Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 1Articolo 3
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9 marzo 1999
Art. 2. (Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del "biodiesel").
1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "E' esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonche' i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato ''biodiesel'', ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E' esentato dall'accisa il ''biodiesel'' ottenuto nell'ambito di progettipilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progettipilota, nonche' i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del ''biodiesel'' destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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