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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 121/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltagirone, via Sebastiano Foti, presso lo C.F._2 studio professionale dell'avv. Giovanni Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo
, giusta procura in atti. Email_1
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, partita IVA: Controparte_1
, quale mandataria di C.F.: , P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Sardegna n. 20, rappresentata e difesa dall'avv.
Tito Monterosso , giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA-
E già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. nella qualità di
[...] P.IVA_3
procuratrice di C.F. , elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Controparte_5 P.IVA_4 viale M. Milazzo n. 157, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso
( , giusta procura in atti. Email_2
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
E già Controparte_3 Controparte_4
e per essa già in persona del legale
[...] Controparte_6 Controparte_7
rappresentante pro tempore, codice fiscale e RT VA , elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 presso lo studio professionale dell'avv. Tito
Monterosso che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma II e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
[...]
ha precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta Controparte_3
da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27.01.2017, e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con il rigetto dell'istanza di sospensiva, avente ad oggetto la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
78/14 R.G.E. dell'intestato Tribunale, incoata in forza del contratto di mutuo fondiario, rogato dal
Notar di Randazzo il 14.04.2005, n.20006 Rep., reg.to a Giarre il 19.04.2005 al n.1184, Persona_1 tramite cui aveva concesso loro l'importo di € 130.000,00. Controparte_1
Gli opponenti, con ricorso depositato il 17.05.2016, avevano proposto opposizione, eccependo: i) l'applicazione di tassi d'interessi moratori superiori al tasso soglia previsto;
ii) la nullità parziale della clausola contrattuale afferente ai suddetti interessi moratori, con conseguenziale gratuità del mutuo ed illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento;
iii) la nullità ex art. 117, 6 comma, TUB della clausola di pattuizione dei tassi per indeterminatezza;
iv) la conseguente nullità della garanzia prestata dai debitori.
Parte opposta, costituitasi in data 30.06.2016, aveva contestato la domanda degli opponenti, rilevandone l'infondatezza e ne aveva chiesto il rigetto.
Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 12.07.2016, avverso la quale era stato proposto reclamo, rigettato con provvedimento collegiale del 14.12.2016.
Parte opponente ha poi tempestivamente provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: i) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia degli interessi moratori contrattualmente previsti con conseguenziale nullità della relativa clausola negoziale e gratuità del mutuo;
ii) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, essendo l'ISC effettivo maggiore rispetto a quello pattuito;
iii) accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta del contratto di mutuo;
iv) rideterminare il debito residuo;
v) riconoscere, in favore degli opponenti, il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con comparsa depositata il 17.03.2017, si è costituito nel presente giudizio l'istituto bancario opposto, che ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i) l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi moratori poiché basata su un calcolo erroneo, rilevando che la determinazione del tasso soglia non poteva essere, come fallacemente sostenuto da controparte, quello relativo agli interessi corrispettivi; ii) l'erroneità della doglianza relativa all'asserita usura del tasso effettivo di mora
(T.E.MO.), essendo tale valutazione fondata su un calcolo meramente ipotetico;
iii) l'applicazione, nel contratto di mutuo de quo, della clausola di salvaguardia, la quale esclude a priori il verificarsi di qualsivoglia fenomeno usurario, e l'omesso conteggio dei tassi moratori nella somma precettata;
iv)
l'inapplicabilità al caso de quo dell'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B.; v) l'inammissibilità per tardiva proposizione, e comunque l'infondatezza, dell'eccezione di nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta.
In data 24.03.2021 è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., Controparte_3
nella qualità di procuratrice di quale cessionaria del credito di cui è causa,
[...] Controparte_5
giusta contratto di cessione sottoscritto in data 06.01.2017, riportandosi integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla dante causa.
Successivamente, in data 18.09.2023, è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
e per essa in ragione dell'ulteriore Controparte_3 Controparte_6
cessione del credito occorsa in data 31.03.2021, riportandosi integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla dante causa.
Istruita mediante la sola produzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla sola con concessione dei termini di cui Controparte_3 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********************
Preliminarmente occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. n. 4664 del 2021; Cass. n. 22360 del 2013).
*********************
Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, quanto ai motivi di opposizione proposti, si rileva, in primo luogo,
l'infondatezza della eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio, con conseguenziale pretesa nullità della relativa clausola negoziale e gratuità del mutuo.
In proposito è opportuno rammentare il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2”
(cfr. Cass., n. 26286 del 2019; Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 7779 del 2022; cfr. anche Corte appello Firenze, n. 561 del 2023).
È stato altresì precisato che “la ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento” (cfr., Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 14214 del
2022; Cass. n. 26286 del 2019; App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib. Roma, n. 6190 del 2022, Trib.
Firenze, n. 2195 del 2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass.
Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022; Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 26286 del
2019).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio
(T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il Pt_3
coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal citato art. 2, comma 4 (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022).
Pertanto, in applicazione degli illustrati principi, è stato, anche di recente, ritenuto – con interpretazione condivisa dall'odierno decidente – che, per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
“(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” (Cass., n. 26051 del 2022; cfr. anche App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib.
Roma, n. 6190 del 2022, Trib. Firenze, n. 2195 del 2020).
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che nel caso di specie non risulta superato il tasso-soglia di mora.
Ed infatti, dall'allegato al decreto ministeriale richiamato dalla stessa parte opponente in seno alla consulenza di parte, emerge che il T.E.G.M. relativo ai “mutui con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile” per il periodo di riferimento (1° aprile – 30 giugno 2005) era pari a 3,87% (cfr. relazione tecnica di parte attrice, in atti). Applicando a tale valore la formula sopra ricordata, si deve concludere che il tasso soglia di mora per i contratti di mutuo a tasso variabile, nel periodo che viene qui in rilievo, era pari a 8,955%, laddove il tasso di mora contrattualmente previsto è pari al 6.490 %, come pure rilevato dalla consulenza di parte opponente (cfr. relazione tecnica di parte attrice, in atti).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
Vale appena rilevare, in ogni caso, l'infondatezza di quanto dedotto da parte opponente in ordine alla pretesa non debenza di alcun interesse sin dall'origine del rapporto, in ragione della eccepita usurarietà degli interessi di mora, poiché – quandanche fosse stato accertato il dedotto superamento della soglia di usura, per vero escluso alla luce di quanto sopra esposto – ciò non avrebbe consentito in ogni caso di approdare alla chiesta pronuncia di gratuità del mutuo (cfr. Cass. SSUU n.
19597 del 2020).
Né vale a fondare l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, l'ulteriore calcolo effettuato dal consulente di parte opponente, confrontando i tassi soglia antiusura con il T.E.MO (tasso effettivo di mora), calcolato in perizia nella misura del 19.217%, ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento della prima rata di ammortamento.
Tale eccezione si fonda infatti sul presupposto di poter effettuare un confronto tra il cd. tasso annuo effettivo di mora ed il tasso soglia antiusura.
Sennonché, per la verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti non possono utilizzarsi indici, quali il tasso effettivo di mora e il tasso annuo effettivo di mora, non riferibili al momento di pattuizione dell'interesse bensì alla successiva evoluzione del rapporto, atteso che gli stessi misurano l'eventuale evoluzione in senso “patologico” del rapporto contrattuale a seguito del mancato pagamento delle rate e dell'applicazione degli interessi moratori.
Nella giurisprudenza di merito è stato in proposito ripetutamente affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora è del tutto inattendibile, dal momento che tale Pt_4
nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr. Trib. Roma, n. 12578 del 2019; Trib. Vasto,
n. 293 del 2019; Trib. Milano, n. 220 del 2018).
Da tanto deriva che la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo, non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile e assolutamente priva di attendibilità (cfr. Trib. Vasto, n. 293 del 2019; Trib. Milano, n.
220 del 2018).
Del pari, è del tutto arbitraria la determinazione del TEMO ipotizzando un pagamento del mutuatario ad una certa data, “in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale e calcolando il relativo TAEG includendo anche la mora così maturata e pagata, in quanto in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e, quindi, aumentando la somma pagata a titolo di mora, con la conseguenza che la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario” (cfr. in termini, Trib. Vasto, n. 293 del 2019).
Deve, quindi, concludersi che l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora risulta infondata anche sotto tale profilo.
***************
Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ragione della rilevata difformità tra l'ISC indicato in contratto e il TAEG verificato, con conseguenziale nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG ai sensi dell'art. 117, comma
6, del TUB ed applicazione del tasso legale sostitutivo nella misura di cui al comma 7 del citato articolo di legge con rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT.
Tale contestazione, oltreché generica, non essendo stata indicata l'entità dello scostamento, risulta essere comunque priva di pregio.
Al riguardo occorre precisare che il c.d. Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), che rappresenta in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, è stato recepito nel sistema normativo italiano con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermediari di renderlo noto ai clienti.
Tale indicazione ha una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi e non costituisce, pacificamente, un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica - cui fa riferimento l'art. 117, comma 6,
TUB - da applicare al contratto di finanziamento.
Ed infatti, i giudici di legittimità hanno precisato che “poiché [...] l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. n. 39169 del 2021).
Pa Ed inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, “l' costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche
l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento” (cfr.
App. di Torino, n. 965 del 2020; Trib. Chieti, n. 468 del 2020; Trib. Catania, n. 957 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, nel corpo del contratto e negli allegati, sono esaustivamente indicate tutte le spese e i costi dell'operazione di finanziamento (vedasi artt. 1, 2 e 2 bis); tali elementi sono sufficienti a consentire alla parte finanziata di avere contezza dell'effettivo costo dell'operazione, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 117 TUB e della delibera CICR 04.03.2003.
Ne discende che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'interesse sostitutivo di cui all'art. 117 TUB con conseguente rigetto della pretesa attorea di accertamento della nullità parziale del contratto de quo e di rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo.
***************
Sono inammissibili, poiché proposte, non già in seno al ricorso in opposizione ex art. 615,
c.p.c., bensì in occasione dell'udienza 06.07.2016 (della fase cautelare), l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 125 bis del TUB e quella relativa alla pretesa nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta.
Vale appena evidenziare, quanto alla prima eccezione, che tale motivo di opposizione è comunque infondato, atteso che, come pure rilevato da parte opposta, la norma invocata è stata introdotta dall'art.1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141, ovvero in data successiva alla stipula del contratto di mutuo de quo, e comunque non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 122 lett. a del TUB, il quale esclude dalla peculiare disciplina dei contratti di credito del consumatore, quelli che attengono a finanziamenti, come nel caso in esame, superiori all'importo di
€ 75.000,00.
Quanto all'eccezione di nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta in ragione della dedotta omissione della proposta contrattuale nonché dell'omessa sottoscrizione da parte della banca, si rileva che, dalla lettura degli atti di causa, si evince che il titolo esecutivo di cui si tratta è costituito dall'atto di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria sottoscritto in data
14.04.2005.
Si tratta di un contratto a formazione progressiva, caratterizzato dal fatto che, con atto pubblico notarile, da una parte, il mutuatario dà atto di aver ricevuto dalla banca una proposta contrattuale, con lettera indicante le condizioni del mutuo che gli è stato concesso, e dichiara l'accettazione di detta proposta contrattuale con contestuale dazione di ipoteca;
dall'altra parte, la banca ha conoscenza dell'accettazione della sua proposta contrattuale.
Ed infatti, tramite l'atto oggetto del presente giudizio, “la “Parte mutuataria” accetta integralmente le condizioni di cui alla lettera datata 12 aprile 2005 con la quale la banca ha comunicato l'accoglimento della richiesta di mutuo sopra identificato e alla quale ha allegato la minuta del presente atto, in seguito denominato anche “contratto””. Inoltre, all'art.14 del contratto si legge che “l'accettazione della concessione del mutuo richiesto dalla Parte Mutuataria, deve ritenersi conosciuta dalla Banca nel momento di sottoscrizione del presente atto, davanti a me notaio, nel mio studio presso il quale solo a tale specifico la Banca ha eletto domicilio”. A ciò si aggiunga che all'art. 4 la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata con accredito presso il proprio conto corrente, rilasciandone quietanza (cfr. contratto di mutuo fondiario, in atti).
Ciò posto, deve dunque concludersi che il contratto di mutuo è stato perfezionato secondo le indicazioni di legge e che l'atto notarile dedotto in lite rispetta le prescrizioni dell'art. 117, comma 1,
TUB, che impone la conclusione in forma scritta dei contratti bancari, ma non anche la contestualità della sottoscrizione delle parti.
Risulta infine smentita, dalla documentazione in atti, la circostanza dedotta dagli opponenti in ordine alla mancanza, nel suddetto atto notarile, della lettera indicante le condizioni del mutuo, atteso che allo stesso risulta invero allegata la minuta ove sono stati indicati i termini contrattuali della proposta negoziale (cfr. pag. 3 dell'atto di accettazione). A ciò si aggiunga che agli artt. 1, 2 e 2 bis sono esplicitate ed indicate analiticamente le condizioni applicate al contratto di mutuo de quo.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame.
È inammissibile, in quanto proposta tardivamente con le memorie ex art. 183, sesto comma,
n.3 , c.p.c., anche la contestazione in ordine al superamento del tasso soglia nell'ipotesi di estinzione anticipata, doglianza comunque infondata: difatti, principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui la commissione di estinzione anticipata, “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”, è svincolata dall'erogazione del credito e non è pertanto computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n.108 del 1996 (ex multis
Cass. n.7352 del 2022).
Parimenti inammissibile è infine la doglianza, formulata solo in seno alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c., e non ulteriormente reiterata, afferente alla mancata contestuale erogazione delle somme finanziate. Tale eccezione risulta comunque svolta in termini assolutamente generici ed oltretutto smentita da quanto dichiarato dagli stessi attori al momento della stipula dell'atto di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria del 14.04.2005, ove, all'art. 4, si legge che: “la parte mutuataria dichiara di aver già ricevuto dalla banca la somma mutuata con accredito della medesima sul conto corrente n. 132692, intestato alla parte mutuataria stessa presso la filiale di Catania 1 della banca. L'accredito della somma sul conto corrente di cui al presente articolo ha effetto liberatorio per la banca e pertanto la parte mutuataria rilascia quietanza della somma mutuata” (cfr. documentazione in atti).
Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
*********************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 parte opposta, la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalla parte opposta che si liquidano in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltagirone, via Sebastiano Foti, presso lo C.F._2 studio professionale dell'avv. Giovanni Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo
, giusta procura in atti. Email_1
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, partita IVA: Controparte_1
, quale mandataria di C.F.: , P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Sardegna n. 20, rappresentata e difesa dall'avv.
Tito Monterosso , giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA-
E già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. nella qualità di
[...] P.IVA_3
procuratrice di C.F. , elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Controparte_5 P.IVA_4 viale M. Milazzo n. 157, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso
( , giusta procura in atti. Email_2
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
E già Controparte_3 Controparte_4
e per essa già in persona del legale
[...] Controparte_6 Controparte_7
rappresentante pro tempore, codice fiscale e RT VA , elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 presso lo studio professionale dell'avv. Tito
Monterosso che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma II e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
[...]
ha precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta Controparte_3
da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27.01.2017, e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con il rigetto dell'istanza di sospensiva, avente ad oggetto la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
78/14 R.G.E. dell'intestato Tribunale, incoata in forza del contratto di mutuo fondiario, rogato dal
Notar di Randazzo il 14.04.2005, n.20006 Rep., reg.to a Giarre il 19.04.2005 al n.1184, Persona_1 tramite cui aveva concesso loro l'importo di € 130.000,00. Controparte_1
Gli opponenti, con ricorso depositato il 17.05.2016, avevano proposto opposizione, eccependo: i) l'applicazione di tassi d'interessi moratori superiori al tasso soglia previsto;
ii) la nullità parziale della clausola contrattuale afferente ai suddetti interessi moratori, con conseguenziale gratuità del mutuo ed illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento;
iii) la nullità ex art. 117, 6 comma, TUB della clausola di pattuizione dei tassi per indeterminatezza;
iv) la conseguente nullità della garanzia prestata dai debitori.
Parte opposta, costituitasi in data 30.06.2016, aveva contestato la domanda degli opponenti, rilevandone l'infondatezza e ne aveva chiesto il rigetto.
Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 12.07.2016, avverso la quale era stato proposto reclamo, rigettato con provvedimento collegiale del 14.12.2016.
Parte opponente ha poi tempestivamente provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: i) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia degli interessi moratori contrattualmente previsti con conseguenziale nullità della relativa clausola negoziale e gratuità del mutuo;
ii) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, essendo l'ISC effettivo maggiore rispetto a quello pattuito;
iii) accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta del contratto di mutuo;
iv) rideterminare il debito residuo;
v) riconoscere, in favore degli opponenti, il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con comparsa depositata il 17.03.2017, si è costituito nel presente giudizio l'istituto bancario opposto, che ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i) l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi moratori poiché basata su un calcolo erroneo, rilevando che la determinazione del tasso soglia non poteva essere, come fallacemente sostenuto da controparte, quello relativo agli interessi corrispettivi; ii) l'erroneità della doglianza relativa all'asserita usura del tasso effettivo di mora
(T.E.MO.), essendo tale valutazione fondata su un calcolo meramente ipotetico;
iii) l'applicazione, nel contratto di mutuo de quo, della clausola di salvaguardia, la quale esclude a priori il verificarsi di qualsivoglia fenomeno usurario, e l'omesso conteggio dei tassi moratori nella somma precettata;
iv)
l'inapplicabilità al caso de quo dell'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B.; v) l'inammissibilità per tardiva proposizione, e comunque l'infondatezza, dell'eccezione di nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta.
In data 24.03.2021 è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., Controparte_3
nella qualità di procuratrice di quale cessionaria del credito di cui è causa,
[...] Controparte_5
giusta contratto di cessione sottoscritto in data 06.01.2017, riportandosi integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla dante causa.
Successivamente, in data 18.09.2023, è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
e per essa in ragione dell'ulteriore Controparte_3 Controparte_6
cessione del credito occorsa in data 31.03.2021, riportandosi integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla dante causa.
Istruita mediante la sola produzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla sola con concessione dei termini di cui Controparte_3 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. n. 4664 del 2021; Cass. n. 22360 del 2013).
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Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, quanto ai motivi di opposizione proposti, si rileva, in primo luogo,
l'infondatezza della eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio, con conseguenziale pretesa nullità della relativa clausola negoziale e gratuità del mutuo.
In proposito è opportuno rammentare il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2”
(cfr. Cass., n. 26286 del 2019; Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 7779 del 2022; cfr. anche Corte appello Firenze, n. 561 del 2023).
È stato altresì precisato che “la ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento” (cfr., Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 14214 del
2022; Cass. n. 26286 del 2019; App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib. Roma, n. 6190 del 2022, Trib.
Firenze, n. 2195 del 2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass.
Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022; Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 26286 del
2019).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio
(T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il Pt_3
coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal citato art. 2, comma 4 (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022).
Pertanto, in applicazione degli illustrati principi, è stato, anche di recente, ritenuto – con interpretazione condivisa dall'odierno decidente – che, per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
“(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” (Cass., n. 26051 del 2022; cfr. anche App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib.
Roma, n. 6190 del 2022, Trib. Firenze, n. 2195 del 2020).
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che nel caso di specie non risulta superato il tasso-soglia di mora.
Ed infatti, dall'allegato al decreto ministeriale richiamato dalla stessa parte opponente in seno alla consulenza di parte, emerge che il T.E.G.M. relativo ai “mutui con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile” per il periodo di riferimento (1° aprile – 30 giugno 2005) era pari a 3,87% (cfr. relazione tecnica di parte attrice, in atti). Applicando a tale valore la formula sopra ricordata, si deve concludere che il tasso soglia di mora per i contratti di mutuo a tasso variabile, nel periodo che viene qui in rilievo, era pari a 8,955%, laddove il tasso di mora contrattualmente previsto è pari al 6.490 %, come pure rilevato dalla consulenza di parte opponente (cfr. relazione tecnica di parte attrice, in atti).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
Vale appena rilevare, in ogni caso, l'infondatezza di quanto dedotto da parte opponente in ordine alla pretesa non debenza di alcun interesse sin dall'origine del rapporto, in ragione della eccepita usurarietà degli interessi di mora, poiché – quandanche fosse stato accertato il dedotto superamento della soglia di usura, per vero escluso alla luce di quanto sopra esposto – ciò non avrebbe consentito in ogni caso di approdare alla chiesta pronuncia di gratuità del mutuo (cfr. Cass. SSUU n.
