CASS
Sentenza 7 aprile 2021
Sentenza 7 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2021, n. 13065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13065 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AN SS GI nato a [...] il [...] AL AN EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2019 del TRIBUNALE di PATTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo 'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Uditi i difensori: l'avvocato SALVATORE DANIELE GIANNONE chiede il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato ENRICO GROSSO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13065 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2021 Ritenuto in fatto l. Con sentenza del 06/05/2019 il Tribunale di Patti ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, SI IR TI DO e IU TI DO, avendoli ritenuti responsabili del reato di diffamazione. In particolare, ad entrambi gli imputati è attribuito: l) un episodio, contestato come commesso in data 29/03/2010 e consistito nell'apporre, sul parabrezza dell'autovettura del coniuge di LA LE, una lettera nella quale si alludeva a relazioni extraconiugali di quest'ultima (capo a); 2) altro episodio, attribuito alla sola IU AL DO e contestato come commesso in data 26/04/2020, consistito nell'avere offeso la reputazione della LE, riferendo nei pressi di un bar e in presenza di più persone, a Lidia Armeli, della relazione extraconiugale, tra la prima e il marito della seconda (capo b). 2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse dei due imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati dall'avv. Lo Presti è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza di una pluralità di destinatari della condotta contestata al capo a), sottolineando come il relativo motivo di appello sia stato affrontato dal Tribunale con un rinvio alla decisione del giudice di pace, il quale aveva, tuttavia, riconosciuto che il biglietto era stato apposto sul parabrezza dell'autovettura del marito della persona offesa, in tal modo escludendo la anche solo potenziale destinazione dello scritto ad una pluralità di soggetti. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza di- una pluralità di destinatari della condotta contestata al capo b), per avere il Tribunale, attraverso il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, eluso la questione dell'inosservanza dell'art. 195, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con riguardo alla mancata audizione della Armeli, le cui dichiarazioni la persona offesa aveva riferito de relato. 4. Il ricorso proposto, sempre nell'interesse di entrambi gli imputati, dall'avv. NR RO è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'episodio di cui al capo a), rilevando: a) che, nel caso di specie, risultava dagli atti ed era stato accertato dal giudice di primo grado che la lettera apposta sul parabrezza del veicolo del marito della persona offesa era costituita da un foglio chiuso e ripiegato, con il nome del destinatario scritto sul lembo;
b) che il Tribunale, investito della questione giuridica nella necessità di una 1 comunicazione diretta a più persone, era rimasto completamente silente, salvo rinviare alla motivazione del primo giudice, che, tuttavia, nulla aveva detto al riguardo. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità concernente il reato di cui al capo b). Si osserva: a) che, anche in questo caso, il tema della presenza di una pluralità di persone non era stato affrontato né dal primo giudice né dal Tribunale, al quale pure la questione era stata devoluta con l'atto di appello, dal momento che nessuno aveva mai riferito che al colloquio tra l'imputata e la Armeli avessero assistito altre persone;
b) che il cenno al CD acquisito in giudizio era inconferente in quanto il filmato riprodottovi documentava il fatto di cui al capo a) e non quello di cui al capo b); c) che neppure la persona offesa aveva fornito indicazioni al riguardo. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta, sempre con riguardo all'episodio di cui al capo b), inosservanza dell'art. 195 cod. proc. pen., dal momento che il giudice di primo grado, sebbene sollecitato, non aveva ritenuto di chiamare a deporre né la Armeli, diretta destinataria della dichiarazioni dell'imputato, né il marito della prima, EP MU, che avrebbe poi riferito dell'accaduto alla persona offesa. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta che, in assenza di cause di sospensione o di interruzione, i reati si erano estinti per prescrizione in data 29/09/2017 e 26/10/2017, prima della decisione di primo grado: in conseguenza, il giudice di pace non avrebbe potuto pronunciare sulle richieste civilistiche. Considerato in diritto 1. Per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare preliminarmente il quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. RO Esso è manifestamente infondato, dal momento che risultano 726 giorni di sospensione del corso della prescrizione, che consentono di escludere che il termine sia spirato prima della decisione del giudice di pace. Ciò posto, si osserva che, tuttavia, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado del 06/05/2019 - esattamente in data 25/09/2019 e 22/10/2019 - si sono estinti per prescrizione i reati dei quali si discute. Poiché i ricorsi, per le ragioni che si indicheranno infra non solo non presentano profili di inammissibilità, ma sono fondati, ciò determina senz'altro che, agli effetti penali, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 2. Tuttavia, la presenza della parte civile impone di delibare il contenuto delle doglianze, ai fini della decisione sulle pretese avanzate dalla stessa. 2 Ora, le censure svolte con riguardo alla mancata audizione dei testi di riferimento (terzo motivo del ricorso dell'avv. RO e i pertinenti profili del secondo motivo del ricorso dell'avv. Lo Presti) »no inammissibili giacché neppure indicano quando sarebbe stata formulata la relativa richiesta in primo grado. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello sono utilizzabiii, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le'dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (v., ad es., Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 27925901). Tuttavia, le restanti. doglianze sono fondate, dal momento che, a fronte di motivi di appello che avevano puntualmente devoluto la questione dell'assenza di una pluralità di soggetti coinvolti nella comunicazione diffamatoria, la sentenza di secondo grado ha fornito una motivazione assertiva, contenente un puro rinvio a quella del primo giudice, che, a sua volta, affronta la questione senza alcun puntuale riferimento alle risultanze processuali. Va precisato che, in questo caso, non viene tanto in questione la necessità di motivare sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (necessità stringente, all'evidenza, per il giudice di primo grado), quanto il dovere di affrontare, nel rispetto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., le critiche svolte con riguardo ai punti della decisione alla quale si riferivano i motivi proposti. 3. Ne discende che la sentenza va annullata agli effetti civili, con le conseguenti statuizioni, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. Sarà il giudice civile a provvedere, in relazione all'esito del procedimento, alla regolamentazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso il 12/02/2021 o
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo 'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Uditi i difensori: l'avvocato SALVATORE DANIELE GIANNONE chiede il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato ENRICO GROSSO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13065 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2021 Ritenuto in fatto l. Con sentenza del 06/05/2019 il Tribunale di Patti ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, SI IR TI DO e IU TI DO, avendoli ritenuti responsabili del reato di diffamazione. In particolare, ad entrambi gli imputati è attribuito: l) un episodio, contestato come commesso in data 29/03/2010 e consistito nell'apporre, sul parabrezza dell'autovettura del coniuge di LA LE, una lettera nella quale si alludeva a relazioni extraconiugali di quest'ultima (capo a); 2) altro episodio, attribuito alla sola IU AL DO e contestato come commesso in data 26/04/2020, consistito nell'avere offeso la reputazione della LE, riferendo nei pressi di un bar e in presenza di più persone, a Lidia Armeli, della relazione extraconiugale, tra la prima e il marito della seconda (capo b). 2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse dei due imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati dall'avv. Lo Presti è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza di una pluralità di destinatari della condotta contestata al capo a), sottolineando come il relativo motivo di appello sia stato affrontato dal Tribunale con un rinvio alla decisione del giudice di pace, il quale aveva, tuttavia, riconosciuto che il biglietto era stato apposto sul parabrezza dell'autovettura del marito della persona offesa, in tal modo escludendo la anche solo potenziale destinazione dello scritto ad una pluralità di soggetti. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza di- una pluralità di destinatari della condotta contestata al capo b), per avere il Tribunale, attraverso il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, eluso la questione dell'inosservanza dell'art. 195, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con riguardo alla mancata audizione della Armeli, le cui dichiarazioni la persona offesa aveva riferito de relato. 4. Il ricorso proposto, sempre nell'interesse di entrambi gli imputati, dall'avv. NR RO è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'episodio di cui al capo a), rilevando: a) che, nel caso di specie, risultava dagli atti ed era stato accertato dal giudice di primo grado che la lettera apposta sul parabrezza del veicolo del marito della persona offesa era costituita da un foglio chiuso e ripiegato, con il nome del destinatario scritto sul lembo;
b) che il Tribunale, investito della questione giuridica nella necessità di una 1 comunicazione diretta a più persone, era rimasto completamente silente, salvo rinviare alla motivazione del primo giudice, che, tuttavia, nulla aveva detto al riguardo. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità concernente il reato di cui al capo b). Si osserva: a) che, anche in questo caso, il tema della presenza di una pluralità di persone non era stato affrontato né dal primo giudice né dal Tribunale, al quale pure la questione era stata devoluta con l'atto di appello, dal momento che nessuno aveva mai riferito che al colloquio tra l'imputata e la Armeli avessero assistito altre persone;
b) che il cenno al CD acquisito in giudizio era inconferente in quanto il filmato riprodottovi documentava il fatto di cui al capo a) e non quello di cui al capo b); c) che neppure la persona offesa aveva fornito indicazioni al riguardo. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta, sempre con riguardo all'episodio di cui al capo b), inosservanza dell'art. 195 cod. proc. pen., dal momento che il giudice di primo grado, sebbene sollecitato, non aveva ritenuto di chiamare a deporre né la Armeli, diretta destinataria della dichiarazioni dell'imputato, né il marito della prima, EP MU, che avrebbe poi riferito dell'accaduto alla persona offesa. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta che, in assenza di cause di sospensione o di interruzione, i reati si erano estinti per prescrizione in data 29/09/2017 e 26/10/2017, prima della decisione di primo grado: in conseguenza, il giudice di pace non avrebbe potuto pronunciare sulle richieste civilistiche. Considerato in diritto 1. Per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare preliminarmente il quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. RO Esso è manifestamente infondato, dal momento che risultano 726 giorni di sospensione del corso della prescrizione, che consentono di escludere che il termine sia spirato prima della decisione del giudice di pace. Ciò posto, si osserva che, tuttavia, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado del 06/05/2019 - esattamente in data 25/09/2019 e 22/10/2019 - si sono estinti per prescrizione i reati dei quali si discute. Poiché i ricorsi, per le ragioni che si indicheranno infra non solo non presentano profili di inammissibilità, ma sono fondati, ciò determina senz'altro che, agli effetti penali, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 2. Tuttavia, la presenza della parte civile impone di delibare il contenuto delle doglianze, ai fini della decisione sulle pretese avanzate dalla stessa. 2 Ora, le censure svolte con riguardo alla mancata audizione dei testi di riferimento (terzo motivo del ricorso dell'avv. RO e i pertinenti profili del secondo motivo del ricorso dell'avv. Lo Presti) »no inammissibili giacché neppure indicano quando sarebbe stata formulata la relativa richiesta in primo grado. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello sono utilizzabiii, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le'dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (v., ad es., Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 27925901). Tuttavia, le restanti. doglianze sono fondate, dal momento che, a fronte di motivi di appello che avevano puntualmente devoluto la questione dell'assenza di una pluralità di soggetti coinvolti nella comunicazione diffamatoria, la sentenza di secondo grado ha fornito una motivazione assertiva, contenente un puro rinvio a quella del primo giudice, che, a sua volta, affronta la questione senza alcun puntuale riferimento alle risultanze processuali. Va precisato che, in questo caso, non viene tanto in questione la necessità di motivare sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (necessità stringente, all'evidenza, per il giudice di primo grado), quanto il dovere di affrontare, nel rispetto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., le critiche svolte con riguardo ai punti della decisione alla quale si riferivano i motivi proposti. 3. Ne discende che la sentenza va annullata agli effetti civili, con le conseguenti statuizioni, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. Sarà il giudice civile a provvedere, in relazione all'esito del procedimento, alla regolamentazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso il 12/02/2021 o