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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa
Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°1576/2024 R.G. promossa con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. dd.
7.6.2024 e notificato, a mezzo pec, in data 14.6.2024 alla convenuta da:
(P.I./C.F. con sede in Varmo (UD), in Controparte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro-tempore (Cod. Parte_1
Fisc.: ) res. in Varmo (UD), che interviene anche in proprio, C.F._1
nella qualità di soggetto terzo datore di ipoteca, rappr. e difesi dal proc. e dom.
avv. Antonio Tripodi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attori-opponenti;
contro
, in Controparte_2
persona del Presidente pro-tempore con sede in Pordenone, Controparte_3
rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Silvia Bianchi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta-opposta;
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.
Causa iscritta a ruolo il 14.06.2024 e trattenuta in decisione ai sensi
1 dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025 sulle precisate seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice-opponente: “in via principale: rimettere la causa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento delle prove legittimamente ammesse siccome ammissibili e rilevanti ai fini della conferma della fondatezza delle allegazioni difensive operate nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti ritualmente depositati in atti;
nel merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 7918 stipulato in data 12.06.2018 titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione avviata in danno degli odierni istanti con riferimento alla mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi applicati e conseguente nullità per indeterminatezza ex artt. 1346,
1418 c.c. e violazione dell'art. 1283 c.c. così come con riguardo alla violazione delle norme in materia di usura in punto di tasso corrispettivo e moratorio applicati al rapporto di mutuo sub judice, per come censurato nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti ritualmente prodotti in atti conseguentemente dichiarando la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva avviata con atto di precetto notificato in data 22.01.2024 con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
Per parte convenuta: “Nel merito: ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, respingere integralmente l'opposizione avversaria, manifestamente infondata per le motivazioni tutte di cui al presente atto.
Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: ci si oppone fin d'ora alla richiesta CTU per i motivi di cui in narrativa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
La e la sua legale rappresentante nonché terza datrice Controparte_1
di ipoteca, , hanno proposto opposizione all'esecuzione ai sensi Parte_1
dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e 617, comma 2, c.p.c. a seguito della notifica in data
2 22.01.2024 dell'atto di precetto con il quale Controparte_4
ha intimato il pagamento della somma complessiva di €. 211.699,35 di
[...]
cui si dichiarava creditrice per effetto del mancato pagamento delle rate previste nel contratto notarile di mutuo fondiario di €. 200.000,00, munito di formula esecutiva e quindi costituente il titolo esecutivo, che era stato stipulato il
12.06.2018, e della successiva notifica in data 19.02.2024 dell'atto di pignoramento immobiliare sui beni di proprietà di . Gli opponenti Parte_1
contestano:
1) la nullità del contratto di mutuo n. 7918 di data 12.06.2018 per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi applicati e per indeterminatezza ex artt. 1346, 1418 c.c. e violazione dell'art. 1283 c.c. derivante dalla mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario degli interessi applicati, essendo stati indicati solamente la modalità di formazione della rata (costante) ed il tipo di ammortamento (alla francese), ma senza esplicitazione dei criteri utilizzati ai fini della capitalizzazione degli interessi. L'applicazione in concreto del regime di capitalizzazione composta, in alcun modo palesata e contrattualizzata,
comporterebbe incertezza sui costi ed implicherebbe un'originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta l'invalidità, al di là dell'effetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate;
2) la criticità del piano di ammortamento alla “francese” per violazione degli artt.
1284 c.c. e 120 TUB, in quanto la capitalizzazione composta genera anatocismo ed un prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. maggiore del tasso nominale indicato in contratto, con la conseguenza che il regime composto dovrà essere sostituito con il regime semplice e con l'applicazione dei tassi previsti dall'art. 117,
comma 7, TUB calcolati sulle quote capitali in scadenza;
3) la violazione delle norme in materia di usura con riferimento al tasso corrispettivo e moratorio applicato al rapporto di mutuo. Il contratto prevedeva l'applicazione di un interesse moratorio pari, alla data di stipula, al 5,60% (3,50
3 TAN + 2,1 spread), oltre ad una commissione per estinzione anticipata pari al 2%
della somma rimborsata in anticipo e questi costi non sarebbero stati conglobati nel calcolo del TAEG unitamente al costo per l'assicurazione obbligatoria sui beni immobili ipotecati. Il TAEG andrebbe, dunque, correttamente rideterminato mettendolo a confronto sia con gli interessi corrispettivi sia con quelli moratori,
nonché con le soglie previste per legge ai fini dell'usura, e – nell'ipotesi in cui si accerti tale superamento – si dovrebbe assumere ogni più opportuna determinazione necessaria a convertire il mutuo in finanziamento gratuito, con ogni conseguenza di legge.
Alla luce dei motivi sopra esposti, hanno chiesto al G.E. di sospendere l'esecuzione e di dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva avviata da controparte.
ha resistito alle Controparte_5
domande avversarie replicando punto per punto ai motivi di opposizione.
Dopo essersi vista respingere dal G.E. con ordinanza del 7.05.2024 l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., gli opponenti hanno ritualmente introdotto il presente giudizio di merito nel quale hanno riproposto le stesse contestazioni e formulato le medesime domande.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza 20.05.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
L'opposizione proposta è giuridicamente infondata e va respinta.
Le doglianze oggetto dei primi due motivi, già affrontate e respinte in sede cautelare dal G.E. con ampie ed approfondite argomentazioni che, per quanto si dirà, sono pienamente condivisibili, possono ritenersi definitivamente superate dai principi di diritto espressi nella sentenza Cass. SS.UU. n. 15130/2024 che, infatti, a proposito di un mutuo stipulato a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, ha chiarito che il metodo alla francese è costruito in modo tale che
4 l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato,
benchè quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede affatto che sugli interessi scaduti (e si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Esso comporta, piuttosto, che ad ogni singola rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Quindi:
a) il piano di ammortamento si sviluppa a partire dal calcolo della quota di interessi e deducendo, per differenza, la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi, a sua volta, la produzione di interessi per il periodo successivo,
poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue. “E', perciò, anche solo astrattamente
inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo
che trasforma l'obbligazione per interessi …. In base al calcolo di
successivi interessi”; né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi
rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione
avviene in regime 'composto' che è un'espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi
generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quanto meno nel regime di ammortamento alla francese
5 standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta è, dunque, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento 'alla francese' standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti'
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata per i primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., quando il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1283 c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
e) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo
(TAN) che deve essere esplicitato nel contratto né sul tasso anno effettivo globale (TAEG), che consiste solo in un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicchè l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
6 costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Con la recente sentenza n. 7382/2025 la Cassazione ha affermato che tutti i principi di cui sopra trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento alla francese standardizzato non sia fisso, ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che,
“laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e
ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il
tasso previsto è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza
temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base
all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
“Ricapitolando” – afferma la S.C. nella sentenza da ultimo citata – “nel mutuo con
piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si
determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché, come nel tasso fisso, la
quota di interessi di ogni rata viene ugualmente calcolata sul residuo debito del
periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto quanto
già pagato in linea capitale con le rate precedenti: b) se il piano di ammortamento
riporta la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, del TAN e del TAEG, della periodicità (numero e composizione) delle rate
di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi, neppure sorge
alcun vulnus in termini di trasparenza, giacchè il mutuatario ha integrale
cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del
contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di
ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo,
recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire,
sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale
7 da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile alla
data della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul
mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della
trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa
astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo 'ad absurdum',
consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout
court dei mutui a tasso variabile”.
Orbene, gli stessi opponenti hanno riportato alle pagg. 4 e 5 del loro atto introduttivo le condizioni e gli elementi che erano stati indicati nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 12.06.2018 tra la e la Banca Controparte_1
opposta, e cioè: l'importo finanziato (€. 200.000,00), la durata del mutuo (20 anni),
la periodicità (mensile), l'importo della rata mensile (€. 1.159,82), la data di scadenza della prima rata (12.07.2018) e dell'ultima (16.06.2038), il tasso di interesse (Euribor 365 6 Mesi, alla stipula pari a -0,274% - minimo (spread)
3,50%), il TAEG (4,12%), il piano di ammortamento (francese a rate costanti posticipate), il calcolo di interessi (matematica), il tasso di mora (+2,1 punti tasso nominale annuale), la commissione di risoluzione (2% della somma rimborsata in anticipo), le spese di istruttoria (€. 3.000,00), le spese della perizia tecnica (€.
1.000,00). Nel contratto risultavano, quindi, esposti tutti gli elementi necessari affinchè il cliente potesse ricostruire l'importo da restituire alla banca nel caso,
ovviamente, di regolare pagamento delle rate alle scadenze mensili che erano state concordate e ad esso venivano allegati, quali parti integranti, il Documento di sintesi, allegato sotto la lettera B), che specificava trattarsi di “Mutuo a tasso variabile” ed elencava in dettaglio le condizioni economiche applicate alla data del
12.06.2018 e le spese, nonché il piano di ammortamento, allegato sotto la lettera
C), che riportava il numero delle rate, la loro scadenza, la quota di capitale compresa in ciascuna ed il debito residuo in linea capitale. Ne consegue l'infondatezza anche del rilievo di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 8 quello in concreto applicato viene fatta discendere dal lamentato anatocismo connesso al regime finanziario, risultato, per quanto detto, insussistente.
Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione, con il quale si lamenta la violazione delle norme antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e moratori a causa del mancato conglobamento nel calcolo del TAEG della commissione per estinzione anticipata e del costo per l'assicurazione obbligatoria sull'immobile: la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è oramai univoca nell'affermare che la commissione di estinzione anticipata non può assumere rilevanza per la verifica di usurarietà perché si tratta di un corrispettivo connesso all'eventuale esercizio di una facoltà di recesso distinto dalla erogazione del credito e dagli interessi a quello afferenti. Essa “costituisce pertanto una clausola penale
di recesso che viene richiesta al creditore e pattuita in contratto per consentire al
mutuatario di liberarsi anticipatamente degli impegni di durata, per i liberi motivi di
ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei
vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere
dal negozio” (Cass. n. 7352/2022).
Ne consegue che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà, non essendo direttamente collegabile all'erogazione del credito, ma trattandosi del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
L'ammontare dell'assicurazione obbligatoria sui beni dati in ipoteca (voce che nel Documento di sintesi è stata inserita tra le “Altre spese da sostenere”) non viene specificato nel contratto in quanto variabile “In base al prodotto assicurativo
sottoscritto dal cliente”. Spettava, dunque, agli opponenti che ne hanno sostenuto il relativo costo documentarne in causa l'importo al fine di poter verificare se,
cumulandolo al tasso di interessi ed alle altre spese, vi fosse effettivamente il lamentato superamento del tasso soglia.
Quanto, infine, agli interessi moratori (il cui importo precettato è di soli €.
3.885,17 su un capitale a sofferenza di ben €. 207.305,88), pacifico che gli stessi
9 costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro;
pacifico, altresì, che ai fini della determinazione del tasso soglia, essi non sono cumulabili con il tasso degli interessi corrispettivi e vanno considerati e calcolati a sé ricorrendo, per quelli corrispettivi, alla previsione dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 108/1996 e, per gli interessi di mora, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della indicata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021),
si deve ritenere assorbente la circostanza che all'art. 3)-“Interessi di mora” del contratto era stata inserita una “clausola di salvaguardia” del seguente tenore: “La
misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 108/1996, dovendosi intendere in caso di
teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo”. Si
tratta di una clausola idonea a ricondurre automaticamente il tasso al di sotto della soglia usuraria, con un meccanismo analogo, ancorchè di fonte convenzionale, a quello previsto dall'art. 1419, comma 2, c.c., il che viene ad escludere “in radice”
l'usura sia originaria che sopravvenuta. Peraltro, è stato anche chiarito che “ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati
comporti il superamento del tasso-soglia, solo questi ultimi sono illeciti e preclusi,
con la conseguenza che non potrebbe trovare automatica applicazione l'art. 1815,
comma 2, c.c. e la gratuità del mutuo, ma resterebbe applicabile l'art. 1224,
comma 1, c.c. con conseguente applicazione degli interessi nella misura dei
corrispettivi lecitamente pattuiti” (cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020 e Cass. n.
8103/2023).
Alla luce di quanto fin qui argomentato appare evidente la superfluità di una CTU - che per certi versi, in particolare per la lamentata usurarietà dei tassi di interessi, sarebbe anche esplorativa - sulla cui ammissione gli opponenti hanno insistito anche negli atti conclusivi da ultimo depositati, peraltro senza confrontarsi affatto con gli ultimi arresti della Suprema Corte in subiecta materia.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando per tutte e quattro le fasi processuali i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
1576/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e Controparte_1
; Parte_1
2. condanna gli opponenti a rifondere a Controparte_2
le spese di lite che liquida in €. 14.103,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 23.05.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1346 e 1418 c.c., mentre l'asserita divergenza tra il tasso di interesse pattuito e