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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2024, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2958/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott. ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2958/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 1754/2022.
TRA
, (C.F ) nata il [...] in [...], quale Parte_1 C.F._1 genitore del figlio minore rapp.ta e difesa dall'Avv. Puopolo Maria, in virtù Persona_1
di procura rilasciata in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta in Acerra al C.so Resistenza 128 presso lo studio della predetta.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Licenziati Adriano ed elett. dom. to presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza del 14 dicembre 2023 tenutosi con trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità, evocava in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata il , per ivi sentir Controparte_1
dichiarare preliminarmente l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di euro 5.693,44 o della diversa che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Precisava parte attrice che in data 16 marzo 2017, verso le 18.00 circa, nel mentre il figlio minore
(poi divenuto maggiorenne in corso del giudizio) si trovava in sua compagnia Persona_1
e camminava in Vico Bufale, rovinava al suolo a causa di una buca , occultata da cartacce e detriti, del manto stradale non segnalato, riportando “contusione della mano, escluse le dita da sole, riferita algia da riferito trauma contusivo mano dx”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che chiedeva di rigettare le Controparte_1
domande proposte, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Istruita la causa e rigettata la richiesta di CTU medico legale, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza del Giudice di pace di Torre la domanda veniva rigettata. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice chiedendo di provvedere alla nomina di un ctu ed all'esito condannare il . Controparte_1
Si costituiva il , il quale chiedeva di rigettare il gravame in quanto Controparte_1
infondato in fatto e diritto .
La causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 14.12.23 per conclusioni, previo rigetto dell'istanza di CTU
Alla predetta udienza tenuta con trattazione scritta la causa veniva assegnata a sentenza con i termini
190 cpc.
2. In rito.
2.1. Sulla ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal D.L. n.83/2012).
Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto:
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.
Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
Tanto premesso parte appellante ha infatti censurato la sentenza per violazione degli artt. 2051 e 2043
, oltre che per una errata valutazione del materiale istruttorio.
3. Nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la decisione per aver violato l'art. 2051 c.c. e con il secondo motivo l' erroneo riparto dell'onere della prova e della valutazione del materiale istruttorio.
RB deve darsi atto che l'attrice ha fondato la domanda sul disposto dell'art. 2051 c.c.. , e del resto secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale gli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito sono custodi dei beni medesimi ai sensi dell'art. 2051 c.c., indipendentemente dalla loro estensione.
Di conseguenza ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare solo l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale .
Ed invero, per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 1987 n. 6407 e, nello stesso senso, Cass. Civ. sez. III, 16-02-2001, n. 2331:
'ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste, o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno').
La presunzione di colpa resta però esclusa nel caso in cui l'evento dannoso debba essere ricondotto al caso fortuito, da interpretarsi nel suo senso più ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato: in tali casi, infatti, nel concreto determinismo dell'evento influiscono impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili.
Occorre dimostrare, cioè, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. sent. n. 2660/13).
La semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la strada con buca/dislivello in atti descritta) e l'evento dannoso verificatosi.
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa trarsi una adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni della strada e non alla condotta imprudente della parte attrice , ora appellante.
Le risultanze dell'unica testimonianza espletata non appaiono attendibili.
L'unico teste escusso è infatti l'attuale compagno della , che peraltro ha riferito che avrebbe Pt_1
portato il giorno dopo il ragazzo al pronto soccorso, mentre nel referto di P.S. si dà atto che il ragazzo
è stato accompagnato dalla madre.
La descrizione del luogo del sinistro è peraltro rimasta generica (attesa la non contestata lunghezza della strada), e parte attrice non ha nemmeno provveduto a depositare le fotografie dello stato dei luoghi .
Va aggiunto che i luoghi non potevano essere sconosciuti al minore , e tanto atteso che gli stessi si trovano nel suo Comune di residenza. Peraltro il teste ha riferito che l'area era ricoperta da MO , e non risulta affatto conforme - alla condotta diligente dell'utente medio della strada- camminare su MO ed altro materiale
(notoriamente scivoloso).
In definitiva, dall'istruttoria svolta non risulta affatto provata la non visibilità e la non evitabilità della buca, né risulta che la stessa avesse caratteristiche anomale tali da poter determinare (in condizioni normali), per le sue caratteristiche intrinseche, il sinistro verificatosi.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e la mancanza di rilievi fotografici in atti, in particolare, non forniscono adeguati elementi in tal senso.
Può concludersi, quindi, che la caduta sia, nel caso di specie, attribuibile unicamente alla condotta disattenta ed imprudente di parte attrice, minore all'epoca dei fatti, la quale, non ponendo attenzione a dove andava, inciampava nella sconnessione del manto stradale– ricoperta da spazzatura- , pur potendo evitarla aggirandola o cambiando direzione e ben potendo, in alternativa, adottare un'andatura più lenta e cauta e, dunque, disponendo di alternative, che le avrebbero facilmente consentito di evitare l'evento dannoso.
RB , è bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546,
e 24 febbraio 2011, n. 4476)].
Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass.
7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10), continuamente ribadito anche dalle più recenti sentenze di legittimità.
Occorre precisare che non assume alcun rilievo la circostanza che l'utente della strada fosse un minore.
Sul punto la Cassazione ha infatti chiarito che “Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita ai minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ. Sez. III Ord., 19/02/2020, n. 4178).
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la decisione del giudice di primo grado deve essere confermata.
3. Sulle ulteriori questioni.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
4. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di giudizio della sentenza di primo grado le stesse devono essere confermate in ragione del rigetto della domanda.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado alla luce dell'esito del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e 147/22 applicando i minimi in ragione della scarsa complessità del caso in esame e della ridotta attività svolta .
Alla luce del rigetto si deve anche applicare la condanna al doppio delle spese di contributo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nella qualità, nei confronti del , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1
tempore, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna , nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio del Parte_1 presente grado nei confronti del che liquida in € 1278,00 per Controparte_1
competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
3. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002. Torre Annunziata, 16 maggio 2024 Il Giudice Monocratico dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott. ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2958/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 1754/2022.
TRA
, (C.F ) nata il [...] in [...], quale Parte_1 C.F._1 genitore del figlio minore rapp.ta e difesa dall'Avv. Puopolo Maria, in virtù Persona_1
di procura rilasciata in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta in Acerra al C.so Resistenza 128 presso lo studio della predetta.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Licenziati Adriano ed elett. dom. to presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza del 14 dicembre 2023 tenutosi con trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità, evocava in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata il , per ivi sentir Controparte_1
dichiarare preliminarmente l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di euro 5.693,44 o della diversa che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Precisava parte attrice che in data 16 marzo 2017, verso le 18.00 circa, nel mentre il figlio minore
(poi divenuto maggiorenne in corso del giudizio) si trovava in sua compagnia Persona_1
e camminava in Vico Bufale, rovinava al suolo a causa di una buca , occultata da cartacce e detriti, del manto stradale non segnalato, riportando “contusione della mano, escluse le dita da sole, riferita algia da riferito trauma contusivo mano dx”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che chiedeva di rigettare le Controparte_1
domande proposte, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Istruita la causa e rigettata la richiesta di CTU medico legale, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza del Giudice di pace di Torre la domanda veniva rigettata. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice chiedendo di provvedere alla nomina di un ctu ed all'esito condannare il . Controparte_1
Si costituiva il , il quale chiedeva di rigettare il gravame in quanto Controparte_1
infondato in fatto e diritto .
La causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 14.12.23 per conclusioni, previo rigetto dell'istanza di CTU
Alla predetta udienza tenuta con trattazione scritta la causa veniva assegnata a sentenza con i termini
190 cpc.
2. In rito.
2.1. Sulla ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal D.L. n.83/2012).
Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto:
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.
Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
Tanto premesso parte appellante ha infatti censurato la sentenza per violazione degli artt. 2051 e 2043
, oltre che per una errata valutazione del materiale istruttorio.
3. Nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la decisione per aver violato l'art. 2051 c.c. e con il secondo motivo l' erroneo riparto dell'onere della prova e della valutazione del materiale istruttorio.
RB deve darsi atto che l'attrice ha fondato la domanda sul disposto dell'art. 2051 c.c.. , e del resto secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale gli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito sono custodi dei beni medesimi ai sensi dell'art. 2051 c.c., indipendentemente dalla loro estensione.
Di conseguenza ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare solo l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale .
Ed invero, per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 1987 n. 6407 e, nello stesso senso, Cass. Civ. sez. III, 16-02-2001, n. 2331:
'ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste, o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno').
La presunzione di colpa resta però esclusa nel caso in cui l'evento dannoso debba essere ricondotto al caso fortuito, da interpretarsi nel suo senso più ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato: in tali casi, infatti, nel concreto determinismo dell'evento influiscono impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili.
Occorre dimostrare, cioè, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. sent. n. 2660/13).
La semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la strada con buca/dislivello in atti descritta) e l'evento dannoso verificatosi.
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa trarsi una adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni della strada e non alla condotta imprudente della parte attrice , ora appellante.
Le risultanze dell'unica testimonianza espletata non appaiono attendibili.
L'unico teste escusso è infatti l'attuale compagno della , che peraltro ha riferito che avrebbe Pt_1
portato il giorno dopo il ragazzo al pronto soccorso, mentre nel referto di P.S. si dà atto che il ragazzo
è stato accompagnato dalla madre.
La descrizione del luogo del sinistro è peraltro rimasta generica (attesa la non contestata lunghezza della strada), e parte attrice non ha nemmeno provveduto a depositare le fotografie dello stato dei luoghi .
Va aggiunto che i luoghi non potevano essere sconosciuti al minore , e tanto atteso che gli stessi si trovano nel suo Comune di residenza. Peraltro il teste ha riferito che l'area era ricoperta da MO , e non risulta affatto conforme - alla condotta diligente dell'utente medio della strada- camminare su MO ed altro materiale
(notoriamente scivoloso).
In definitiva, dall'istruttoria svolta non risulta affatto provata la non visibilità e la non evitabilità della buca, né risulta che la stessa avesse caratteristiche anomale tali da poter determinare (in condizioni normali), per le sue caratteristiche intrinseche, il sinistro verificatosi.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e la mancanza di rilievi fotografici in atti, in particolare, non forniscono adeguati elementi in tal senso.
Può concludersi, quindi, che la caduta sia, nel caso di specie, attribuibile unicamente alla condotta disattenta ed imprudente di parte attrice, minore all'epoca dei fatti, la quale, non ponendo attenzione a dove andava, inciampava nella sconnessione del manto stradale– ricoperta da spazzatura- , pur potendo evitarla aggirandola o cambiando direzione e ben potendo, in alternativa, adottare un'andatura più lenta e cauta e, dunque, disponendo di alternative, che le avrebbero facilmente consentito di evitare l'evento dannoso.
RB , è bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546,
e 24 febbraio 2011, n. 4476)].
Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass.
7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10), continuamente ribadito anche dalle più recenti sentenze di legittimità.
Occorre precisare che non assume alcun rilievo la circostanza che l'utente della strada fosse un minore.
Sul punto la Cassazione ha infatti chiarito che “Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita ai minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ. Sez. III Ord., 19/02/2020, n. 4178).
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la decisione del giudice di primo grado deve essere confermata.
3. Sulle ulteriori questioni.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
4. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di giudizio della sentenza di primo grado le stesse devono essere confermate in ragione del rigetto della domanda.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado alla luce dell'esito del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e 147/22 applicando i minimi in ragione della scarsa complessità del caso in esame e della ridotta attività svolta .
Alla luce del rigetto si deve anche applicare la condanna al doppio delle spese di contributo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nella qualità, nei confronti del , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1
tempore, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna , nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio del Parte_1 presente grado nei confronti del che liquida in € 1278,00 per Controparte_1
competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
3. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002. Torre Annunziata, 16 maggio 2024 Il Giudice Monocratico dott.ssa Luisa Zicari