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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1876/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Michele Colato
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
1
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Udine dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con relative annotazioni;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese rifuse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 24.4.2021 con
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Reana del Controparte_1
Rojale -Udine-); che dall'unione non erano nati figli e che il Tribunale di Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 908/2023 pubblicata il 16.10.2023 (udienza presidenziale di data 9.11.2022), ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del Parte_1
matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (nulla per assegni tra i coniugi).
La resistente non si è costituita in giudizio, né è personalmente comparsa alla prima udienza davanti al G.I. di data 2.12.2024, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza del
2.12.2024 il ricorrente, autorizzato dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e la causa è stata trattenuta a sentenza ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dal ricorrente e non contestata dalla resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Nulla per assegni tra i coniugi stante la mancata contestazione sul punto da parte della resistente, che non ha nemmeno ritenuto di costituirsi in giudizio.
Spese compensate, attesa la mancanza di contestazioni della resistente alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in Comune di Reana del Rojale (UD) in data 24.4.2021 alla seguente condizione:
[...]
-nulla per assegni tra i coniugi;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reana del Rojale (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 6, parte seconda, serie C, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2021.
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 5.12.2024
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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