Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1729
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Utilizzabilità degli atti ispettivi

    La Corte d'appello ha ritenuto utilizzabili gli atti ispettivi, superando l'interpretazione del Tribunale di primo grado che aveva considerato l'art. 220 disp. att. c.p.p. come causa di inutilizzabilità automatica. La Corte ha argomentato che l'art. 220 è una norma di raccordo e che l'inutilizzabilità deve essere ancorata alle specifiche norme del codice di rito (es. art. 63 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto che, al momento dell'accesso, non sussistessero indizi di reato tali da imporre l'applicazione delle garanzie difensive penali.

  • Accolto
    Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello

    La Corte d'appello ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto indispensabile per la decisione, al fine di valutare le prove dichiarative decisive che erano state ritenute inutilizzabili dal primo giudice.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello del PM per vizio formale e di specificità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che l'omessa indicazione del numero di sentenza e della data di deposito non genera incertezza sull'oggetto dell'impugnazione se questo è univocamente identificabile dal contesto. Ha inoltre precisato che la specificità dei motivi non richiede forme sacramentali ma critiche intellegibili e pertinenti, e che l'appello del PM ha contestato il nucleo decisorio del primo giudice (inutilizzabilità ex art. 220 c.p.p.).

  • Inammissibile
    Erronea valutazione dell'appello del PM e motivazione apparente

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, ribadendo che l'art. 220 disp. att. c.p.p. non prevede un'inutilizzabilità automatica e che l'onere di allegazione grava sul ricorrente per dimostrare il momento in cui sono emersi gli indizi e quali garanzie siano state violate. Ha altresì escluso che la motivazione della Corte d'appello fosse meramente apparente, pur ammettendo la legittimità della motivazione per relationem se correttamente applicata.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità degli atti di verifica fiscale per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, confermando che il PVC è un documento amministrativo utilizzabile ex art. 234 c.p.p. e che l'art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta inutilizzabilità automatica. Ha inoltre precisato che l'onere di allegazione grava sul ricorrente per dimostrare il momento in cui il dichiarante ha assunto la veste di indagato e quale garanzia sia stata omessa.

  • Rigettato
    Violazione del giusto processo e del doppio grado di giudizio

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la rinnovazione dell'istruttoria in appello, soprattutto in caso di riforma di un'assoluzione, è una garanzia del contraddittorio e dell'immediatezza, non una violazione. Ha inoltre chiarito che il doppio grado di giudizio non è una garanzia costituzionale assoluta e che l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. è conforme ai principi sovranazionali.

  • Inammissibile
    Indeterminatezza e incongruenza della data di consumazione del reato

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che l'erroneità della data di consumazione del reato non comporta nullità dell'imputazione se non incide sul nucleo sostanziale dell'addebito e sulla possibilità di approntare una difesa effettiva. Ha altresì precisato che la data indicata nell'imputazione non è di per sé ostativa alla corretta ricostruzione del fatto e all'esercizio del diritto di difesa.

  • Inammissibile
    Omessa declaratoria di prescrizione maturata

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che la tesi difensiva si fonda su un erroneo presupposto riguardo all'entrata in vigore della normativa che ha aumentato i termini di prescrizione. Ha chiarito che l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione era già vigente nel 2011 e che, considerando le sospensioni, il termine di prescrizione non era maturato.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova del reato e travisamento delle risultanze istruttorie

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che la valutazione delle prove rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non è consentita una diversa lettura del materiale probatorio in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la mancata menzione esplicita di ogni testimone non integra vizio di travisamento se la motivazione complessiva è coerente e logica.

  • Inammissibile
    Insussistenza della fattispecie di false fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non incide sulla tipicità del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000. Ha inoltre chiarito che le risultanze fattuali invocate dalla difesa non escludono la fittizietà delle operazioni e che l'IVA indebitamente detratta integra il profitto confiscabile.

  • Inammissibile
    Determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che per pene prossime al minimo è sufficiente un richiamo sintetico ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto degli elementi ostativi, anche sinteticamente.

  • Accolto
    Disposta confisca per equivalente per indeterminatezza dell'importo e errata ricostruzione del profitto

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo parzialmente fondato. Ha confermato che l'IVA indebitamente detratta integra il profitto confiscabile, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle sanzioni in aggiunta alla confisca, revocandole in quanto non dovute. Ha altresì chiarito che il profitto va parametrato al risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, escludendo le sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1729
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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