Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21083 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04871/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4871 del 2022, proposto da RI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Marciano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di IN LV, OL AN e MA NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
e di NI IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 44/2022 del 16 febbraio 2022, con cui è stata approvata la graduatoria della selezione per il conferimento di incarichi per n. 9 componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma;
- dei verbali e atti della Commissione esaminatrice relativi ai colloqui conoscitivi di approfondimento svolti;
- dei provvedimenti di nomina degli idonei;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dei controinteressati IN LV, OL AN e MA NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 aprile 2022 e depositato il 3 maggio successivo, RI AN ha impugnato il decreto n. 44 del 16 febbraio 2022 con il quale il Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la graduatoria della selezione bandita con Avviso pubblico del 9 luglio 2021, per la raccolta di manifestazioni di interesse concernenti il conferimento di incarichi per nove Componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) istituito presso l'Agenzia medesima.
2. Premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell’intimata Agenzia, il ricorrente espone di aver partecipato alla selezione per cui è causa e, in esito alla valutazione delle esperienze lavorative e dei titoli culturali e di studio dichiarati, di essere stato collocato alla posizione n. 52 della graduatoria con punti 169.
Ritenendo la procedura selettiva inficiata da vari profili di illegittimità il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione degli artt. 4 e 5 del DPCM 19 novembre 2014 (Riorganizzazione del NUVEC). Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Difetto di motivazione. Incoerenza e Contraddittorietà interna dell’attività amministrativa.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Disparità di trattamento e Manifesta ingiustizia. Incoerenza e contraddittorietà interna dell’attività amministrativa.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa). Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione degli artt. 4 e 5 del DPCM 19 novembre 2014. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia. Incoerenza e contraddittorietà interna dell’attività amministrativa.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà”.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Commissione preposta avrebbe adottato criteri irragionevoli per la valorizzazione dell’esperienza lavorativa dei candidati, ed afferma che i curricula dei controinteressati IN LV e OL AN, siccome appartenenti a dipendenti inquadrati nella seconda area della ex carriera di concetto (assistenti), avrebbero dovuto ritenersi non valutabili per violazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, che regolamenta l’accesso alle qualifiche dirigenziali e che riconosce la possibilità di accedervi esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni inquadrati in posizione funzionale utile (funzionari di Area Terza).
Sotto diverso profilo, il ricorrente contesta l'introduzione da parte della Commissione esaminatrice di un algoritmo concernente la valorizzazione al 50% degli anni di esperienza professionale acquisita antecedentemente al 30 giugno 2011, che determinerebbe l’arbitraria decurtazione del punteggio afferente all’esperienza lavorativa utile alla valutazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, per un verso, lamenta che la graduatoria impugnata non distinguerebbe tra i due profili dei candidati da assumere previsti dal bando e, per altro verso, contesta la decisione dell’Amministrazione di ampliare il numero dei posti da coprire, poiché intervenuta dopo la pubblicazione dell’Avviso.
2.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denunzia che la procedura di convocazione dei candidati prescelti e degli elenchi dei nominativi ammessi ai colloqui non sarebbe stata trasparente e che dai verbali della Commissione non emergerebbe il tenore dei colloqui stessi.
2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta che una componente della Commissione si sarebbe trovata in posizione di incompatibilità con due candidate vincitrici, ossia la Dott.ssa LV IN e la Dott.ssa NA MA, in quanto tutte e tre farebbero parte del “ Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ”, istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e con memoria del 19 maggio 2022 ne ha chiesto il rigetto.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati IN LV, OL AN e MA NA, che hanno chiesto anch’essi il rigetto del mezzo di tutela all’esame eccependone preliminarmente l’inammissibilità sotto diversi profili.
Il controinteressato NI IN invece, nonostante la rituale intimazione, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, il Collegio ha evidenziato possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione invitando le parti a prendere posizione in merito.