19597 del 2020).
Né vale a fondare l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, l'ulteriore calcolo effettuato dal consulente di parte opponente, confrontando i tassi soglia antiusura con il T.E.MO (tasso effettivo di mora), calcolato in perizia nella misura del 19.217%, ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento della prima rata di ammortamento.
Tale eccezione si fonda infatti sul presupposto di poter effettuare un confronto tra il cd. tasso annuo effettivo di mora ed il tasso soglia antiusura.
Sennonché, per la verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti non possono utilizzarsi indici, quali il tasso effettivo di mora e il tasso annuo effettivo di mora, non riferibili al momento di pattuizione dell'interesse bensì alla successiva evoluzione del rapporto, atteso che gli stessi misurano l'eventuale evoluzione in senso “patologico” del rapporto contrattuale a seguito del mancato pagamento delle rate e dell'applicazione degli interessi moratori.
Nella giurisprudenza di merito è stato in proposito ripetutamente affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora è del tutto inattendibile, dal momento che tale Pt_4
nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr. Trib. Roma, n. 12578 del 2019; Trib. Vasto,
n. 293 del 2019; Trib. Milano, n. 220 del 2018).
Da tanto deriva che la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo, non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile e assolutamente priva di attendibilità (cfr. Trib. Vasto, n. 293 del 2019; Trib. Milano, n.
220 del 2018).
Del pari, è del tutto arbitraria la determinazione del TEMO ipotizzando un pagamento del mutuatario ad una certa data, “in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale e calcolando il relativo TAEG includendo anche la mora così maturata e pagata, in quanto in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e, quindi, aumentando la somma pagata a titolo di mora, con la conseguenza che la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario” (cfr. in termini, Trib. Vasto, n. 293 del 2019).
Deve, quindi, concludersi che l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora risulta infondata anche sotto tale profilo.
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Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ragione della rilevata difformità tra l'ISC indicato in contratto e il TAEG verificato, con conseguenziale nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG ai sensi dell'art. 117, comma
6, del TUB ed applicazione del tasso legale sostitutivo nella misura di cui al comma 7 del citato articolo di legge con rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT.
Tale contestazione, oltreché generica, non essendo stata indicata l'entità dello scostamento, risulta essere comunque priva di pregio.
Al riguardo occorre precisare che il c.d. Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), che rappresenta in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, è stato recepito nel sistema normativo italiano con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermediari di renderlo noto ai clienti.
Tale indicazione ha una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi e non costituisce, pacificamente, un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica - cui fa riferimento l'art. 117, comma 6,
TUB - da applicare al contratto di finanziamento.
Ed infatti, i giudici di legittimità hanno precisato che “poiché [...] l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. n. 39169 del 2021).
Pa Ed inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, “l' costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche
l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento” (cfr.
App. di Torino, n. 965 del 2020; Trib. Chieti, n. 468 del 2020; Trib. Catania, n. 957 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, nel corpo del contratto e negli allegati, sono esaustivamente indicate tutte le spese e i costi dell'operazione di finanziamento (vedasi artt. 1, 2 e 2 bis); tali elementi sono sufficienti a consentire alla parte finanziata di avere contezza dell'effettivo costo dell'operazione, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 117 TUB e della delibera CICR 04.03.2003.
Ne discende che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'interesse sostitutivo di cui all'art. 117 TUB con conseguente rigetto della pretesa attorea di accertamento della nullità parziale del contratto de quo e di rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo.
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Sono inammissibili, poiché proposte, non già in seno al ricorso in opposizione ex art. 615,
c.p.c., bensì in occasione dell'udienza 06.07.2016 (della fase cautelare), l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 125 bis del TUB e quella relativa alla pretesa nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta.
Vale appena evidenziare, quanto alla prima eccezione, che tale motivo di opposizione è comunque infondato, atteso che, come pure rilevato da parte opposta, la norma invocata è stata introdotta dall'art.1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141, ovvero in data successiva alla stipula del contratto di mutuo de quo, e comunque non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 122 lett. a del TUB, il quale esclude dalla peculiare disciplina dei contratti di credito del consumatore, quelli che attengono a finanziamenti, come nel caso in esame, superiori all'importo di
€ 75.000,00.
Quanto all'eccezione di nullità del titolo esecutivo per difetto di forma scritta in ragione della dedotta omissione della proposta contrattuale nonché dell'omessa sottoscrizione da parte della banca, si rileva che, dalla lettura degli atti di causa, si evince che il titolo esecutivo di cui si tratta è costituito dall'atto di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria sottoscritto in data
14.04.2005.
Si tratta di un contratto a formazione progressiva, caratterizzato dal fatto che, con atto pubblico notarile, da una parte, il mutuatario dà atto di aver ricevuto dalla banca una proposta contrattuale, con lettera indicante le condizioni del mutuo che gli è stato concesso, e dichiara l'accettazione di detta proposta contrattuale con contestuale dazione di ipoteca;
dall'altra parte, la banca ha conoscenza dell'accettazione della sua proposta contrattuale.
Ed infatti, tramite l'atto oggetto del presente giudizio, “la “Parte mutuataria” accetta integralmente le condizioni di cui alla lettera datata 12 aprile 2005 con la quale la banca ha comunicato l'accoglimento della richiesta di mutuo sopra identificato e alla quale ha allegato la minuta del presente atto, in seguito denominato anche “contratto””. Inoltre, all'art.14 del contratto si legge che “l'accettazione della concessione del mutuo richiesto dalla Parte Mutuataria, deve ritenersi conosciuta dalla Banca nel momento di sottoscrizione del presente atto, davanti a me notaio, nel mio studio presso il quale solo a tale specifico la Banca ha eletto domicilio”. A ciò si aggiunga che all'art. 4 la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata con accredito presso il proprio conto corrente, rilasciandone quietanza (cfr. contratto di mutuo fondiario, in atti).
Ciò posto, deve dunque concludersi che il contratto di mutuo è stato perfezionato secondo le indicazioni di legge e che l'atto notarile dedotto in lite rispetta le prescrizioni dell'art. 117, comma 1,
TUB, che impone la conclusione in forma scritta dei contratti bancari, ma non anche la contestualità della sottoscrizione delle parti.
Risulta infine smentita, dalla documentazione in atti, la circostanza dedotta dagli opponenti in ordine alla mancanza, nel suddetto atto notarile, della lettera indicante le condizioni del mutuo, atteso che allo stesso risulta invero allegata la minuta ove sono stati indicati i termini contrattuali della proposta negoziale (cfr. pag. 3 dell'atto di accettazione). A ciò si aggiunga che agli artt. 1, 2 e 2 bis sono esplicitate ed indicate analiticamente le condizioni applicate al contratto di mutuo de quo.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame.
È inammissibile, in quanto proposta tardivamente con le memorie ex art. 183, sesto comma,
n.3 , c.p.c., anche la contestazione in ordine al superamento del tasso soglia nell'ipotesi di estinzione anticipata, doglianza comunque infondata: difatti, principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui la commissione di estinzione anticipata, “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”, è svincolata dall'erogazione del credito e non è pertanto computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n.108 del 1996 (ex multis
Cass. n.7352 del 2022).
Parimenti inammissibile è infine la doglianza, formulata solo in seno alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c., e non ulteriormente reiterata, afferente alla mancata contestuale erogazione delle somme finanziate. Tale eccezione risulta comunque svolta in termini assolutamente generici ed oltretutto smentita da quanto dichiarato dagli stessi attori al momento della stipula dell'atto di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria del 14.04.2005, ove, all'art. 4, si legge che: “la parte mutuataria dichiara di aver già ricevuto dalla banca la somma mutuata con accredito della medesima sul conto corrente n. 132692, intestato alla parte mutuataria stessa presso la filiale di Catania 1 della banca. L'accredito della somma sul conto corrente di cui al presente articolo ha effetto liberatorio per la banca e pertanto la parte mutuataria rilascia quietanza della somma mutuata” (cfr. documentazione in atti).
Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
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La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 parte opposta, la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalla parte opposta che si liquidano in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore