Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1357/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1357 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 18 novembre 2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Carlin (pec:
, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTRICE -
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via XX Settembre n. 33, presso lo studio dell'Avv. Mauro Armando (pec: ), dal quale, Email_2 anche disgiuntamente all'Avv. Silvia Lazzeretti (pec: Email_3 ed all'Avv. Emilio Sani (pec: , è rappresentata e difesa, Email_4 giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
E
1
), e suoi soci/fideiussori (C.F.: ), P.IVA_3 CP_2 C.F._1
(C.F.: , (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F.: ), tutti in procedura di liquidazione Controparte_3 C.F._4 dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. legge 27 gennaio 2012 n. 3, tutti in persona del liquidatore giudiziale dott. , con studio in Revello (CN), via Vittorio Emanuele III n. CP_4
35;
- TERZI CHIAMATI CONTUMACI -
Oggetto: azione di ripetizione di indebito.
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.
In particolare, il difensore di parte attrice, riportandosi al contenuto delle proprie difese in atti e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, ha concluso chiedendo che il
Tribunale volesse: “in via principale: previa – solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio – ammissione di prova per interpello e testi su capitoli dedotti dal n. 1 al n. 15 nella memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 24/05/2023;
● accertato e dichiarato che le cessioni atto rogito notaio in data 13/01/2017 non sono Per_1 opponibili alla procedura di liquidazione del patrimonio della Controparte_5
● preso atto che in data 27/07/2020 la procedura di liquidazione ha venduto alla società attrice
i crediti vantati verso il GSE e relativi al periodo dal 15/10/2018 al 18/07/2019 e che, conseguentemente, la società attrice è divenuta proprietaria e titolare dei crediti suddetti;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta , per le causali di citazione, a Controparte_1 restituire alla società attrice l'importo percepito senza titolo dal GSE, a far data dal 15/10/2018 al 18/07/2019 ed ammontante a € 43.696,00 od altra somma veriore accertanda.
Il tutto maggiorato degli interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica della citazione.
Con il favore delle spese ed onorari.
In via subordinata e/o alternativa:
2 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo;
● accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.; in via istruttoria:
- disporre la rimessione in termini per il deposito dei documenti sopravvenuti nn. 36, 37, 38 e
39 allegati al presente foglio di precisazione delle conclusioni riconoscendo valido ed efficace il deposito telematico già effettuato ovvero autorizzando nuovo deposito telematico”;
- e, solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ammettere prova per interpello e testi su capitoli dedotti dal n. 1 al n. 15 nella memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata
24/05/2023;
- nel merito:
● preso atto del decreto di esdebitazione dei chiamati in causa contumaci in data 07/06/2023; dichiarare tenuta e condannare la convenuta , a restituire alla società attrice Controparte_1
l'importo percepito senza titolo dal GSE, a far data dal 15/10/2018 e sino al 18/07/2019 ed ammontante a € 43.696,00 od altra somma veriore accertanda.
Il tutto maggiorato degli interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica della citazione.
Con il favore delle spese ed onorari”.
Il difensore della parte convenuta, eccependo la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte in data 17 novembre 2024, ha concluso come segue: “Previa espunzione dei documenti tardivamente prodotti,
- Rigettare le domande proposte dalla società attrice in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte attrice, si chiede di limitare la condanna della convenuta alla minor somma che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori.
In via istruttoria, la scrivente reitera le istanze istruttorie come formulate in atti.
In particolare, di ammettersi prova testimoniale così come richiesta con la memoria ex art. 183 comma 6, n.
2. c.p.c.. Si contesta, inoltre, l'inammissibilità della prova per interpello e testi genericamente richiesta nell'atto di citazione e non riproposta da , e ci si oppone Parte_1 all'ammissione delle prove per interpello e testi formulate da quest'ultima nella memoria
3 depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., reiterando la richiesta di essere ammessi a prova contraria come illustrato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 18 maggio 2022, la società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, “ ” o “la società”), in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t., conveniva innanzi all'intestato Tribunale l'istituto di credito
[...]
Controparte_6
(d'ora in avanti, per brevità, “ ” o “ ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., per ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di euro 43.696,00 (“od altra somma veriore accertanda”) percepito dalla convenuta
– a titolo di tariffe incentivanti GSE (derivanti da tre Convenzioni sottoscritte dalla società RI con il GSE, oggetto di due cessioni del credito in favore della convenuta CP_2 stipulate, con atto notarile, in data 13 gennaio 2017, a garanzia del finanziamento di euro
550.000,00 concesso dal medesimo istituto di credito in data 25 gennaio 2012) – nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 18 luglio 2019 (data di stipula dell'atto notarile di “Cessione d'azienda RI e vendite immobiliari” con cui l'odierna attrice aveva acquistato, in unico lotto,
l'azienda e gli immobili oggetto della procedura di liquidazione ex art. 14 ter Legge n. 3/2012), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione.
A fondamento della domanda di ripetizione proposta, la società attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, con n. 2 atti per notaio del 13 gennaio 2017, Persona_2 [...]
aveva ceduto in favore della tutti i crediti Controparte_7 Controparte_1 presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalle convenzioni n. L04I260203707 del
28 dicembre 2012, n. L04I237928407 del 22 marzo 2012 e n. L04S262531307 del 29 marzo 2013, a garanzia del finanziamento n. 22/01/01002 di euro 550.000,00 concluso il 25 gennaio 2012;
b) che, in data 30 marzo 2018, RI aveva Controparte_7
4 chiesto la nomina di un professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 e s.m.i. agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
c) che, con decreto emesso in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Cuneo aveva individuato detto professionista nella persona del dr. ; CP_4
d) che, in data 20 settembre 2018, i soci della Controparte_7
e/o i fideiussori (e cioè: , , ,
[...] CP_7 Parte_2 Parte_3 CP_3
) avevano depositato istanza per l'apertura del loro personale
[...] sovraindebitamento;
e) che, con decreto del 24 settembre 2018, il Tribunale di Cuneo aveva accolto l'istanza suddetta, nominando il dr. per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite CP_4 dalla legge agli O.C.C., e aveva disposto la riunione delle due procedure per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
f) che, con decreto del 15 ottobre 2018, pubblicato regolarmente nel Registro delle
Imprese e trascritto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni sia della sia dei sigg. , , Parte_4 CP_7 Parte_2
e ; Parte_3 Controparte_3
g) che, in data 29 gennaio 2019, la banca di aveva richiesto ed ottenuto CP_1
l'inserimento nello stato passivo della citata procedura per la totalità dei suoi crediti, ivi incluso il finanziamento n. 22/01/01002 concluso il 25 gennaio 2012 e garantito dalle cessioni notaio che era stato ammesso in via chirografaria;
Per_1
h) che, in data 9 maggio 2019, si era tenuta, avanti il liquidatore dr. , la procedura CP_4 competitiva in ordine all'alienazione in lotto unico dell'azienda e degli immobili nella stessa procedura ricompresi;
i) che, all'esito della predetta procedura competitiva, era stata dichiarata aggiudicataria dell'azienda e degli immobili formanti oggetto della procedura di liquidazione, compresi in lotto unico, la società “La Stella società semplice RI” con sede in Verzuolo;
j) che, in data 18 luglio 2019, si era proceduto alla stipula dell'atto di “Cessione
d'azienda RI e vendite immobiliari” con inclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica (atto rogito notaio;
Per_3
5 k) che, in data 24 luglio 2020, la società RI “ ” aveva sottoposto al dott. Parte_1
, in qualità di OCC della nonché dei sigg. CP_4 Parte_4
, , e , proposta d'acquisto dei CP_7 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 crediti derivati dalle tariffe incentivanti e relativi ai contratti contraddistinti dai seguenti codici: L04I237928407, L04I260203307, L04S2625313307;
l) che tali crediti erano già maturati dalla procedura nei confronti del GSE ed erano relativi al periodo dal 15 ottobre 2018 al 18 luglio 2019, periodo intercorso dall'apertura della procedura alla vendita degli impianti di produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica alla soc. “ ”; Parte_1
m) che, in data 27 luglio 2020, il liquidatore dell' aveva Parte_4 accettato la proposta d'acquisto così come formulata dalla società che era Parte_1 divenuta, quindi, titolare dei crediti sopra indicati subentrando in ogni diritto precedentemente in capo alla procedura di liquidazione dei beni;
n) che tali crediti erano ammontanti all'importo di euro 43.696,00 ed erano stati incassati e trattenuti dalla in forza dei già citati atti di cessione di credito Controparte_1 redatti dal notaio in data 13 gennaio 2017; Per_1
o) che, con comunicazione a mezzo pec in data 22 settembre 2020 la società Parte_1 aveva notificato alla la suddetta offerta d'acquisto con relativa Controparte_1 accettazione del liquidatore della procedura, richiedendo, nel contempo, il pagamento dell'importo di euro 43.696,00 oltre interessi per i crediti derivanti dalle tariffe incentivanti e relative al periodo 15 ottobre 2018 – 18 luglio 2019;
p) che, con nota pec inviata alla in data 29 settembre 2020, la Pt_1 Controparte_1 aveva contestato la validità della vendita/cessione notificatale asserendo che i crediti oggetto di cessione non erano di spettanza della Procedura e, conseguentemente, aveva respinto la richiesta di pagamento avanzata;
[.. q) che, con pec del 28 febbraio 2022, aveva invitato la Banca Parte_1
a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 132/2014 CP_1 convertito in L. n. 162/2014 che, pur a fronte dell'adesione della controparte, aveva dato esito negativo.
Tanto premesso, parte attrice, assumendo l'inopponibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della L. n. 3/2012 degli atti di cessione di credito, stipulati in data 13
6 gennaio 2017 per notaio in quanto alla data di apertura della liquidazione non Per_1 essendo ancora sorti non poteva ritenersi prodotto l'effetto traslativo della cessione, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “accertato e dichiarato che le cessioni atto rogito notaio in data 13/01/2017 non sono opponibili alla procedura di Per_1 liquidazione del patrimonio della Parte_4 preso atto che in data 27/07/2020 la procedura di liquidazione ha venduto alla società attrice i crediti vantati verso il GSE e relativi al periodo dal 15/10/2018 al 18/07/2019 e che conseguentemente la predetta società attrice è divenuta proprietaria e titolare dei crediti suddetti;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta , per le causali di cui in Controparte_1 narrativa, a restituire alla società attrice l'importo percepito dal GSE, senza titolo, a far data dal
15/10/2018 al 18/07/2019 ed ammontante ad euro 43.696,00 od altra somma veriore accertanda.
Il tutto maggiorato degli interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica della presente citazione.
Con il favore delle spese ed onorari”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto istituto bancario, il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice. In particolare, la Banca premetteva in fatto che, in data 13 gennaio 2017, la società aveva concesso alla medesima, quale garanzia della restituzione di un Parte_4 finanziamento erogatole nel 2012 per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici
(rispettivamente in Costigliole, Saluzzo e Verzuolo), la cessione dei crediti derivanti dalle
Convenzioni sottoscritte con il GSE per l'incentivazione, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, con contestuale notifica al GSE degli atti di cessione;
precisava, altresì, che in data 15 ottobre 2018, sia la società che i suoi soci illimitatamente responsabili e fideiussori, sig.ri , , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 erano stati ammessi dal Tribunale di Cuneo alla procedura per la Controparte_3 liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e che, successivamente, le procedure erano state riunite con nomina del liquidatore in capo al
7 dott. . CP_4
L'istituto di credito convenuto rappresentava, altresì, che il perito incaricato della stima del valore dei beni appartenenti alla Procedura posti in vendita nell'ambito della liquidazione del patrimonio, avuto riguardo agli Impianti Fotovoltaici, aveva dato atto dell'esistenza delle cessioni dei crediti in favore della e della circostanza che le stesse avessero costituito CP_1 motivo di svalutazione degli impianti medesimi che, pertanto, erano stati stimati nel complessivo importo di euro 10.000,00 (di cui, in particolare, euro 3.000,00 per l'impianto di
43,85 KW, euro 4.000,00 per l'impianto di 119,93 KW ed euro 3.000,00 per l'impianto di
32,40 KW); evidenziava, dunque, che la società si era offerta di acquistare in “lotto Parte_1 unico” l'intero compendio patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) della Procedura, comprensivo degli impianti Fotovoltaici, al prezzo complessivo di euro 1.487.000,00, offrendo quale corrispettivo di questi ultimi l'importo di euro 1.000,00, sul presupposto delle intervenute
Cessioni dei Crediti per gli incentivi della produzione di energia in favore della Banca che avevano depauperato significativamente il valore degli impianti medesimi. Osservava che l'offerta era stata accettata in data 18 luglio 2019 e, conseguentemente, la Procedura e la società avevano stipulato l'atto di “Cessione di azienda RI e vendite immobiliari” Parte_1 nel quale le intervenute cessioni dei crediti derivanti dagli incentivi previsti dalle Convenzioni in favore della Banca erano state espressamente accettate dall'acquirente senza eccezioni. La precisava, peraltro, che, nel mese di giugno 2019, in data antecedente all'atto di CP_1 cessione d'azienda, la società aveva proposto alla – che, tuttavia, non aveva Parte_1 CP_1 accettato – la rinunzia ai futuri incassi degli incentivi GSE a fronte del versamento “a saldo e stralcio” dell'importo onnicomprensivo di euro 50.000,00, così riconoscendo espressamente l'esistenza e la validità delle cessioni dei crediti. Evidenziava, inoltre, che la società RI aveva instaurato altro procedimento innanzi al Tribunale di Cuneo, iscritto a R.G. n.
1277/2020, al fine di richiedere la condanna della Banca alla restituzione dell'importo percepito dal GSE a far data dal 18 luglio 2019, ovverossia dall'acquisto dell'azienda e degli immobili della Procedura. Il convenuto istituto di credito assumeva, infine, nel contestare l'avversa pretesa anche in relazione alla quantificazione dell'importo richiesto – ammontando lo stesso, avuto riguardo al periodo in contestazione (dal 15 ottobre 2019 al 18 luglio 2019), alla minor somma di euro 30.234,49 rispetto a quella indicata dalla controparte, assumeva l'infondatezza delle domande proposte dalla società RI attrice attesa la spettanza a sé medesimo di
8 tutte le somme erogate dal GSE in suo favore a titolo di incentivo in forza degli atti notarili di cessione del 13 gennaio 2017, fino all'integrale soddisfazione del proprio credito residuo derivante dal finanziamento concesso alla società debitrice nel 2012. Parte_5
Difesasi nel merito, la convenuta contestava la fondatezza delle domande attoree CP_1 evidenziando che la Procedura non era titolare, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della società in data 27 luglio 2020, di alcun credito nei confronti Parte_1 del GSE relativo al periodo oggetto di causa, non costituendo tali somme dei “crediti futuri” non ancora maturati, bensì delle somme già entrate in titolarità dell'istituto di credito. Al riguardo, la parte convenuta assumeva che le Cessioni dei Crediti in favore della si erano CP_1 perfezionate in data anteriore rispetto all'apertura della procedura di liquidazione ed erano, pertanto, valide, efficaci ed opponibili alla Proceduta e, in generale, a qualsivoglia terzo.
Eccepiva, peraltro, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che, secondo la prospettazione della società – quest'ultima avrebbe dovuto richiedere la restituzione delle somme esclusivamente al GSE. Rilevava, pertanto, che l'avverso tentativo di contestare la validità delle ed ottenere il pagamento degli incentivi doveva ritenersi inammissibile in Pt_6 quanto (i) privo di fondamento giuridico, (ii) contrario alla buona fede e (iii) comportante un ingiustificato arricchimento in favore dell'attrice ed in danno della Banca. Tanto premesso, il convenuto istituto di credito concludeva chiedendo: “In via preliminare
- Autorizzare la chiamata in causa dei terzi in Controparte_7
Procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3,
C.F. e P.IVA , con sede legale in Via Piasco, 32, 12024 Costigliole Saluzzo (CN) P.IVA_3
e suoi soci/fideiussori Sig.ri , , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 tutti in Procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012
n. 3, tutti in persona del liquidatore giudiziale Dott. , e, conseguentemente, CP_4 differire la prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
Nel merito
- In via principale, rigettare le domande proposte dalla società attrice in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte attrice, si chiede di limitare la condanna della convenuta alla minor
9 somma che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori”.
Autorizzata la chiamata in causa di , Controparte_7 CP_7
, , e , tutti in Procedura di Liquidazione dei
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3 beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n., 3 ed in persona del liquidatore giudiziale, dott. , con decreto reso fuori udienza in data 29 settembre 2022, questi CP_4 ultimi, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 29 marzo 2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle parti e la superfluità di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19 novembre 2024 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, la stessa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
Con il deposito della comparsa conclusionale, parte attrice evidenziava che, con decreto emesso in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Cuneo aveva concesso in favore della società
e ai soci illimitatamente responsabili/fideiussori Controparte_7
l'esdebitazione, dichiarando, per l'effetto, inesigibili nei confronti degli stessi i debiti concorsuali non soddisfatti nella procedura di liquidazione, con conseguente inesigibilità del credito da finanziamento cui era accessoria la garanzia prestata mediante le cessioni dei crediti.
Parte convenuta contestava l'incidenza del decreto di esdebitazione in relazione ai giudizi in corso.
• Merito.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
La presente vicenda trae origine da un finanziamento di euro 550.000,00 concesso nel mese di gennaio 2012 dalla in favore della società RI Controparte_1 Parte_4 per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici. A garanzia di tale finanziamento, con due atti notarili del 13 gennaio 2017, la menzionata società aveva ceduto in favore della tutti i CP_1 crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalle convenzioni stipulate per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici medesimi. Le cessioni
10 erano state contestualmente notificate al GSE.
In data 15 ottobre 2018, poi, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni sia della società che dei suoi soci illimitatamente responsabili e CP_2 fideiussori ai sensi degli artt. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012; la Banca si era dunque insinuata al passivo in via chirografaria per il proprio credito da finanziamento, che era stato ammesso per l'importo di euro 521.007,82.
All'esito di una procedura competitiva, in data 18 luglio 2019, la società aveva Parte_1 acquistato dalla procedura di liquidazione, in un unico lotto, l'azienda RI e gli immobili, compresi i tre impianti fotovoltaici. Nell'atto di cessione le parti avevano dato espressamente atto dell'esistenza delle cessioni dei crediti GSE in favore della Banca, che aveva Parte_1 dichiarato di “accettare senza eccezioni”, offrendo, quale prezzo di acquisto degli impianti, esclusivamente l'importo di euro 1.000,00 proprio in considerazione del vincolo esistente sui crediti da incentivi.
La aveva, quindi, richiesto al GSE il trasferimento della titolarità delle convenzioni Pt_1 relative agli impianti acquistati e quest'ultimo, accettata in data 14 ottobre 2019 tali richiesta, si era, in ogni caso, riservato di proseguire nell'attività di erogazione degli incentivi in favore della
Banca cessionaria dei crediti.
La società RI , aveva, pertanto, intimato alla la restituzione degli importi Parte_1 CP_1 percepiti dal GSE a far data dal 15 ottobre 2018 e sino al 18 luglio 2019, ma senza esito;
la stessa aveva altresì infruttuosamente intimato all'istituto di credito la restituzione degli importi percepiti dal GSE a far data dal 18 luglio 2019 e sino al 29 febbraio 2020. In relazione a tali ultimi importi la società RI aveva instaurato un giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Cuneo, conclusosi con sentenza emessa in data 5 giugno 2023 con la quale, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, la era stata condannata alla Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 30.748,28 oltre interessi, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 31 ottobre 2022 il Tribunale di Cuneo aveva inoltre dichiarato la chiusura della procedura di liquidazione. Successivamente, con decreto del 7 giugno 2023, aveva concesso alla società RI e ai suoi soci l'esdebitazione, dichiarando inesigibili Parte_4 nei loro confronti i crediti non soddisfatti nell'ambito della procedura, tra cui quello della CP_1
Con il presente giudizio la società RI , sull'assunto della inopponibilità delle Parte_1
11 cessioni di credito – stipulate dalla con la in Controparte_7 Controparte_1 data 13 gennaio 2017 – nei confronti della Procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. legge n. 3/2012, ha chiesto la condanna dell'istituto di credito alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di Euro 43.696,00 (“od altra somma veriore accertanda”) percepito da quest'ultimo a titolo di tariffe incentivanti GSE nel periodo intercorrente dal 15 ottobre 2018 (data di apertura della procedura di liquidazione) sino al 18 luglio 2019 (data di stipula dell'atto di
Cessione d'azienda RI e vendite immobiliari).