Con ordinanza n. 3938 del 22 giugno 2022, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare del ricorrente evidenziando che “… il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa, alla luce dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13531 del 1 luglio 2016 ” e che “… ad una sommaria cognizione, le censure dedotte dal ricorrente appaiono generiche e prive di fondamento giuridico ”.
La citata ordinanza è stata appellata e, con ordinanza n. 4135 del 29 agosto 2022, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare “ Rilevato che il danno prospettato dal ricorrente non appare grave ed irreparabile (danno economico e all’immagine)” .
4. In vista della discussione, la controinteressata IN LV ha documentato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata soppressa a mente dell’art. 50 del decreto legge 24.02.2023, n. 50 e che gli incarichi di componente del NUVEC sono cessati il 30.11.2023; con memoria del 14 ottobre 2025 ha quindi chiesto che il Collegio provveda a dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria del 23 ottobre 2025, il ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame, ai soli fini del risarcimento del danno di immagine asseritamente patito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, nel corso della quale il procuratore della parte ricorrente ha quantificato in euro 70.000,00 il danno asseritamente patito.
5. Deve essere anzitutto confermata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Premesso che quella all’esame è una procedura selettiva volta all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico di componente del NUVEC, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato dal Giudice d’Appello con riferimento ad altre procedure per la selezione di esperti indette dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Con sentenza n. 1176 del 15 marzo 2017, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che “ Tali procedure selettive hanno tipica struttura concorsuale caratterizzata: - dalla pubblicazione di un avviso…, con previsione di requisiti di ammissione…, con pubblicazione sul sito web dell’Agenzia…; - dall’indicazione del contenuto e delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione…; - dalla valutazione delle “candidature” ad opera di una commissione esaminatrice appositamente nominata…; - dalla formulazione di una prima graduatoria di merito e dall’invito al colloquio successivo…; - dalla formazione di una graduatoria finale trasmessa al Direttore generale dell’Agenzia…; - dall’approvazione degli atti della selezione a cura del Direttore generale, con pubblicazione dell’esito sul sito web dell’Agenzia…; - dal conferimento dell’incarico di collaborazione con stipulazione del relativo contratto…Orbene, in funzione della natura e della struttura della procedura e della valutazione di discrezionalità tecnica affidata alla commissione…non può revocarsi in dubbio che essa non si discosti dalle ordinarie procedure amministrative di selezione del personale, a nulla rilevando che sia finalizzata non già alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato sebbene al conferimento di un incarico di collaborazione riconducibile allo schema delineato dall’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001” .
6. Tanto premesso, in considerazione dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia della Coesione Territoriale e della cessazione dall’incarico dei componenti del NUVEC, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è divenuta evidentemente improcedibile, mentre sussiste l'interesse del ricorrente all'accertamento della legittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, come evidenziato con la memoria del 23 ottobre 2025 e ribadito nel corso della discussione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 del 13 luglio 2022).
7. Ciò posto, ai limitati fini di cui si è detto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada perciò respinto.
7.1. La prima censura è manifestamente infondata nella parte in cui il ricorrente contesta l’Ammissione alla selezione dei controinteressati IN LV e OL AN, poiché dipendenti inquadrati nella seconda Area della ex carriera di concetto (assistenti), i cui curricola avrebbero dovuto ritenersi non valutabili per violazione delle norme che disciplinano l’accesso alle qualifiche dirigenziali statali.
Anche a non considerare che, attesa la sua posizione in graduatoria, il ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio dall’esclusione dei citati controinteressati, la censura è infondata stante che l’Avviso della selezione per cui è causa non prevedeva alcun motivo di esclusione in relazione alle funzioni rivestite dai candidati nell’ambito del rapporto di pubblico impiego eventualmente svolto e, in ogni caso, che l’incarico in questione non riguardava l’attribuzione di posizioni dirigenziali incardinate all’interno della struttura dell’Agenzia ma, come detto, la selezione di esperti cui conferire l’incarico di componente del NUVEC.
