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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2472/2024
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, è comparsa, per l'avv. Sabina Spadaro giusta delega Controparte_1
che esibisce e provvederà a depositare agli atti del fascicolo telematico.
L'Avv. Spadaro precisa le conclusioni come da ricorso e discute richiamandosi a quanto esposto in atto d'appello, insistendo per l'accoglimento del gravame.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2472/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la medesima Avvocatura in Venezia, Piazza San Marco, n. 63.
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il di ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 CP_1
Pace di Legnago n. 13/2024, pubblicata in data 17/01/2024 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. seq. 4285/2022 – 19045588 Controparte_2
SIVES-area III, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Con il primo motivo d'appello ha contestato l'Avvocatura dello Stato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure valorizzato una circostanza – l'aver riposto affidamento nella ditta venditrice del ciclomotore – estranea ai motivi dedotti a fondamento dell'opposizione, oltre che irrilevante.
Con il secondo motivo d'appello ha poi contestato l'Amministrazione appellante la decisione impugnata laddove era stato ritenuto il proprietario ipso iure estraneo alla violazione contestata in contrasto con il principio enunciato da costante giurisprudenza.
pagina 2 di 5 Con il terzo motivo d'appello ha poi dedotto l'appellante la violazione di legge, per aver il giudice di primo grado ritenuto tardivo il provvedimento di confisca, in contrasto con il principio enunciato da giurisprudenza costante.
Da ultimo, anche per la denegata ipotesi di conferma nel merito della sentenza gravata, ha chiesto in ogni caso l'appellante la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone la compensazione per aver agito in rigorosa attuazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza e dalle circolari in atti.
Nessuno si è costituito per l'appellato , dichiarato contumace all'udienza del Controparte_2
10.10.2024.
All'esito della discussione, la causa viene in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza.
I motivi d'appello devono essere nell'ordine esaminati.
Risulta incontestato, in fatto, che in data 28/06/2022 il signor circolasse con il Parte_2
ciclomotore Piaggio Vespa di proprietà di (allegatamente padre della fidanzata Controparte_2
del ) e che il mezzo fosse privo dei requisiti richiesti ai fini della circolazione stradale. Pt_2
Tanto premesso, deve dirsi fondata la censura di cui al primo motivo d'appello.
Va invero osservato come il , nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione CP_2
introduttivo del primo grado di giudizio, non abbia nemmeno allegato la propria buona fede per essersi affidato alla ditta venditrice.
Il giudice di Pace risulta dunque aver inammissibilmente valorizzato una circostanza estranea ai motivi di opposizione e che risulta peraltro in contrasto con quanto affermato dallo stesso in CP_2
ricorso, ove aveva espressamente riconosciuto di essere a conoscenza del fatto che il ciclomotore fosse privo dei requisiti richiesti ai fini della circolazione stradale, avendolo definito quale “cimelio” e ricordo del passato”.
Deve parimenti dirsi fondato il secondo motivo d'appello con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha statuito che “a mente dell'art. 213 co 9 C.d.S. la sanzione accessoria concernente il sequestro del veicolo non può essere applicata nei confronti di persona estranea alla violazione quale è il proprietario dello stesso.”
Trattasi infatti di affermazione che contrasta con il ribadito orientamento espresso in proposito dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Nel richiamare il disposto di cui all'art. 6 L. 689/1981 - a norma del quale è obbligato in solido con l'autore della violazione anche il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione - ha infatti affermato la Suprema Corte che il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni pagina 3 di 5 (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come disposto dagli artt. 6 comma 1 legge n. 689/1981 e 196 c.d.s. Ha quindi precisato la
Corte come l'estraneità alla violazione, cui fa riferimento l'art. 213 comma 9 c.d.s., implica che il proprietario del veicolo dimostri che lo stesso circolava contro il suo volere e che il non avere impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodire il mezzo;
ha dunque ribadito la
Cassazione che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie – ivi compresa la confisca – sono
(anche) i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (v: Cass. civ. Ord. n. 20102/2024; Cass. civ. ord. 28606/2024; Cass. civ. Ord. n.
14124/2022).
Era pertanto onere del provare in giudizio che il ciclomotore era stato messo in circolazione CP_2
contro la sua volontà e che non sussisteva alcuna dolosa o colposa omissione nel custodire il mezzo.
Prova che non è stata in alcun modo fornita, essendosi limitato ad allegare, nel primo grado CP_2
di giudizio (essendo poi rimasto contumace in appello) che il ciclomotore era stato prelevato dal garage a sua insaputa e senza il suo consenso, senza tuttavia fornire alcun concreto riscontro del fatto che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà – non risultando peraltro sporta alcuna denuncia - e senza in alcun modo circostanziare le modalità con le quali veniva custodito il mezzo.
Merita poi accoglimento anche il terzo motivo d'appello, con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado laddove il giudice aveva valorizzato, fra gli elementi atti ad inficiare l'ordinanza opposta,
l'avvenuta notifica a distanza di un anno dal fatto (“Vi è inoltre da aggiungere che la notifica del verbale avveniva a distanza di un anno dal fatto”).
Premesso che, nella specie, il non risulta aver proposto ricorso al Prefetto ex art. 213 co 7 CP_2
C.d.S., in ordine al motivo in esame merita essere richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, che ha affermato come in caso di omessa proposizione del ricorso al Prefetto non debba trovare applicazione il termine di cui all'art. 204 C.d.S., comma 1, potendo la confisca essere disposta entro il più lungo termine di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 (Cass. civ. Ord.
27851/2021).
Per le dette ragioni l'appello merita quindi integrale accoglimento.
Va conseguentemente riformata anche la statuizione della sentenza di primo grado di condanna della alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente . CP_1 CP_2
Spese che devono essere qui regolate tenendo conto dell'esito finale della lite, che ha visto la soccombenza del . CP_2
pagina 4 di 5 Tenuto conto, tuttavia, che la non risulta essersi costituita nel primo grado di giudizio, nulla CP_1
deve disporsi in punto spese in ordine a tale grado.
Vanno invece poste a carico dell'appellato soccombente le spese di lite del grado d'appello, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
L'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. seq. 4285/2022 – 19045588 SIVES- Controparte_2
area III
CONDANNA
L'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante Controparte_2 [...]
, spese che liquida, quanto al grado d'appello in €600,00 per Controparte_1
compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge ed oltre alle spese prenotate a debito ex art. 158 DPR 115/2002
Verona, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2472/2024
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, è comparsa, per l'avv. Sabina Spadaro giusta delega Controparte_1
che esibisce e provvederà a depositare agli atti del fascicolo telematico.
L'Avv. Spadaro precisa le conclusioni come da ricorso e discute richiamandosi a quanto esposto in atto d'appello, insistendo per l'accoglimento del gravame.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2472/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la medesima Avvocatura in Venezia, Piazza San Marco, n. 63.
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il di ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 CP_1
Pace di Legnago n. 13/2024, pubblicata in data 17/01/2024 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. seq. 4285/2022 – 19045588 Controparte_2
SIVES-area III, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Con il primo motivo d'appello ha contestato l'Avvocatura dello Stato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure valorizzato una circostanza – l'aver riposto affidamento nella ditta venditrice del ciclomotore – estranea ai motivi dedotti a fondamento dell'opposizione, oltre che irrilevante.
Con il secondo motivo d'appello ha poi contestato l'Amministrazione appellante la decisione impugnata laddove era stato ritenuto il proprietario ipso iure estraneo alla violazione contestata in contrasto con il principio enunciato da costante giurisprudenza.
pagina 2 di 5 Con il terzo motivo d'appello ha poi dedotto l'appellante la violazione di legge, per aver il giudice di primo grado ritenuto tardivo il provvedimento di confisca, in contrasto con il principio enunciato da giurisprudenza costante.
Da ultimo, anche per la denegata ipotesi di conferma nel merito della sentenza gravata, ha chiesto in ogni caso l'appellante la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone la compensazione per aver agito in rigorosa attuazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza e dalle circolari in atti.
Nessuno si è costituito per l'appellato , dichiarato contumace all'udienza del Controparte_2
10.10.2024.
All'esito della discussione, la causa viene in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza.
I motivi d'appello devono essere nell'ordine esaminati.
Risulta incontestato, in fatto, che in data 28/06/2022 il signor circolasse con il Parte_2
ciclomotore Piaggio Vespa di proprietà di (allegatamente padre della fidanzata Controparte_2
del ) e che il mezzo fosse privo dei requisiti richiesti ai fini della circolazione stradale. Pt_2
Tanto premesso, deve dirsi fondata la censura di cui al primo motivo d'appello.
