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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1223/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1223/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Barbaro Controparte_1
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Transitano Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 18/06/2022 in
Orvieto (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n.
144/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“a) il SI ha già provveduto a trovare una nuova soluzione abitativa Controparte_1 abbandonando la casa coniugale;
b) la SI.ra corrisponderà a titolo di mantenimento a € 250,00 Controparte_2 Controparte_1 mensili;
c) le parti dichiarano estinte le rispettive pendenze.”
Gli stessi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, le medesime domande o domande connesse e che dal matrimonio non sono nati figli. In merito alle disponibilità reddituali sono state prodotte le certificazioni dell'ultimo triennio di entrambi i coniugi che vengono riallegate al presente atto. I coniugi di comune accordo rinunciano all'impugnazione della sentenza.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/06/2022 tra CP_1
e in Orvieto (TR) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ORVIETO (TR) (atto n. 14, parte I, anno 2022);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1223/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Barbaro Controparte_1
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Transitano Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 18/06/2022 in
Orvieto (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n.
144/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“a) il SI ha già provveduto a trovare una nuova soluzione abitativa Controparte_1 abbandonando la casa coniugale;
b) la SI.ra corrisponderà a titolo di mantenimento a € 250,00 Controparte_2 Controparte_1 mensili;
c) le parti dichiarano estinte le rispettive pendenze.”
Gli stessi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, le medesime domande o domande connesse e che dal matrimonio non sono nati figli. In merito alle disponibilità reddituali sono state prodotte le certificazioni dell'ultimo triennio di entrambi i coniugi che vengono riallegate al presente atto. I coniugi di comune accordo rinunciano all'impugnazione della sentenza.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/06/2022 tra CP_1
e in Orvieto (TR) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ORVIETO (TR) (atto n. 14, parte I, anno 2022);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti