del periodo di effettiva occupazione allegata dal ricorrente relativamente agli anni
Difatti, le deposizioni dei testi escussi e , Testimone_1 Testimone_2
evidenziano la prestazione di attività lavorativa da parte di parte ricorrente, negli anni 2014 e 2015, ma non precisano il numero di giornate di effettiva occupazione (vedasi verbale di udienza del
28.11.2023). Anzi, il teste ha affermato “Non ho mai visto direttamente lavorare la mia ex Tes_2
compagna quindi non posso dire in merito alle specifiche attività e modalità di svolgimento del lavoro. Mi ricordo di averla accompagnata nel periodo della raccolta delle nocciole, a Sinagra, luglio agosto e settembre dei due anni sopra indicati”. Mentre il teste nulla riferisce in Tes_1 merito alle giornate;
testualmente riferisce che “Nel 2014 parte ricorrente ha avuto problemi con la figlia, compagna di mia figlia, ed anche problemi con il compagno. In due occasioni quindi le ho dato una mano prestando la prima volta la somma di € 1.000,00 e la seconda volta, nell'arco di due mesi, altri € 2.000,00. Specificavo che questi soldi dovevano essere restituiti. Per confermare questa circostanza e capire se fosse vero che lavorando poteva restituire tali soldi, l'ho accompagnata diverse volte a recuperare lo stipendio a Torrenova lato Bingo. Io non sono mai scesa dalla macchina, non sono mai entrata. C'era una casa ma non so chi ci fosse dentro. Ho sentito nominare il nome dalla ricorrente, indicato quale datore di lavoro che le pagava lo stipendio, ma non Per_1
l'ho mai conosciuto. A volte quando rientrava in macchina si lamentava che il datore di lavoro non le avesse dato tutti i soldi” (vedasi verbale di udienza del 28.11.2023).
Tali testi sentiti non hanno offerto indicazioni neanche sul numero di giornate. Ancora, il teste , figlio della riferiva che “Mia madre lavorava per la Tes_3 Parte_1
Coccinella società agricola per l'anno 2014 e l'anno 2015. Non ricordo se ha svolto attività per altre ditte, ha sempre lavorato come bracciante agricola o come pulizia casa nel corso degli anni. Il titolare della Coccinella era il sig. Ricordo che nel 2014 ha lavorato per circa 4 o 5 Persona_2
mesi, da agosto a dicembre 2014. Ricordo che erano circa 17 giorni, 15 giorni o una settimana, un mese faceva di più un mese di meno, dipende se preparava il terreno per la raccolta delle nocciole poi le raccoglieva pure. Nel 2015 se non mi sbaglio era da agosto fino ad ottobre. Sempre con giorni diversi in base al lavoro. Ogni tanto la andavo a prendere quando finiva di lavorare, per le 15,30 –
16,00. Quando io la andavo a prendere capitava che aspettavo e la vedevo che raccoglieva le nocciole oppure puliva il terreno e bruciava le erbacce” (vedasi verbale d'udienza del 28.06.2024).
Tale teste non solo non ha confermato le date di inizio e fine attività lavorativa o le giornate lavorate, ma ha dichiarato di aver visto la ricorrente da agosto a dicembre per il 2014 e da agosto a ottobre per il 2015 (cosa, comunque, incompatibile con quanto riferito al teste ). Testimone_2
Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è il disconoscimento delle giornate agricole e la contestazione dell' non è diretta al riconoscimento di un numero di giornate inferiori rispetto a CP_1
quelle dichiarate.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita agli prodotti dal ricorrente e ciò in Pt_2
considerazione del fatto che trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro). A tale documentazione non può attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie. In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario
(vedi ex aliis Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente al sospetto di fittizietà, considerato pure il rapporto di parentela in essere tra lo stesso ed il ricorrente.
In diverse pronunce la Cassazione ha sostenuto che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003
n. 7845, conf. Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). Dai principi espressi dalla Suprema Corte si evince che è il lavoratore a dover provare gli elementi
CP_ che caratterizzavano il rapporto a fronte della contestazione da parte dell' cosa che nella fattispecie non è avvenuta, alla luce delle incertezze e lacune emerse nel corso della prova testimoniale.
Difatti, seppur è possibile immaginare che vi sia stato un rapporto di lavoro, non sono stati provati gli elementi sufficienti per poter riconoscere un tipo di prestazione lavorativa (sia a livello quantitativo che a livello qualitativo – ossia relativamente al tipo di attività svolta) come richiesto nel ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Sulle spese di lite si evidenzia quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia specifica prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_1
liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 22.03.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Patti, 26.11.2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)