Il thema decidendum concerne, dunque, la pretesa dell'attrice di ottenere la restituzione delle tariffe incentivanti erogate dal GSE nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 18 luglio 2019 in relazione a tre impianti fotovoltaici, acquisiti nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012. Tali somme erano state incassate dalla Banca convenuta in forza di due atti di cessione dei crediti stipulati il 13 gennaio 2017 con la società Parte_4
precedente proprietaria degli impianti, a garanzia del finanziamento concesso nel
[...]
2012.
Giova, a questo punto, premettere che è risultata incontroversa tra le parti dell'odierno giudizio
– nonché documentalmente provata (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice) –
l'esistenza delle cessioni dei crediti per le tariffe incentivanti derivanti dalle convenzioni GSE in favore della Banca odierna convenuta e la loro validità formale, così come non è risultata contestata la circostanza che le stesse erano state stipulate e notificate al GSE in data anteriore all'apertura della procedura di liquidazione.
La controversia in esame investe, pertanto, la titolarità dei crediti per le menzionate tariffe incentivanti derivanti dalle convenzioni GSE relative ai tre impianti fotovoltaici originariamente di proprietà della società e, altresì, il successivo acquisto di tali crediti in Parte_7 capo alla società attrice in forza dell'atto di acquisto dalla procedura del 27 luglio Parte_1
2020. Ulteriore profilo di controversia tra le parti attiene agli effetti del sopravvenuto decreto di esdebitazione dei debitori principali in relazione al debito a garanzia del quale era stata effettuata la cessione dei crediti de qua.
In altri termini, alla luce delle rispettive allegazioni delle parti, le questioni centrali che qui ci vedono impegnati attengono all'opponibilità alla procedura di liquidazione, disciplinata dalla norma di cui all'art. 14 ter della legge n. 3/2012, delle cessioni dei crediti futuri stipulate in data anteriore alla apertura della stessa e gli eventuali effetti del sopravvenuto decreto di
12 esdebitazione.
Avuto riguardo al primo dei due aspetti innanzi richiamati, va evidenziato che rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la natura consensuale del contratto di cessione di credito determina che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando, anteriormente, il contratto, pur perfetto, efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ., n. 551/2012 e Cass. civ., n.17590/2005).
Tuttavia, tale consolidato orientamento è stato di recente oggetto di un ripensamento da parte della Suprema Corte, la quale, mutando il precedente indirizzo interpretativo in tema di cessione dei crediti futuri, ha affermato che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 02/10/2023 , n. 27690).
In altri termini, secondo tale ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mero dato temporale della venuta ad esistenza del credito non varrebbe di per sé ad escludere l'effetto traslativo della cessione allorquando tali crediti siano determinati nella loro fonte e/o determinati/determinabili nel loro rispettivo ammontare.
Occorre, vieppiù, rilevare che, proprio avuto riguardo alla cessione dei crediti derivanti da incentivi fotovoltaici, è recentemente intervenuta la Corte d'Appello di Torino, la quale, con sentenza n. 315/2025 del 4 aprile 2025, ha ritenuto, in applicazione del richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza, in un caso analogo a quello oggetto di indagine, delle condizioni per la produzione dell'effetto traslativo immediato delle cessioni di crediti futuri attesa l'esistenza di una fonte unitaria e precisamente determinata nonché dei criteri di calcolo del credito, derivanti dalla disciplina pubblicistica in materia di “tariffe agevolate”; ed invero, secondo il richiamato precedente, cui in questa sede si intende dare
13 continuità, l'effetto traslativo delle cessioni di tali crediti (venuti ad esistenza in un momento successivo alla stipula del contratto di cessione stesso) non parrebbe essere escluso per il sol fatto che in una certa (anzi incerta) e non predeterminata misura il credito per un futuro esercizio potrebbe essere quantificato solo successivamente, quando l'energia è effettivamente prodotta dall'impianto.
Nello stesso senso si è, altresì, espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui
“Stante l'immediato effetto traslativo della cessione del credito anche con causa di garanzia, ne deriva la legittimità della richiesta di restituzione delle somme anche al cessionario del credito effettuata dal GSE (“la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia”, cfr. Cassazione civile sez. I, 3 luglio 2009, n.15677;
Cassazione civile sez. I, 16 novembre 2018, n. 29608; TAR Lazio, III-ter, 13 marzo 2017, n.
3421; 28 marzo 2023, n. 5389)” (cfr. Tar Lazio Sez. Roma, 14047/2024); peraltro è stato chiarito che la qualità – in tal caso in capo a – di cessionaria del credito, in Controparte_1 assenza di voltura della convenzione, conferisce a quest'ultima l'esclusiva legittimazione a ricevere i pagamenti (cfr. Cons. Stato, IV, 8831 del 5 dicembre 2019).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve, pertanto, affermarsi che i crediti futuri derivanti dalle tariffe incentivanti che matureranno nel corso della durata della convenzione siano oggetto di immediato effetto traslativo al momento della cessione, in quanto:
1. sono determinati nella loro fonte (convenzione GSE)
2. sono quantificati nel loro ammontare (tariffe incentivanti stabilite)
3. sono certi nella loro futura esistenza, essendo subordinati solo alla produzione di energia.
Da tale assunto non può che derivare, conseguentemente, nella vicenda che ci vede impegnati, l'insorgenza in capo al cessionario ( odierna convenuta) della legittimazione CP_1 passiva rispetto alla pretesa restitutoria del GSE, indipendentemente dalla causa di garanzia eventualmente sottesa al negozio di cessione.
In altri termini, i crediti derivanti da tariffe incentivanti per le annualità future, pur essendo tecnicamente "futuri" in quanto la loro maturazione è subordinata alla produzione di energia, sono oggetto di immediato effetto traslativo al momento della cessione, essendo già
14 determinati nella loro fonte e quantificazione attraverso la convenzione GSE. Pertanto, l'effetto traslativo non è differito al momento della loro maturazione, ma si verifica immediatamente con la stipula della cessione.
A sostegno di tale generale inquadramento della fattispecie al caso che ivi ne occupa è possibile, inoltre, porre il dato testuale delle convenzioni espressamente richiamate nelle cessioni di credito per cui è causa (N° L04I237928407, N° L04I260203707, N°
L04S262531307) tutte riportanti, all'art. 6, la disciplina della cessione dei crediti ai fini dell'opponibilità al GSE (cfr. doc. nn. 3, 4, e 5 allegati alla produzione di parte convenuta: “ART.
6: CESSIONE DEI CREDITI. Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
(a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
(c) che l'atto di cessione dei crediti:
i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE
(www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
(d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.
L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE”).
Dall'esame delle clausole della convenzione, dunque, è dato evincersi che la cessione deve essere totalitaria, in favore di un unico cessionario, non anteriore alla convenzione, resa in forma di atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio ed espressamente
15 accettata dal GSE;
inoltre, occorre evidenziare – come pure rilevato dal richiamato precedente ermeneutico – che tali requisiti sono ascrivibili solamente alla primigenia cessione, quella in favore dell'originaria Banca convenuta, con la conseguenza che la produzione dell'effetto immediatamente traslativo della cessione non è esclusa dalla circostanza che i crediti sorgano per effetto del prodursi in itinere dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, né essa è elisa dal carattere di garanzia della cessione, sia pur nei limiti del credito garantito;
limite, quest'ultimo, che, peraltro, è risultato del tutto insuperato, essendo incontestato che il debito restitutorio derivante dal mutuo erogato dalla non era stato affatto soddisfatto. CP_1
In definitiva, la valenza immediatamente traslativa delle cessioni deve ritenersi confermata dall'espresso richiamo alle convenzioni operato negli originari atti notarili di cessione da parte del debitore originario, società e la;
ed invero, in forza Parte_4 Controparte_1 del citato articolo 6, è possibile ritenere opponibile al GSE solamente la prima cessione.
In sintesi, il postulato del carattere futuro del credito, nelle condizioni date, non vale affatto ad escludere l'effetto traslativo della cessione;
ove pure si volesse escludere tale efficacia, le convenzioni con il GSE rendono il primo ed originario cessionario unico legittimato a ricevere i crediti esitanti dalle tariffe agevolare e, comunque, una nuova cessione – sulla base delle regole specifiche delle convenzioni in esame ed in deroga all'art. 1264 c.c. – sarebbe sottoposta al placet del debitore ceduto, id est all'accettazione di GSE;
ebbene, incontestata è risultata la circostanza della mancanza di accettazione da parte di GSE delle ulteriori cessioni in favore dell'odierna società attrice.
Peraltro, va altresì rilevato che la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della
Legge n. 3/2012 della società aveva valorizzato gli impianti escludendo i Parte_4 crediti da tariffa agevolata, nella consapevolezza che questi, per effetto delle intervenute cessioni, erano esulanti dal perimetro del patrimonio liquidabile.
Ebbene, dall'esame delle rispettive difese è emerso come tale circostanza non fosse ignota all'acquirente , avendo la stessa riconosciuto l'esistenza e l'efficacia delle cessioni;
ed Parte_1 invero, come è dato evincersi dalla perizia di stima, il valore degli impianti era stato determinato tenendo conto del vincolo derivante dalle cessioni, tanto che il prezzo di acquisto era stato fissato proprio in considerazione di tale ultima circostanza (cfr. doc. n. 7 allegato alla produzione di parte convenuta). Inoltre, è altresì risultato che, nell'atto di cessione d'azienda,
l'odierna società attrice aveva dichiarato di accettare senza eccezioni l'esistenza Parte_1
16 delle cessioni dei crediti GSE in favore della odierna convenuta (cfr. doc. n. 9 allegato CP_1 alla produzione di parte convenuta).
Tale comportamento assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 2559 del codice civile, che disciplina la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta. Nel caso di specie, l'espressa esclusione dei crediti GSE dall'oggetto della cessione d'azienda, unitamente al riconoscimento della loro precedente cessione alla dimostra inequivocabilmente la volontà delle parti di CP_1 mantenere ferma l'efficacia delle cessioni.
In altri termini, anche in disparte la questione dell'efficacia traslativa delle cessioni e della natura di credito “futuro”, ai fini della propugnata valenza obbligatoria della cessione (id est vendita di cosa futura) dei crediti ceduti, è però certo che l'odierna attrice non avesse acquistato i medesimi in quanto espressamente esclusi dal perimetro del compendio oggetto di gara che a quella società era stato aggiudicato.
Infine, occorre rilevare – come pure evidenziato dalla Corte d'Appello di Torino (cfr. sentenza richiamata) – che la circostanza della sopravvenuta declaratoria di esdebitazione dei debitori principali è del tutto irrilevante nella fattispecie in esame tenuto conto che la stessa determina semplicemente e meramente l'inesigibilità del credito nei confronti del debitore principale e non già l'estinzione in assoluto dell'obbligazione, con salvezza dei diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (arg. ex art. 142 l. fall e, successivamente, art. 278, comma 6, CCII) e, dunque, della garanzia espressamente costituente la finalità della cessione.
Per tutte le ragioni innanzi esposte la domanda della società attrice è risultata infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
17 1) rigetta le domande proposte da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione in favore di e della Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_6 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Cuneo, il 5 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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