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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 11.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 487 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Teulada, via Diaz n. 15, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 43,
presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco TRULLU e dell'Avv. Gian Nicola DESSÌ,
in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta
PIRAS, in forza di procura generale, rogito Notaio del 23.01.2023, in Per_1
calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“in via cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito notificato;
in via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di
annullamento, degli avvisi di addebito n. 325 2022 00037458 13 000 formato in
data 09 dicembre 2022 e n. 325 2022 00037459 14 000 formato in data 09
dicembre 2022, notificati in data 05.01.2023, per contributi accertati e dovuti a
titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per gli importi totali
comprensivi di interessi e di spese di notifica di € 24.552,87 e di € 34.299,43
come da dettaglio degli importi dovuti allegati ai suddetti avvisi.
B) In ogni caso.
CP_ Condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. Revocare la misura cautelare provvisoriamente accordata per difetto dei
requisiti normativamente previsti;
2. Nel merito, rigettare l'avverso ricorso, e, per l'effetto, dichiarare legittimi gli
avvisi di addebito opposti e condannare il ricorrente al pagamento, in favore
dell' delle somme ivi indicate ovvero alla minor o maggior somma che CP_2
dovesse risultare all'esito del giudizio;
pagina 2 3. Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi all'avviso di addebito 325 2022 00037459 14 000,
[...]
notificato il 05.01.2023, portante una richiesta di pagamento per euro 34.299,43 e all'avviso di addebito 325 2022 00037458 13 000, notificato il 05.01.2023,
portante una richiesta di pagamento per euro 24.552,87.
LI in particolare ha rappresentato che:
− che, il 05.01.2023, l' gli aveva notificato gli avvisi di addebito n. CP_2
325 2022 00037458 13 000 del 09.12.2022 e n. 325 2022 00037459 14 000 del
09.12.2022, per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per gli importi totali comprensivi di interessi e di spese di notifica di euro 24.552,87 e di euro 34.299,43;
− che tale pretesa deriva dai verbali unici di accertamento e notificazione n.
2020012014/DDL del 18.10.2021 e n. 2020012015/DDL del 21.10.2021 con i quali gli erano stati addebitati euro 14.424,23 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 12/2015 al 4/2018 ed euro 9.661,04 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal
12/2015 al 4/2018, per complessivi euro 24.085,27, nonché le somme di euro
20.868,50 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 4/2018
all'11/2019 ed euro 12.816,56 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 4/2018 all'11/2019, per complessivi euro
33.685,06;
pagina 3 − che i suddetti verbali unici erano stati adottati a conclusione della verifica ispettiva, collocatasi nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza e posta in essere al fine di procedere agli accertamenti amministrativi, in ordine alla regolare osservanza delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie, nei confronti delle sua stesse ditte, - 2CA1035” e I - CP_3 CP_4
2CA1166”;
− che, all'esito degli accertamenti predetti, gli Ispettori avevano disconosciuto la sussistenza dei rapporti di lavoro autonomo di Per_2
, imbarcato sulla barca da pesca denominata “Speranza” il 27.02.2013 e
[...]
sbarcato in data 18.04.2018 e successivamente imbarcato sulla motobarca “MO
I” il 18.04.2019 e sbarcato in data 11.11.2019, e Persona_3
imbarcato in data 08.08.2018 con la qualifica di mozzo sulla motobarca MO I e sbarcato in data 11.11.2019, riconducendoli a rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di lui padre Parte_1
− che, secondo quanto dichiarato dagli accertatori nel verbale n.
2020012014/DDL, in relazione alla posizione di Persona_2
“Risulterebbe dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in capo al sig.
in qualità di imbarcato, con mansione di mozzo, sulla Persona_2 [...]
, per il periodo decorrente dal 15.06.2015 al 18.04.2018. Tale attività CP_3
lavorativa ha natura subordinata. Vero è che gli emolumenti ricevuti per lo
svolgimento della mansione di mozzo sono stati dichiararti fiscalmente come
compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e lo stesso sig. Persona_2
viene rimunerato con la retribuzione alla parte, indice caratteristico del CCNL
Pesca. Inoltre, quest'ultimo non partecipa alle spese di manutenzione della
motobarca e infine è privo della licenza di pesca, di partita Iva attiva e di
posizione alla Camera di Commercio. Soltanto il sig. Parte_1
pagina 4 nell'esercizio della sua azienda omonima può essere considerato imprenditore ed
esclusivamente sullo stesso ricade il rischio d'impresa, come dimostrato dal
punto di vista fiscale. Le circostanze rappresentate dimostrano la natura
subordinata dell'attività lavorativa svolta dal sig. sulla Persona_2 [...]
. D'altro canto la mancanza di titolarità di licenza di pesca impedisce CP_3
allo stesso l'iscrizione alla Gestione dei Pescatori Autonomi INPS, così come
stabilito dalla legge 250/58 e come ricordato dalla circolare 38/2021. Vi è CP_2
di più infatti il sig. era già stato cancellato a suo tempo dalla Persona_2
suddetta gestione dall'ufficio competente della sede di Iglesias”;
− che, nel verbale 2020012015/DDL del 21.10.2021, gli accertatori avevano poi ritenuto dimostrato “lo svolgimento di attività lavorativa in capo ai
sig.ri e in qualità di imbarcati, Persona_2 Persona_3
mansione rispettivamente di marinaio e di mozzo, sulla M/B MO I, per il
periodo decorrente dal 18.04.2018 al 11.11.2019. Tale attività lavorativa ha
natura subordinata. Infatti, nonostante il sig. abbia Persona_3
acceso una partita iva e abbia anche acceso una posizione, per l'esercizio di una
ditta di pesca alla CCIAA di Cagliari, l'attività svolta dal medesimo non può
considerarsi di natura autonoma, ma bensì subordinata in qualità di dipendente
della ditta DU IN. Medesimo discorso deve farsi per Per_2
, il quale sprovvisto di partita IVA attiva e posizione alla CCIAA ha svolto
[...]
attività lavorativa subordinata sulla M/B MO I per il periodo dal 18.04.2018 al
11.11.2019, in qualità di imbarcato con la mansione di marinaio.
Infatti, per quanto attiene al sig. l'apertura della Persona_3
posizione presso la CCIAA di Cagliari, a seguito di richiesta di partita iva, è
dovuta alla necessità di evitare di risultare dipendente della ditta
[...]
e alla volontà di crearsi una posizione di pescatore autonomo, Parte_1
pagina 5 sebbene lo stesso non sia stato mai iscritto alla gestione Pescatori Autonomi
INPS, evidentemente lo stesso non ne ravvisava la necessità. In verità il sig.
non ha titolo per essere iscritto alla gestione dei Persona_3
pescatori autonomi, in quanto come sopra rappresentato dalla L.250/1958, e
dalla Circ. 38/2021 è necessario il possesso della licenza di pesca in capo CP_2
al soggetto richiedente l'iscrizione alla medesima gestione pescatori autonomi
CP_
Il sig. risulta privo di tale requisito. Persona_3
In altre parole, non è sufficiente la titolarità di una partita iva e di una posizione
alla camera di commercio, al fine dell'iscrizione alla suddetta gestione, se non si
è in possesso di regolare licenza di pesca. Gli estremi della licenza di pesca
devono infatti essere indicati all'atto della stessa iscrizione.
Risulta essere titolare né di partita IVA attiva né di posizione alla CCIAA. Infatti,
come sopra rappresentato il rapporto di lavoro instaurato tra lo stesso e
l'armatore, siq. , è caratterizzato dagli elementi del lavoro Parte_1
dipendente ovvero lo stesso viene rimunerato con la retribuzione alla parte. Gli
emolumenti ricevuti dal sig. vengono infatti dichiarati Persona_2
fiscalmente come compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed è inoltre
privo della licenza di pesca.
Alla luce delle circostanze rappresentate a nulla vale la comproprietà da parte
dei sig.ri e della M/S MO I, infatti gli Persona_2 Persona_3
stessi comunque non possiedono i requisiti per essere Pescatori Autonomi”;
− di avere, contro i suddetti verbali unici di accertamento e notificazione tramite il proprio consulente del lavoro, proposto ricorso, nei termini, al Comitato
per i Rapporti di lavoro istituito presso l' , che Controparte_5
era rimasto però privo di riscontro;
pagina 6 − che e avevano Persona_2 Persona_3
presentato ricorso all'I.N.P.S. rispettivamente avverso la Cancellazione di Ufficio
dalla Gestione Speciale Pescatori autonomi e avverso la mancata iscrizione alla
Suddetta Gestione Speciale;
− che la pretesa dell' era stata frutto dell'erroneo inquadramento del CP_2
rapporto di lavoro degli imbarcati con lui ricorrente e di una conseguente erronea applicazione della normativa previdenziale e in ogni caso risulta erronea nel suo ammontare.
2. L' in proprio, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_2
domanda proposta nei suoi confronti.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Nella vicenda scrutinata, l' a seguito di accertamento dell' CP_2 Controparte_5
di Cagliari a carico delle due ditte facenti capo all'odierno ricorrente,
[...] [...]
- 2CA1035”, e della “MIB MO I - 2CA1166”, aveva emesso a carico CP_3
dell'odierno opponente l'avviso di addebito n. 325 2022 00037459 14 000,
notificato il 05.01.2023, e l'avviso di addebito n. 325 2022 00037458 13 000,
notificato il 05.01.2023.
All'esito della menzionata ispezione, il 18.10.2021 e il 21.10.2021, erano stati redatti dagli Ispettori del lavoro e due Persona_4 CP_6
verbali unici di accertamento e notificazione, in cui era stato indicato,
rispettivamente, che sulla motobarca “Speranza” dal Persona_2
01.12.2015 al 17.04.2018 e, ancora, e Persona_2 Persona_3
sulla motobarca “MO I”, dal 18.04.2018 all'11.11.2019, avessero
[...]
pagina 7 prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del ricorrente (docc. nn. 3-
4, prodotti col ricorso).
La presente causa verte quindi sul riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra e Persona_2 Persona_3
da una parte e, dall'altra, e, dunque, l'omesso Parte_1
versamento dei relativi contributi previdenziali presso l'Ente odierno opposto.
Anzitutto, deve ritenersi provato poiché pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
è comproprietario, assieme a sua Parte_1 Controparte_7
moglie, della - 2CA1035, nonché della barca MO I - 2CA1166 CP_3
con i figli e Persona_2 Persona_3
Sono stati, altresì, prodotti il verbale ispettivo n. 2020012014/DDL del
18.10.2021 (per il periodo dal 01.12.2015 al 17.04.2018), notificato il 02.11.2021,
e il verbale ispettivo n. 2020012015/DDL del 21.10.2021 (per il periodo dal
18.04.2018 al 11.11.2019) (docc. nn. 6 e 11, prodotti con la memoria di costituzione).
È, inoltre, in atti il ruolino di equipaggio n. 127770, rilasciato dall'Ufficio
circondariale marittimo di Sant'Antioco per la motobarca Speranza, trasmesso all' il 23.07.2019, nonché il ruolino di equipaggio n. 128426, rilasciato CP_2
dalla medesima autorità per la motobarca MO I, trasmesso all' il CP_2
21.11.2019 (docc. nn. 8 e 13, prodotti con la memoria di costituzione).
Delle plurime dichiarazioni acquisite al giudizio, le uniche che questo Giudice
può ritenere rese da soggetti terzi e disinteressati, sono quelle di
[...]
e di essendo, infatti, le testimonianze di Pt_2 Persona_4
e inficiate da un vizio inerente Persona_2 Persona_3
alla sussistenza attuale di un interesse diretto nella causa (essendo, infatti, stati l'uno cancellato dal registro dei lavoratori autonomi e l'altro rifiutato in sede di
pagina 8 richiesta di iscrizione), nonché per lo stretto rapporto di parentela con l'odierno opponente.
In ogni caso, e (udienza del Persona_2 Persona_3
29.02.2024) hanno dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intercorso tra loro stessi e Parte_1
Venendo poi al teste pescatore, costui ha dichiarato di Parte_2
conoscere il ricorrente essendo anch'egli proprietario Parte_1
di una motobarca e attivo nel settore della pesca, di non essere mai stato sulla motobarca Speranza - 2CA1035, ma di poter affermare che gli imbarcati sulla motobarca citata, nel periodo intercorrente tra il 01.12.2015 e il 17.04.2018,
lavoravano ed esercitavano la pesca, senza ricevere direttive o disposizioni tecnico-organizzative attinenti all'attività di pesca dall'armatore
[...]
, decidendo insieme quando e dove uscire a mare, nonché orari, tempi Parte_1
e modalità dell'attività di pesca, gestendo i ricavi dell'attività ripartendoli tra loro secondo il cd. contratto “alla parte” senza previsione di un minimo garantito,
dividendo le spese di manutenzione e gestione della motobarca essendo tale il
“modus operandi della pesca costiera locale”.
Il teste ha ricordato le medesime circostanze anche con riferimento alla Pt_2
motobarca MO I - 2CA1166, a bordo di cui ha pure affermato di essere stato in più occasioni, precisando ancora una volta che le modalità ricordate costituiscono la prassi nell'attività della pesca locale.
Infine, il teste di parte opposta, (udienza del 04.07.2024), Persona_4
Ispettore del lavoro, ha confermato il contenuto del verbale anche da lui redatto su cui è stato fondato l'accertamento dell'Ente opposto e ha dichiarato che “gli
accertamenti si sono fondati esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente.
Non siamo andati sul posto perché le attività erano cessate nel novembre del
pagina 9 2019. Le fatture comprovano acquisti di materiale relativo alle spese di
manutenzione dell'imbarcazione, nonché i corrispettivi della vendita del pesce”.
Alla luce della complessiva prova per testi non è emerso alcun elemento sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro di lavoro tra il ricorrente e i due figli e Persona_2 Persona_3
Giova senz'altro all'uopo richiamare sul punto la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, devono comunque essere considerati criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione,
della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. civ., Sez. L,
10.04.2010, ord. n. 9252; Cass. civ., Sez. L., 25.02.2019, ord. n. 5436; Cass. civ.,
Sez. L, 04.05.2020, ord n. 8444).
I citati indici giurisprudenziali sussidiari, nel caso che interessa, come visto, non sono stati neppure allegati dall' né indagati dall' . CP_2 Controparte_5
Sul punto, infatti, questo Giudice rileva, inoltre, come anche il verbale ispettivo risulti estremamente scarno e superficiale, nonché fondato interamente sulle dichiarazioni del tutto atecniche rese dallo stesso e dai Parte_1
figli e . Per_2 Persona_3
Trova applicazione, tra l'altro, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, per cui, in linea di principio, “Nel giudizio instaurato dall'ente
pagina 10 previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di
contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del
ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 c.n., trattandosi di
annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un
contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 c.n., per atto
pubblico” (massima), ma, in ogni caso, “è vero che nel caso di specie, poiché,
come precisa la Corte d'Appello, la tipologia del natante non richiedeva la forma
scritta del contratto di arruolamento, il ruolino finisce per fare prova solo sul
verificarsi dell'imbarco con quelle posizioni;
9. tuttavia, la Corte d'Appello, oltre
al rilievo sulla fede privilegiata del documento, ha poi in concreto sviluppato un
ragionamento più ampio sulla credibilità dei suoi contenuti;
10. essa ha infatti
evidenziato come l'iscrizione di tali soggetti quali componenti dell'equipaggio
«con la qualifica sopra indicata» induceva a ritenere l'esistenza del lavoro
subordinato, evidentemente ritenendo – con apprezzamento in sé non
necessariamente implausibile - che a quella tipologia di mansioni e qualifica
presumibilmente corrispondano, su un natante ed ove non siano date altre
immediate spiegazioni, posizioni subordinate;
11. considerazioni queste ultime,
che escludono la denunciata contraddittorietà motivazionale, in quanto la Corte
d'Appello non ha negato che le annotazioni potessero in ipotesi riferirsi a
rapporti di tipo diverso, ma ha ritenuto che esse, nel contesto istruttorio
complessivo ed in mancanza di altre immediate e specifiche spiegazioni di esse
con il ricorso giudiziale, facessero propendere per il riferirsi delle stesse ad un
rapporto subordinato, ragionamento nel quale non può ravvisarsi alcuna
illogicità” (in motivazione) (Cass. civ., Sez. VI-L., 02.11.2022, n. 32218).
Né, d'altra parte, la palese lacuna sul piano assertorio può essere colmata con l'esercizio dei poteri istruttori ex officio propri del Giudice del Lavoro.
pagina 11 Giova, infatti, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa
offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della
regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che
il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere
di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa, la mancata allegazione di dati significativi di indagine non consentono a questo Giudice neppure di avvalersi dei propri poteri istruttori ex officio.
Oltre a ciò, si tiene a specificare che, sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, è bene rammentare che la Suprema Corte ha più
volte affermato il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti Controparte_5
che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori,
rese agli Ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11.09.2018, n. 22074; Cass. civ., Sez. L, 19.04.2010,
n. 9251).
Alla luce del complesso degli elementi indicati, nella vicenda scrutinata, l' CP_2
non ha assolto l'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
pagina 12 circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra
[...]
e i figli e Parte_1 Persona_2 Persona_3
Per tutte le ragioni appena esposte, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione.
Per l'effetto, devono essere annullati l'avviso di addebito l'avviso di addebito 325
2022 00037459 14 000, notificato il 05.01.2023, portante una richiesta di pagamento per euro 34.299,43 e all'avviso di addebito 325 2022 00037458 13
000, notificato il 05.01.2023, portante una richiesta di pagamento per euro
24.552,87.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo della cartella impugnata,
rapportate ai minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità della materia e in ragione dell'onere probatorio gravante quasi interamente sulla parte soccombente, per tutte le fasi, ad eccezione di quelle introduttiva e istruttoria,
liquidate sui medi tariffari, considerata la complessità della prima e la lunga durata della seconda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto,
2. annulla l'avviso di addebito l'avviso di addebito 325 2022 00037459 14
000, portante una richiesta di pagamento per euro 34.299,43, e l'avviso di addebito 325 2022 00037458 13 000, portante una richiesta di pagamento per euro
24.552,87;
pagina 13 3. condanna l' Controparte_8
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
6.043,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi di Avvocato,
oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Cagliari, 11.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 14