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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3831/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo 3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219002571745000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572014004199028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150016615265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 311/2024 della CGT di primo grado di Latina, Sez. II, che ha accolto il ricorso della sig.ra Resistente_1, dichiarando prescritte le pretese sottese all'intimazione di pagamento n. 057 2021 90025717 45/000
(notificata il 10.02.2022) e alle cartelle:
n. 05720140041199028000 (tassa automobilistica 2008 – € 532,38);
n. 05720150016615265000 (tassa automobilistica 2012 – € 306,42).
L'ADER ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, deducendo:
1.Inammissibilità per tardività dell'impugnazione delle cartelle regolarmente notificate nel 2015 (20.01.2015
e 04.05.2015);
2.Regolarità delle notifiche delle cartelle;
3.Insussistenza della prescrizione alla luce degli atti interruttivi (intimazioni 29–30.01.2018 e 10.02.2022) e della sospensione/proroga OV (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D.lgs. 159/2015; D.L. 99/2021);
4.Legittimità dell'operato del concessionario;
5.Regolarità formale dell'intimazione;
6.Corretto calcolo di accessori/interessi.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi.
La sig.ra Resistente_1 non si è costituita nel presente grado d'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle per tardività (art. 19 d.lgs. 546/1992), il motivo è da accogliere
È pacifico in atti che le cartelle n. 05720140041199028000 e n. 05720150016615265000 sono state notificate rispettivamente il 20.01.2015 e il 04.05.2015 . La contribuente non le ha impugnate nei 60 giorni (art. 21 d. lgs. 546/1992).
Ne consegue che l'impugnazione mediata tramite l'intimazione del 2022 è ammissibile solo per vizi propri dell'intimazione; sono precluse le censure relative ai vizi delle cartelle (inclusa la prescrizione maturata prima della loro notifica: Cass. 3005/2020; 714/2022; 8198/2022).
2. Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle (art. 26 d.P.R. 602/1973), il motivo è da accogliere
La prova delle notifiche è stata fornita da ADER mediante relata/avviso di ricevimento. La Cassazione ha ribadito la piena validità della notifica della cartella:
a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione (Cass. 14649/2024);
a mezzo PEC anche in formato PDF non “.p7m”, purché sia chiara la provenienza (Cass. 30922/2024);
con valore probatorio anche di copie della relata o A/R se non specificamente e formalmente disconosciute
(Cass. 24616/2024) a mezzo querela di parte.
3. Sulla prescrizione e sugli atti interruttivi – effetti della sospensione OV, il motivo è da accogliere
Termine triennale e decorrenza
Per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale (art. 5 D.L. 953/1982). La Cassazione 2024 ha precisato regole e decorrenza, chiarendo che il conteggio va agganciato alla definitività dell'accertamento o alla notifica del titolo, con immediata esigibilità del credito (Cass. 14312/2024; 13516/2024).
Atti interruttivi
Sono documentati atti interruttivi ulteriori: intimazioni 29–30.01.2018 e 10.02.2022, che hanno riavviato la prescrizione ex novo.
Sospensione/Proroga OV
Il periodo 8.03.2020–31.08.2021 ha comportato sospensione dei termini di versamento e, per espresso rinvio, anche dei termini di prescrizione e decadenza (art. 68 D.L. 18/2020 + art. 12, c. 1, D.lgs. 159/2015).
La Cassazione (ord. 960/2025) ha chiarito che tale sospensione produce uno slittamento in avanti dei termini per analoga durata ed è rilevabile d'ufficio
4. Sulla legittimità dell'operato del concessionario (separazione tra ente impositore e ADER), il motivo è da accogliere
La riscossione a mezzo ruolo presuppone la separazione tra ente impositore (che accerta e forma il ruolo)
e agente della riscossione (che notifica e recupera). ADER non risponde di eventuali errori dell'ente impositore negli atti prodromici, mentre risponde della regolarità della propria attività di notifica e esecuzione (artt. 24–
25 d.P.R. 602/1973; d.lgs. 112/1999; giurisprudenza costante).
Nel caso di specie, ADER ha provato la regolarità degli atti esecutivi/notificatori.
5. Sui vizi formali dell'intimazione di pagamento (artt. 24–25 d.P.R. 602/1973), il motivo è da accogliere
L'intimazione di pagamento impugnata è redatta sul modello ministeriale e contiene i dati essenziali. In giurisprudenza la nullità per difetto di motivazione richiede la prova di un concreto pregiudizio del diritto di difesa;
in difetto opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.; Cass., SS.UU.,
11722/2010; Cass. 3707/2016).
Qui non risulta allegato né provato alcun pregiudizio specifico.
6. Su interessi/accessori, il motivo è da accogliere
La contribuente ha svolto contestazione generica senza fornire conteggio alternativo. Gli interessi risultano computati secondo i saggi legali e norme regionali/statali applicabili;
nessun errore dimostrato.
Le spese sono compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese di tutti e due i gradi di giudizio
Latina lì 4 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3831/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo 3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219002571745000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572014004199028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150016615265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 311/2024 della CGT di primo grado di Latina, Sez. II, che ha accolto il ricorso della sig.ra Resistente_1, dichiarando prescritte le pretese sottese all'intimazione di pagamento n. 057 2021 90025717 45/000
(notificata il 10.02.2022) e alle cartelle:
n. 05720140041199028000 (tassa automobilistica 2008 – € 532,38);
n. 05720150016615265000 (tassa automobilistica 2012 – € 306,42).
L'ADER ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, deducendo:
1.Inammissibilità per tardività dell'impugnazione delle cartelle regolarmente notificate nel 2015 (20.01.2015
e 04.05.2015);
2.Regolarità delle notifiche delle cartelle;
3.Insussistenza della prescrizione alla luce degli atti interruttivi (intimazioni 29–30.01.2018 e 10.02.2022) e della sospensione/proroga OV (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D.lgs. 159/2015; D.L. 99/2021);
4.Legittimità dell'operato del concessionario;
5.Regolarità formale dell'intimazione;
6.Corretto calcolo di accessori/interessi.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi.
La sig.ra Resistente_1 non si è costituita nel presente grado d'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle per tardività (art. 19 d.lgs. 546/1992), il motivo è da accogliere
È pacifico in atti che le cartelle n. 05720140041199028000 e n. 05720150016615265000 sono state notificate rispettivamente il 20.01.2015 e il 04.05.2015 . La contribuente non le ha impugnate nei 60 giorni (art. 21 d. lgs. 546/1992).
Ne consegue che l'impugnazione mediata tramite l'intimazione del 2022 è ammissibile solo per vizi propri dell'intimazione; sono precluse le censure relative ai vizi delle cartelle (inclusa la prescrizione maturata prima della loro notifica: Cass. 3005/2020; 714/2022; 8198/2022).
2. Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle (art. 26 d.P.R. 602/1973), il motivo è da accogliere
La prova delle notifiche è stata fornita da ADER mediante relata/avviso di ricevimento. La Cassazione ha ribadito la piena validità della notifica della cartella:
a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione (Cass. 14649/2024);
a mezzo PEC anche in formato PDF non “.p7m”, purché sia chiara la provenienza (Cass. 30922/2024);
con valore probatorio anche di copie della relata o A/R se non specificamente e formalmente disconosciute
(Cass. 24616/2024) a mezzo querela di parte.
3. Sulla prescrizione e sugli atti interruttivi – effetti della sospensione OV, il motivo è da accogliere
Termine triennale e decorrenza
Per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale (art. 5 D.L. 953/1982). La Cassazione 2024 ha precisato regole e decorrenza, chiarendo che il conteggio va agganciato alla definitività dell'accertamento o alla notifica del titolo, con immediata esigibilità del credito (Cass. 14312/2024; 13516/2024).
Atti interruttivi
Sono documentati atti interruttivi ulteriori: intimazioni 29–30.01.2018 e 10.02.2022, che hanno riavviato la prescrizione ex novo.
Sospensione/Proroga OV
Il periodo 8.03.2020–31.08.2021 ha comportato sospensione dei termini di versamento e, per espresso rinvio, anche dei termini di prescrizione e decadenza (art. 68 D.L. 18/2020 + art. 12, c. 1, D.lgs. 159/2015).
La Cassazione (ord. 960/2025) ha chiarito che tale sospensione produce uno slittamento in avanti dei termini per analoga durata ed è rilevabile d'ufficio
4. Sulla legittimità dell'operato del concessionario (separazione tra ente impositore e ADER), il motivo è da accogliere
La riscossione a mezzo ruolo presuppone la separazione tra ente impositore (che accerta e forma il ruolo)
e agente della riscossione (che notifica e recupera). ADER non risponde di eventuali errori dell'ente impositore negli atti prodromici, mentre risponde della regolarità della propria attività di notifica e esecuzione (artt. 24–
25 d.P.R. 602/1973; d.lgs. 112/1999; giurisprudenza costante).
Nel caso di specie, ADER ha provato la regolarità degli atti esecutivi/notificatori.
5. Sui vizi formali dell'intimazione di pagamento (artt. 24–25 d.P.R. 602/1973), il motivo è da accogliere
L'intimazione di pagamento impugnata è redatta sul modello ministeriale e contiene i dati essenziali. In giurisprudenza la nullità per difetto di motivazione richiede la prova di un concreto pregiudizio del diritto di difesa;
in difetto opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.; Cass., SS.UU.,
11722/2010; Cass. 3707/2016).
Qui non risulta allegato né provato alcun pregiudizio specifico.
6. Su interessi/accessori, il motivo è da accogliere
La contribuente ha svolto contestazione generica senza fornire conteggio alternativo. Gli interessi risultano computati secondo i saggi legali e norme regionali/statali applicabili;
nessun errore dimostrato.
Le spese sono compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese di tutti e due i gradi di giudizio
Latina lì 4 febbraio 2026