Non coglie nel segno neanche la denunziata adozione di un algoritmo di calcolo asseritamente penalizzante del punteggio relativo all’esperienza professionale dei candidati. In disparte ogni considerazione sulla genericità della doglianza, è notorio che la fissazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati rientra nell'ambito della discrezionalità propria della Commissione esaminatrice, insindacabile se non per manifesta illogicità o irrazionalità non rilevabile nella fattispecie.
7.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che la graduatoria impugnata non distinguerebbe i due profili dei candidati da assumere indicati dal bando.
Ancora una volta non ci si può esimere dal rilevare come sussista più di un dubbio in ordine alla effettiva lesività per il ricorrente del dedotto profilo di illegittimità, il quale è ad ogni modo infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il gravato decreto di approvazione della graduatoria distingue, per ciascun candidato, il profilo (B/C oppure D) per il quale lo stesso ha partecipato alla selezione in un apposito riquadro recante la corrispondente crocetta, affianco alla quale è riportata la votazione conseguita. Come correttamente ha rilevato la difesa erariale (cfr. pag. 8 della memoria del 19 maggio 2022), si tratta di una graduatoria a due colonne che reca un elenco di candidati disposti in ordine di merito decrescente di punteggio e che è unico, indipendentemente dal profilo per cui i candidati medesimi hanno partecipato alla selezione.
È invece manifestamente inammissibile per carenza di interesse la doglianza con cui il ricorrente si duole della decisione dell’Amministrazione di ampliare il numero dei posti da coprire, poiché intervenuta dopo la pubblicazione dell’Avviso. A prescindere dalla circostanza che l’incremento del numero delle nomine da 9 a 14 non ha determinato una modifica dei termini dell’avviso, il Collegio reputa evidente che il contestato ampliamento dei posti era idoneo ad incrementare e non a diminuire le possibilità per il ricorrente di essere selezionato.
7.3. Ancora inammissibile per genericità è il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si denunzia che la procedura di convocazione dei candidati prescelti e degli elenchi dei nominativi ammessi ai colloqui non sarebbe stata trasparente. Sul punto parte ricorrente si è limitata ad evidenziare che l’asserita mancanza di trasparenza sarebbe “ immediatamente comprensibile ” (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo), senza però articolare alcun concreto profilo di illegittimità.
La doglianza all’esame è invece infondata nella parte in cui il ricorrente lamenta che dai verbali della Commissione non emergerebbe il tenore dei colloqui stessi.
La giurisprudenza ha chiarito che nelle selezioni pubbliche “ non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione esaminatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209; sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).
A questo riguardo deve ribadirsi che le irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante, qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 luglio 2024, n. 6748) ha ulteriormente chiarito che: “ la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa; il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989 )”.
Nel caso in esame non vi è prova che le supposte irregolarità abbiano compromesso la procedura, dovendosi per l’effetto disattendere le doglianze articolate sul punto dal ricorrente (cfr. in termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3607).
7.4. Non coglie nel segno neanche il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta che un componente della Commissione (la dottoressa Teresa Costa) si sarebbe trovata in posizione di incompatibilità con due candidate vincitrici ossia la Dott.ssa LV IN e la Dott.ssa NA MA, in quanto tutte e tre fanno parte del “ Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ”, istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La giurisprudenza del Giudice d’Appello è infatti costante nel ritenere che “ le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2013; da ultimo, in termini, Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3316).
Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).
La semplice sussistenza di rapporti di ufficio, tanto più all’interno di un organo di natura consultiva, tra un commissario ed un candidato non appare pertanto idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.
La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi non sono, infatti, di per sé motivi di astensione, a meno che tali rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
Pertanto, in mancanza di ogni elemento che comprovi la sussistenza tra le controinteressate e la commissaria Costa di rapporti di intensità analoga a quella descritta, la doglianza non può che essere rigettata.
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile, quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e, per il resto, va respinto perché infondato.
9. Sussistono giuste ragioni, avuto riguardo all’andamento complessivo della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti del controinteressato NI IN non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei termini esposti e per il resto lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA IU, Presidente FF
NI AN, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN | CA IU |
IL SEGRETARIO