CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1366/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA AL, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15703/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07177202500043903000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli impugnando l'avviso di presa in carico,in epigrafe indicato,nonchè il sotteso avviso di accertamento,relativo all' anno d'imposta 2018. Preliminarmente rappresentava di aver ricevuto,nel mese di novembre 2024,la comunicazione di un provvedimento di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate DP.2 di Napoli in quanto socio di una non meglio precisata società DR Società_1 S.r.l.
A fondamento del ricorso deduceva:1)l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento di presa in carico;
2)la prescrizione della pretesa azionata;
3)il difetto di motivazione;
4)la violazione dei principi di legalità e trasparenza amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e ,per tale ragione,va accolto solo in parte .
In particolare la doglianza,con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento impugnato, è destituita di fondamento essendo stato preceduto il suindicato atto dalla notifica dell'avviso di accertamento TF501P503650/2024, notificato alla parte ricorrente in data
06.12.2024, ai sensi dell'art.140 c.p.c.Peraltro tale provvedimento appare legittimamente emesso, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
( cui civilisticamente si equiparano le società di fatto) residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, essendo stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento,notificato alla società, non impugnato e di cui la parte ricorrente era socio nell'anno di imposta in contestazione, con il quale la DP1 di Napoli accertava, per l'anno di imposta 2018,un maggior imponibile a carico della Farmacia Società_2 SR (precedentemente denominata Società_3 snc, in data 24/07/2023, incorporata per fusione nella società DR Società_1 SR di cui il Sig. Ricorrente_1, era, nell'anno 2018, socio al 50%,come da documentazione in atti.
Da tale premessa, ovvero dalla notifica del prodromico avviso di accertamento in data 06.12.2024, consegue che anche l'eccezione di prescrizione si configura infondata venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale.
E'parimenti destituita di fondamento la la doglianza con cui parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione esternando l'atto impugnato tutte le ragioni, di fatto e di diritto, a suo fondamento;
peraltro al riguardo giova evidenziare che, risultando precedentemente notificato il suindicato avviso di accertamento, l'obbligo di motivazione deve ritenersi più attenuato essendo sufficiente,per molti aspetti, il richiamo all'atto precedentemente notificato.
E'invece suscettibile di essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di legalità e trasparenza amministrativa, in particolare nella parte in cui la medesima denuncia che la sua istanza di autotutela parziale non risulta accolta da parte dell'ufficio adducendo l'insussistenza del titolo a presentarla venendo in rilievo un avviso di accertamento emesso nei confronti della società;al riguardo giove, infatti,evidenziare che risultando notificata alla parte ricorrente, per conoscenza la comunicazione di autotutela, parziale n.TF3X21M00172/2024, attraverso cui la resistente accogliendo, parzialmente, la richiesta di autotutela presentata dalla società datata 18/11/2024 prot. 280056, rettificava la pretesa erariale, da un lato, la sua istanza di autotutela doveva essere accolta da parte dell'ufficio e, dall'altro,l'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato doveva necessariamente tener conto del suindicato provvedimento di autotutela parziale,con conseguente rideterminazione della somma contestata alla parte ricorrente.Ne consegue,per l'effetto,che l'avviso di presa in carico e il sotteso avviso di accertamento, emessi nei confronti della parte ricorrente, debbano essere rettificati da parte della resistente tenendo conto dell'atto di autotutela parziale nTF3X21M00172/2024,notificato alla società.In sostanza, pur risultando legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della parte ricorrente,ex art.5 del TUIR, l'ufficio dovrà provvedere a rideterminare il quantum della pretesa erariale conformandosi alla rettifica del reddito operato nei confronti della società attraverso il suindicato provvedimento di autotutela parziale.
Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie parzialemente il ricorso come in parte motiva.Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA AL, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15703/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07177202500043903000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli impugnando l'avviso di presa in carico,in epigrafe indicato,nonchè il sotteso avviso di accertamento,relativo all' anno d'imposta 2018. Preliminarmente rappresentava di aver ricevuto,nel mese di novembre 2024,la comunicazione di un provvedimento di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate DP.2 di Napoli in quanto socio di una non meglio precisata società DR Società_1 S.r.l.
A fondamento del ricorso deduceva:1)l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento di presa in carico;
2)la prescrizione della pretesa azionata;
3)il difetto di motivazione;
4)la violazione dei principi di legalità e trasparenza amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e ,per tale ragione,va accolto solo in parte .
In particolare la doglianza,con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento impugnato, è destituita di fondamento essendo stato preceduto il suindicato atto dalla notifica dell'avviso di accertamento TF501P503650/2024, notificato alla parte ricorrente in data
06.12.2024, ai sensi dell'art.140 c.p.c.Peraltro tale provvedimento appare legittimamente emesso, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
( cui civilisticamente si equiparano le società di fatto) residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, essendo stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento,notificato alla società, non impugnato e di cui la parte ricorrente era socio nell'anno di imposta in contestazione, con il quale la DP1 di Napoli accertava, per l'anno di imposta 2018,un maggior imponibile a carico della Farmacia Società_2 SR (precedentemente denominata Società_3 snc, in data 24/07/2023, incorporata per fusione nella società DR Società_1 SR di cui il Sig. Ricorrente_1, era, nell'anno 2018, socio al 50%,come da documentazione in atti.
Da tale premessa, ovvero dalla notifica del prodromico avviso di accertamento in data 06.12.2024, consegue che anche l'eccezione di prescrizione si configura infondata venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale.
E'parimenti destituita di fondamento la la doglianza con cui parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione esternando l'atto impugnato tutte le ragioni, di fatto e di diritto, a suo fondamento;
peraltro al riguardo giova evidenziare che, risultando precedentemente notificato il suindicato avviso di accertamento, l'obbligo di motivazione deve ritenersi più attenuato essendo sufficiente,per molti aspetti, il richiamo all'atto precedentemente notificato.
E'invece suscettibile di essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di legalità e trasparenza amministrativa, in particolare nella parte in cui la medesima denuncia che la sua istanza di autotutela parziale non risulta accolta da parte dell'ufficio adducendo l'insussistenza del titolo a presentarla venendo in rilievo un avviso di accertamento emesso nei confronti della società;al riguardo giove, infatti,evidenziare che risultando notificata alla parte ricorrente, per conoscenza la comunicazione di autotutela, parziale n.TF3X21M00172/2024, attraverso cui la resistente accogliendo, parzialmente, la richiesta di autotutela presentata dalla società datata 18/11/2024 prot. 280056, rettificava la pretesa erariale, da un lato, la sua istanza di autotutela doveva essere accolta da parte dell'ufficio e, dall'altro,l'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato doveva necessariamente tener conto del suindicato provvedimento di autotutela parziale,con conseguente rideterminazione della somma contestata alla parte ricorrente.Ne consegue,per l'effetto,che l'avviso di presa in carico e il sotteso avviso di accertamento, emessi nei confronti della parte ricorrente, debbano essere rettificati da parte della resistente tenendo conto dell'atto di autotutela parziale nTF3X21M00172/2024,notificato alla società.In sostanza, pur risultando legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della parte ricorrente,ex art.5 del TUIR, l'ufficio dovrà provvedere a rideterminare il quantum della pretesa erariale conformandosi alla rettifica del reddito operato nei confronti della società attraverso il suindicato provvedimento di autotutela parziale.
Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie parzialemente il ricorso come in parte motiva.Spese compensate.