Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1366
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento sotteso

    La doglianza è infondata in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa azionata

    L'eccezione di prescrizione è infondata, essendo il tributo soggetto a prescrizione decennale e non essendo maturata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La doglianza è infondata poiché l'atto impugnato, richiamando l'avviso di accertamento precedentemente notificato, soddisfa l'obbligo di motivazione.

  • Accolto
    Violazione principi di legalità e trasparenza amministrativa

    La doglianza è fondata. L'ufficio ha parzialmente accolto l'istanza di autotutela della società, rettificando la pretesa erariale. Pertanto, l'avviso di presa in carico e il sotteso avviso di accertamento devono essere rettificati tenendo conto di tale provvedimento di autotutela parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1366
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1366
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo