Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5245/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5245/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 3.2.2025
TRA nella qualità di agente generale Parte_1 per l'Italia della compagnia di navigazione cinese Cosco Shipping Lines Co. Ldt., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Raffaele De Cesare n.31, presso lo studio dell'avvocato Alberto Serino, c.f. , che la rappresenta e C.F._1 difende come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione;
-attrice
E P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Crispi n.
111, presso lo studio degli avvocati Rolando Cirillo, c.f.
, e Fabio Cavallo, c.f. , che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 3.2.2025, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della presente sentenza, anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_2 esponeva di aver ricevuto una prenotazione, in data 15.10.2018, da parte della società per un container 40 piedi HQ, al fine di trasportare _1
[...]
chiedendo altresì il pagamento della controstallia, nonché _1 l'indennità di sosta dovuta sia per l'occupazione dell'area che per la custodia esercitata sul carico. La missiva veniva ignorata come anche il successivo invito alla negoziazione assistita. Nelle more, l'impresa terminalista bengalese avviava la procedura per la confisca e la distruzione della merce stivata all'interno del contenitore, il quale non era quindi ancora stato restituito al vettore marittimo L'attrice calcolava la somma Parte_1 complessiva a sé spettante in dollari statunitensi USD 75.008,00 a titolo di controstallia già maturata, oltre quella futura sino alla restituzione del container alla società attrice.
Sicché, la citava in giudizio la al fine di Parte_1 _1 sentir accertare e dichiarare “a) l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere al vettore marittimo il compenso di controstallia maturato per il prolungato utilizzo del contenitore di cui è causa sin dalla data del suo sbarco a Chittagong ( 7 febbraio 2019) al netto della pattuita franchigia di cinque giorni;
b) l'obbligo della medesima società di manlevare e tenere indenne il vettore per gli oneri che a questo risultino essere stati richiesti ovvero in futuro saranno richiesti, di effettuare al terzo a causa del mancato ritiro del contenitore al porto di destino;
2. al fine di sentir condannare la società convenuta, al pagamento in favore della attrice, nella qualità a) della sorta capitale di Usd 75.008,00 – ovvero ex art art. 1278 cod. civ. del suo controvalore in divisa europea – a titolo di compenso di controstallia dovuto sino alla data della domanda giudiziale;
b) dell'ulteriore importo di Usd 80,00 ovvero ex art art. 1278 cod. civ. del suo controvalore in divisa europea per ciascun giorno di impiego del contenitore successivamente alla notifica della presente citazione e ciò sino a quando il vuoto non sarà stato restituito alla compagnia di navigazione;
c) agli interessi legali maturati periodicamente sulle voci a) e b) calcolati, sul singolo rateo giornaliero del compenso di controstallia, al saggio ordinario fino alla data di notifica della citazione e per il periodo ad essa successivo, al saggio maggiorato previsto
- 2 - dal quarto comma dell'art. 1284 cod civile;
3. Sentir condannare la convenuta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”. Si costituiva in giudizio la spiegando di essere una ditta Controparte_1 di spedizioni internazionali che si occupava di concludere in nome e per conto dei propri mandanti i contratti di trasporto necessari per l'inoltro delle merci. In data 15.10.2018, la convenuta veniva incaricata dalla ditta HU UL, in qualità di spedizioniere, di organizzare il trasporto marittimo di un carico di merce (wood), dal porto di Napoli a quello di Chittagong in Bangladesh.
Successivamente, a mezzo mail del 15.10.2018, erano stati indicati: il nome dello shipper – mittente sig. HU UL, il nome della nave attraverso la quale sarebbe stato effettuato il trasporto marittimo, il porto di partenza e di destinazione, nonché le date previste per la partenza e l'arrivo a destinazione della merce.
In data 3.11.2018, veniva emessa anche la polizza di trasporto, nella quale erano precisate le parti del contratto di trasporto: lo shipper ossia il venditore, il consignee ossia la banca del compratore ed il notify party ossia il soggetto da contattare in vista dell'arrivo al porto di destinazione ossia l'acquirente. La parte convenuta non lamentava discordanze nei fatti sino alla partenza del carico dal porto di Napoli, avvenuto in data 3.11.2018. Tuttavia, evidenziava che la data di arrivo del carico, indicata dall'attrice nel 7.2.2019 non era provata e che non era verosimile, in quanto implicava un viaggio della durata di tre mesi, ossia due mesi in più rispetto a quanto indicato nelle previsioni del booking. Sicché, era onere della parte attrice dover dimostrare l'arrivo della nave nella suddetta data, nonché quale il profilo di responsabilità della convenuta, dal momento che quest'ultima non aveva assunto né la veste di contraente del contratto di trasporto della merce, né quella di locatrice del container e risultando solo nella qualità di mediatrice tra le parti.
La convenuta, infatti, sottolineava di aver stipulato il contratto di spedizione con il mittente e poi il contratto di trasporto con l'attrice ma in nome e per conto della mandante.
In via preliminare, eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata mediazione. Altresì, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in quanto in quanto anche il documento di trasporto non menzionava in come contraente la ma correttamente indicava come tali il mittente, HU _1
UL e il destinatario, V.I.P. Door and Forniture. Infine, eccepiva la prescrizione del diritto azionato. All'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del 27.6.2022, ritenuto che la controversia in esame non riguarda una delle materie per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, l'esperimento della procedura di mediazione, il Giudice rigettava l'eccezione e assegnava i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesto dalle parti.
- 3 - Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., la parte attrice chiedeva ammettersi prova per testi, nonché interrogatorio formale;
parte convenuta non articolava mezzi istruttori e produceva documentazione.
Con ordinanza del 27.4.2023, venivano rigettate le prove chieste da parte attrice, in quanto vertenti su circostanze, in parte documentali, in parte irrilevanti e, in parte, incontestate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare, va affrontata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva. La parte convenuta non contesta di aver sottoscritto il contratto, bensì di averlo fatto secondo le regole del contratto di spedizione ex art.1737 e seguenti c.c., in nome proprio ma per conto di una terza persona, tale HU
UL.
La parte attrice, dal canto suo, afferma che in fase di formazione del contratto di trasporto non è mai stato speso il nome di una terza persona.
Come noto, ai fini della corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nel rapporto controverso, è necessario che il medesimo risulti titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio. In difetto, la domanda proposta nei suoi confronti è inammissibile per carenza di legittimazione. Nel caso di specie, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di rappresentanza, in assenza di una chiara e inequivoca spendita del nome altrui, colui che agisce o contratta si presume abbia agito in proprio, ai sensi dell'art. 1398 c.c., con conseguente esclusione di effetti giuridici in capo al terzo. Nel silenzio della documentazione prodotta in atti e in mancanza di elementi dai quali possa desumersi che la convenuta abbia agito spendendo il nome di un terzo soggetto, in quanto assente, ad esempio, il contratto di spedizione ovvero un mandato rilasciato dal terzo, deve ritenersi che la convenuta abbia agito in nome proprio e, pertanto, sia da considerarsi a pieno titolo parte del rapporto dedotto in giudizio. Altresì, in via preliminare rispetto al merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
A tal fine, si osserva in primo luogo che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008 (cosiddetto “Roma I”), la disciplina applicabile al caso di specie è quella italiana. In particolare, l'art. 4, paragrafo 4, del predetto regolamento prevede che, in assenza di una scelta espressa della legge applicabile, il contratto di trasporto si presume regolato dalla legge del Paese in cui il vettore ha la residenza abituale, qualora tale luogo coincida con quello di partenza, di consegna o con la sede dell'attività commerciale principale. Nel caso di specie, sebbene il vettore risulti essere la compagnia di navigazione cinese con sede in Cina, il Controparte_3 contratto è stato concluso per il tramite della sede italiana
[...]
con la società . Inoltre, il luogo di Parte_1 Controparte_1
- 4 - partenza della nave era situato in Italia, precisamente nel Porto di Napoli.
Pertanto, deve ritenersi applicabile la legislazione speciale dettata dal Codice della Navigazione. Ai sensi dell'art. 438 del suddetto codice, i diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo si prescrivono nel termine di un anno. Tale previsione comprende anche i crediti per controstallia, in quanto qualificabili come obbligazioni accessorie derivanti dal contratto di trasporto marittimo. Il termine di decorrenza della prescrizione per tali diritti coincide con la data in cui il container avrebbe dovuto essere restituito. Parte attrice ha prodotto una comunicazione pec dell'11.6.2019, contenente una formale, chiara e precisa intimazione di pagamento, riferita sia agli oneri per la controstallia sia ai costi di sosta portuale del container. Essa è pertanto idonea a interrompere il decorso della prescrizione. Successivamente, in data
19.7.2019, parte attrice ha invitato la controparte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. In ulteriore prosecuzione della propria azione, in data 12.5.2020, ha costituito in mora la parte convenuta, reiterando la richiesta di pagamento. Parimenti, in data 6.5.2021 e in data 28.5.2021. Infine, in data 1.9.2021, la parte attrice ha fatto pervenire la notifica dell'atto di introduzione del presente giudizio. Si ritiene, pertanto, non maturata la prescrizione e l'eccezione è da rigettare. Per quanto concerne la domanda principale, questa risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.
Parte attrice ha agito per il pagamento della somma maturata a titolo di controstallia e altri oneri, in relazione al mancato tempestivo ritiro della merce trasportata via mare, giunta a destinazione a seguito di un contratto di trasporto marittimo. Il contratto in forma scritta non è stato prodotto, ma risulta agli atti un booking di prenotazione (n.4008129020) emesso dal vettore, da cui si desume chiaramente l'identità delle parti e gli estremi essenziali del trasporto quali luogo di carico, destinazione, tipo di contenitore. Peraltro, parte convenuta non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale. Orbene, secondo l'art. 1681 c.c. il destinatario è tenuto a prendere in consegna la merce senza ritardo, ed è responsabile delle spese derivanti da eventuali inadempimenti. Inoltre, il codice della navigazione, agli artt. 416 ss., disciplina il contratto di trasporto marittimo e prevede che in mancanza di diverso accordo il caricatore o il destinatario che ritardi il ritiro della merce è tenuto al pagamento delle spese e dei danni derivanti dal ritardo, comprese le somme dovute per l'uso prolungato del contenitore. Infatti, la controstallia rappresenta una obbligazione accessoria di natura penale, derivante dal contratto di trasporto, finalizzata a risarcire il vettore per l'uso oltre il termine pattuito del contenitore, che è bene del vettore stesso o della compagnia di navigazione.
- 5 - La controstallia richiesta, risultante da conteggio documentato e conforme alle tariffe standard applicate dal vettore (USD 80 al giorno) è pienamente dovuta ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1681 c.c., 416 e ss. Cod. Nav.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice (lo scambio mail marzo- giugno 2019, doc.3 della produzione dell'attrice) si evince la data di sbarco del 7.2.2019 al porto di Chittagong: in particolare la mail del 5.3.2019 da a C&L Service e la risposta di quest'ultima del 14.3.2019, Parte_1 che nulla eccependo circa la data di sbarco, comunica di essere in contatto con il ricevitore, che aveva confermato la presentazione delle polizze originali a destino e relativo svincolo. Dalla documentazione agli atti emerge, altresì, l'inerzia della parte convenuta nel ritiro della merce presso il porto di destinazione, nonostante plurimi inviti e diffide a provvedere, con indicazione della maturazione di spese accessorie a suo carico e il verificarsi di problematiche con l'autorità doganale, a causa dell'assenza di documentazione che il destinatario, o chi per lui, avrebbe dovuto consegnare per il ritiro della merce.
Alla luce di quanto sopra, ritenendosi fondata la domanda attorea, il dies a quo per il calcolo del quantum debeatur è quello del 7.2.2019 e, in base ai cinque giorni di free-time decorrenti dal giorno successivo allo sbarco, quindi dal 13.2.2019 sino al 5.10.2019, data nella quale parte attrice ha ammesso di essere rientrata nella disponibilità del proprio container.
Orbene, nella tabella dei costi presente sul sito web della compagnia di navigazione, con riferimento allo stato del Bangladesh, viene riportato che dal sesto al dodicesimo giorno l'importo della controstallia per un container di 40 piedi HQ è pari ad 24 USD al giorno per un totale di 168 USD (€148,38); dal tredicesimo al diciannovesimo giorno è pari a 40USD al giorno per un totale di 280 USD (€247,42); infine, dal ventesimo giorno in poi la controstallia è di 80 USD al giorno, per un totale di 202 giorni dal 18.3.2019 al 5.10.2019 (inclusi), al costo totale di 16.160 USD (€14.382,40). In definitiva, la controstallia maturata dalla Parte_1 dal 7.2.2019 al 5.10.2019 è pari a USD 16.608, che convertito al tasso di cambio attuale dal dollaro statunitense è pari ad €0,89, per un totale di
€14.382,40, oltre interessi al tasso legale calcolati sul singolo rateo giornaliero del compenso di controstallia dal 13.2.2019.
Si rileva, infine, che parte attrice con la comparsa conclusionale, ammette di non aver ricevuto richiesta, da parte della Autorità doganale bengalese, di pagare le port storages ossia il costo per la sosta portuale del container e che, pertanto, la domanda riferita a tali costi è definitivamente da quest'ultima rinunciata.
Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, si deve accogliere la domanda di parte attrice e condannare la al pagamento della somma Controparte_1 di €14.382,40, oltre interessi al tasso legale calcolati sul singolo rateo giornaliero del compenso di controstallia dal 13.2.2019.
- 6 - Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, per all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputandum (cfr. Cass.
3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5245/2022 R.G.A.C., pendente tra la
[...]
e la ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa e questione assorbita, così provvede:
1)Accoglie la domanda di parte attrice di pagamento del compenso di controstallia e, per l'effetto, condanna la parte convenuta Controparte_1 al pagamento della somma di €14.382,40, oltre interessi al tasso legale calcolati sul singolo rateo giornaliero del compenso di controstallia dal 13.2.2019, in favore della società Parte_1
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi e € Parte_1
786,00 per spese, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 27.5.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 7 -