Va invero osservato come il , nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione CP_2
introduttivo del primo grado di giudizio, non abbia nemmeno allegato la propria buona fede per essersi affidato alla ditta venditrice.
Il giudice di Pace risulta dunque aver inammissibilmente valorizzato una circostanza estranea ai motivi di opposizione e che risulta peraltro in contrasto con quanto affermato dallo stesso in CP_2
ricorso, ove aveva espressamente riconosciuto di essere a conoscenza del fatto che il ciclomotore fosse privo dei requisiti richiesti ai fini della circolazione stradale, avendolo definito quale “cimelio” e ricordo del passato”.
Deve parimenti dirsi fondato il secondo motivo d'appello con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha statuito che “a mente dell'art. 213 co 9 C.d.S. la sanzione accessoria concernente il sequestro del veicolo non può essere applicata nei confronti di persona estranea alla violazione quale è il proprietario dello stesso.”
Trattasi infatti di affermazione che contrasta con il ribadito orientamento espresso in proposito dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Nel richiamare il disposto di cui all'art. 6 L. 689/1981 - a norma del quale è obbligato in solido con l'autore della violazione anche il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione - ha infatti affermato la Suprema Corte che il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni pagina 3 di 5 (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come disposto dagli artt. 6 comma 1 legge n. 689/1981 e 196 c.d.s. Ha quindi precisato la
Corte come l'estraneità alla violazione, cui fa riferimento l'art. 213 comma 9 c.d.s., implica che il proprietario del veicolo dimostri che lo stesso circolava contro il suo volere e che il non avere impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodire il mezzo;
ha dunque ribadito la
Cassazione che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie – ivi compresa la confisca – sono
(anche) i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (v: Cass. civ. Ord. n. 20102/2024; Cass. civ. ord. 28606/2024; Cass. civ. Ord. n.
14124/2022).
Era pertanto onere del provare in giudizio che il ciclomotore era stato messo in circolazione CP_2
contro la sua volontà e che non sussisteva alcuna dolosa o colposa omissione nel custodire il mezzo.
Prova che non è stata in alcun modo fornita, essendosi limitato ad allegare, nel primo grado CP_2
di giudizio (essendo poi rimasto contumace in appello) che il ciclomotore era stato prelevato dal garage a sua insaputa e senza il suo consenso, senza tuttavia fornire alcun concreto riscontro del fatto che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà – non risultando peraltro sporta alcuna denuncia - e senza in alcun modo circostanziare le modalità con le quali veniva custodito il mezzo.
Merita poi accoglimento anche il terzo motivo d'appello, con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado laddove il giudice aveva valorizzato, fra gli elementi atti ad inficiare l'ordinanza opposta,
l'avvenuta notifica a distanza di un anno dal fatto (“Vi è inoltre da aggiungere che la notifica del verbale avveniva a distanza di un anno dal fatto”).
Premesso che, nella specie, il non risulta aver proposto ricorso al Prefetto ex art. 213 co 7 CP_2
C.d.S., in ordine al motivo in esame merita essere richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, che ha affermato come in caso di omessa proposizione del ricorso al Prefetto non debba trovare applicazione il termine di cui all'art. 204 C.d.S., comma 1, potendo la confisca essere disposta entro il più lungo termine di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 (Cass. civ. Ord.
27851/2021).
Per le dette ragioni l'appello merita quindi integrale accoglimento.
Va conseguentemente riformata anche la statuizione della sentenza di primo grado di condanna della alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente . CP_1 CP_2
Spese che devono essere qui regolate tenendo conto dell'esito finale della lite, che ha visto la soccombenza del . CP_2
pagina 4 di 5 Tenuto conto, tuttavia, che la non risulta essersi costituita nel primo grado di giudizio, nulla CP_1
deve disporsi in punto spese in ordine a tale grado.
Vanno invece poste a carico dell'appellato soccombente le spese di lite del grado d'appello, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
L'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. seq. 4285/2022 – 19045588 SIVES- Controparte_2
area III
CONDANNA
L'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante Controparte_2 [...]
, spese che liquida, quanto al grado d'appello in €600,00 per Controparte_1
compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge ed oltre alle spese prenotate a debito ex art. 158 DPR 115/2002
Verona, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 5 di 5