Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
Sentenza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2022, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00402/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2021, proposto da
IC TU, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto di accesso in capo alla ricorrente a fronte della sua istanza di accesso del 28 giugno 2021 e per la conseguente condanna dell’INPS a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. F.sco Cannoletta, in sostituzione dell'avv. C. Summa, per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I De Leonardis e M. Mattia, per la P.A.;
Rilevato che, a verbale della camera di consiglio del 2 marzo 2022, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di esibizione del modello Ecocert e ha invece insistito per le spese di lite relativamente alle restanti pretese, in quanto i modelli oggetto di richiesta di accesso sono stati resi dall’INPS dopo la proposizione del ricorso;
Ritenuto che:
- non risultando il mandato speciale di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., la suddetta dichiarazione di rinuncia equivalga a dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa per la parte relativa al modello Ecocert;
- essendo pacifico tra le parti che gli altri modelli oggetto di richiesta di accesso sono stati resi dall’INPS dopo la proposizione del ricorso, anche relativamente a tali pretese residue sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa;
Ritenuto quindi che il ricorso vada dichiarato improcedibile e che le spese di lite vadano liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo soccombenza virtuale in favore di parte ricorrente (essendo stata soddisfatta la sua pretesa ostensiva dopo la notifica del ricorso);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO