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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. 368/2025, promosso da:
(C.F/P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI del Foro di Roma;
RICORRENTE contro
(C.F: ; P.I: ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51;
CONVENUTO CONTUMACE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/04/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
§1. concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Dorno (PV) Parte_1
(doc. 4), ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di al fine di ottenere Controparte_1
l'autorizzazione ad accedere presso l'immobile sito in Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51 per eseguire coattivamente la disalimentazione fisica del PdR n. 00810101302764 - misuratore n.
M[...] entro i termini previsti dalla regolazione ARERA e dalla normativa vigente.
Quanto al fumus boni iuris, la ricorrente ha dedotto che:
- il convenuto ha concluso con la società di vendita contratto nr. Controparte_2
UN_09497581 per la fornitura relativa al servizio gas per l'immobile ubicato in Dorno (PV),
Via Primo Bonacossa n. 5;
- il gas viene somministrato attraverso il punto di riconsegna n. 00810101302764 e matricola n. M[...], di proprietà dell'impresa di distribuzione;
- in data 07.08.2024 la società di vendita comunicava all'impresa di Controparte_2 distribuzione la situazione di morosità dell'utente, chiedendo la Parte_1
disalimentazione fisica del PdR (doc. 2); - al primo accesso in data 08.08.2024 gli addetti incaricati riscontravano l'impossibilità ad eseguire la disalimentazione del contatore, risultato inaccessibile all'operatore (doc. 3);
- anche il secondo tentativo di accesso in data 18.12.2024, previo avviso a mezzo telegramma
(doc. 5), aveva esito negativo stante l'inaccessibilità del contatore (doc. 6);
- la società di vendita, a fronte della morosità maturata (doc. 8a), inviava richiesta di interruzione per cessazione amministrativa (doc. 2bis), risolvendo il contratto di somministrazione in essere (doc. 8b);
- l'impresa di distribuzione è dunque impossibilitata ad accedere al contatore, ma è tenuta ad attuare tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna entro i termini imposti dall' . CP_3
Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha evidenziato che:
- l'impossibilità di accedere al contatore, per l'assenza e/o il rifiuto dell'utente, impedisce all'impresa di distribuzione di adempiere all'obbligo di disabilitare il misuratore ed interrompere la somministrazione del gas entro il termine massimo di sei mesi dall'attivazione del servizio;
- qualora la ricorrente non riuscisse ad eseguire la disalimentazione entro il termine semestrale, la stessa dovrà corrispondere le penali di cui all'art. 43 del TIVG sino a cessazione;
- il perdurante prelievo indebito del gas in regime di default genera costi che gravano sulla collettività.
§2. Al fine di valutare se ricorrono i presupposti per procedere, in via cautelare d'urgenza, alla disalimentazione fisica del PdR da parte dell'impresa di distribuzione del gas nei confronti del convenuto, giova svolgere alcune brevi premesse.
Il c.d. “servizio di default”, introdotto con la deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 99/11 e disciplinato, in particolare, dall'Allegato A recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG) e s.m.i.,
è un servizio di erogazione del gas di carattere temporaneo, destinato ad operare quando, nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore.
Ciò nel rispetto dell'art. 7, co. 3 del D.lgs. n. 93/2011, il quale prevede che “tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore” e attribuisce all' (co. 4 lett. c) il CP_4 compito di provvedere affinché “qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti”.
Di regola, in presenza di un contratto di distribuzione e di un contratto di fornitura per un medesimo punto del prelievo, è il venditore “l'utente del servizio di distribuzione” e, quindi, il centro di imputazione, sulla base del doppio rapporto contrattuale sia con il distributore, sia con il cliente finale, dei prelievi effettuati dalla rete di distribuzione da parte del cliente finale.
Il servizio di “default”, quindi, opera nei casi in cui non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi il prelievo di gas da parte del cliente finale (non disalimentabile o non distaccato dallo stesso distributore) e il distributore ha, di fatto, come unica controparte della regolazione delle partite commerciali lo stesso utente finale e non più il venditore.
In questi casi, il prelievo è effettuato “sine titulo”, cioè indebitamente, perché l'utente rimane allacciato alla rete di distribuzione, anche se privo di un fornitore.
Ciò trova conferma nella disciplina dettata dall'art. 13 del TIGM (All. A delibera dell'Autorità n.
99/11 e s.m.i.), laddove è consentito all'utente del servizio di distribuzione di richiedere al SII la
“Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna” nei casi in cui (art. 13.1):
“a) l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo”.
All'art. 13 del TIMG pure si riferisce, in via sistematica, l'art. 32 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas (TIVG) che, nel disciplinare le modalità funzionali del servizio di default su rete di distribuzione, prevede che la fornitura del servizio si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della “Cessazione amministrativa per morosità” (oggi
“Risoluzione per morosità”), a sua volta presupposto delle iniziative giudiziarie finalizzate, per l'appunto, alla forzata disalimentazione fisica del PDR di cui all'art. 13-bis del TIMG.
Si comprende, allora, che il presupposto per l'operatività di tale servizio è la mancanza di un contratto di distribuzione e, congiuntamente, la mancanza di un contratto di fornitura in base ai quali imputare i prelievi materialmente effettuati dal cliente finale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.2986/2014 e Cons.
Stato, sez. VI, n. 3093/2019). Non è invece sufficiente (proprio perché il contratto non può dirsi ancora risolto) la mera richiesta di chiusura del PDR per “sospensione della fornitura per morosità” (art. 5 TIGM), normalmente presentata a mezzo p.e.c. o altro “canale di comunicazione” che consente di comunicare i dati identificativi del punto di riconsegna.
La sospensione per morosità e il conseguente esito negativo dell'intervento sul PDR, infatti, rappresentano l'antecedente necessario per procedere, in caso di fattibilità tecnica dell'esecuzione, alla richiesta di interruzione dell'alimentazione fisica al PDR (art. 10 TIGM).
La richiesta di esecuzione deve essere comunque preceduta da una comunicazione a mezzo raccomandata, da parte della società di vendita, in modo che il cliente finale possa essere edotto di tutta una serie di informazioni (art. 10.3), tra cui “che l'esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporterà la risoluzione del contratto di vendita”;
l'effetto risolutivo del contratto di vendita è contemplato anche per l'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione attesti “l'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR” (art. 13.1.), a fronte dell'attestazione che “b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo”.
Pertanto, solo dinanzi all'esito negativo del “secondo tentativo di accesso”, rivolto - a differenza del primo (sospensione) – alla interruzione della fornitura, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere la risoluzione per morosità attraverso il SII.
E solo a seguito della risoluzione contrattuale per morosità da impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 13.6):
“a) l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13.bis; b) il SII applica la disciplina prevista per il Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17”.
Ne consegue che il servizio di default è strettamente correlato alla richiesta di risoluzione di cui all'art. 13, come si evince dall'art. 17 TIGM (Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi), ai sensi del quale:
“17.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo
13, il SII applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.
17.2. Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della “cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 13 e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 40.2 del TIVG, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.2 e 35.3 del TIVG”.
§3. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato:
- l'attivazione della procedura di sospensione per morosità (doc.
2 - schermata del portale
“Four”);
- l'esito negativo dei due tentativi di accesso eseguiti dal tecnico incaricato, stante l'inaccessibilità del misuratore (ubicato in “cortile”) (doc. 3 e 6)
- la comunicazione di costituzione in mora e contestuale avviso di risoluzione contratto fornitura relativa al servizio gas per l'utenza intestata a da parte della Controparte_1
società di vendita contenente l'avviso che, in caso di inadempimento, Controparte_2
sarebbe stata attivata la procedura prevista in caso di cessazione amministrativa e risoluzione del contratto per morosità (doc. 8b e “ricerca spedizioni” del sito della CP_5
raccomandata n. 697955308695, “in restituzione al mittente” per compiuta giacenza);
- l'estratto conto aggiornato della morosità all'ultima fattura scaduta in data 29/10/2024 per l'importo complessivo di € 6.328,70 (doc. 8c);
- la richiesta di cessazione amministrativa per l'impossibilità della interruzione (doc. 2 bis - schermata del portale “Four”);
Risulta, inoltre, che i consumi di gas metano registrati dai dati di fatturazione per l'utenza intestata al convenuto evidenziano un consumo annuo superiore alla soglia limite di 5.000 Smc (v. doc. 8a, pag.
2: consumo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 pari a 6.967,15 Smc), sicché l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere e coltivare l'iniziativa giudiziaria ai fini della disalimentazione fisica del
Punto di Raccolta nell'ambito del Servizio di Default, realizzandosi la condizione prevista dal nuovo comma 13bis.1 del TIGM, come sostituito dalla deliberazione n. 379/2024/R/GAS del CP_3
24.09.2024.
Quanto al “periculum in mora”, si ritiene che la necessità di garantire all'impresa di distribuzione di accedere all'impianto di proprietà – accesso reso impossibile per l'assenza e la mancata collaborazione dell'utente finale, nonostante la risoluzione del contratto di vendita del gas naturale per morosità - giustifichi l'urgenza nel provvedere, sia per evitare il perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della (eventuale) causa di merito, sia per ragioni di tutela dell'interesse superindividuale e pubblicistico, dal momento che l'attivazione del servizio di “default” determina aumenti di costi che gravano su tutto il pubblico dell'utenza.
In assenza di altri validi e concreti elementi che, per la contumacia di parte convenuta, non sono portati all'attenzione del giudicante, il ricorso merita integrale accoglimento. §4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M n. 147/2022 (proc. caut., cause di valore fino a € 1.100,00, fase di studio, introduttiva e decisionale, valori medi).
P.Q.M.
• Autorizza (P.I: ) ad accedere nei locali ove è ubicato il Parte_1 P.IVA_1 contatore per l'utenza intestata a (C.F: P.I: Controparte_1 C.F._1
nel Comune di Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51 per il tempo P.IVA_2
strettamente necessario alla disalimentazione fisica del contatore e alle attività strumentali necessarie all'interruzione della somministrazione in favore del PdR - PartitaIVA_3
misuratore n. M[...], autorizzando sin da ora l'esecuzione coattiva tramite l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica, in caso di caso di mancata collaborazione di parte resistente o dei terzi occupanti l'immobile;
• condanna la parte soccombente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti, € 457,00 per compensi, oltre al 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così è deciso in Pavia, lì 16 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. 368/2025, promosso da:
(C.F/P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI del Foro di Roma;
RICORRENTE contro
(C.F: ; P.I: ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51;
CONVENUTO CONTUMACE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/04/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
§1. concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Dorno (PV) Parte_1
(doc. 4), ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di al fine di ottenere Controparte_1
l'autorizzazione ad accedere presso l'immobile sito in Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51 per eseguire coattivamente la disalimentazione fisica del PdR n. 00810101302764 - misuratore n.
M[...] entro i termini previsti dalla regolazione ARERA e dalla normativa vigente.
Quanto al fumus boni iuris, la ricorrente ha dedotto che:
- il convenuto ha concluso con la società di vendita contratto nr. Controparte_2
UN_09497581 per la fornitura relativa al servizio gas per l'immobile ubicato in Dorno (PV),
Via Primo Bonacossa n. 5;
- il gas viene somministrato attraverso il punto di riconsegna n. 00810101302764 e matricola n. M[...], di proprietà dell'impresa di distribuzione;
- in data 07.08.2024 la società di vendita comunicava all'impresa di Controparte_2 distribuzione la situazione di morosità dell'utente, chiedendo la Parte_1
disalimentazione fisica del PdR (doc. 2); - al primo accesso in data 08.08.2024 gli addetti incaricati riscontravano l'impossibilità ad eseguire la disalimentazione del contatore, risultato inaccessibile all'operatore (doc. 3);
- anche il secondo tentativo di accesso in data 18.12.2024, previo avviso a mezzo telegramma
(doc. 5), aveva esito negativo stante l'inaccessibilità del contatore (doc. 6);
- la società di vendita, a fronte della morosità maturata (doc. 8a), inviava richiesta di interruzione per cessazione amministrativa (doc. 2bis), risolvendo il contratto di somministrazione in essere (doc. 8b);
- l'impresa di distribuzione è dunque impossibilitata ad accedere al contatore, ma è tenuta ad attuare tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna entro i termini imposti dall' . CP_3
Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha evidenziato che:
- l'impossibilità di accedere al contatore, per l'assenza e/o il rifiuto dell'utente, impedisce all'impresa di distribuzione di adempiere all'obbligo di disabilitare il misuratore ed interrompere la somministrazione del gas entro il termine massimo di sei mesi dall'attivazione del servizio;
- qualora la ricorrente non riuscisse ad eseguire la disalimentazione entro il termine semestrale, la stessa dovrà corrispondere le penali di cui all'art. 43 del TIVG sino a cessazione;
- il perdurante prelievo indebito del gas in regime di default genera costi che gravano sulla collettività.
§2. Al fine di valutare se ricorrono i presupposti per procedere, in via cautelare d'urgenza, alla disalimentazione fisica del PdR da parte dell'impresa di distribuzione del gas nei confronti del convenuto, giova svolgere alcune brevi premesse.
Il c.d. “servizio di default”, introdotto con la deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 99/11 e disciplinato, in particolare, dall'Allegato A recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG) e s.m.i.,
è un servizio di erogazione del gas di carattere temporaneo, destinato ad operare quando, nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore.
Ciò nel rispetto dell'art. 7, co. 3 del D.lgs. n. 93/2011, il quale prevede che “tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore” e attribuisce all' (co. 4 lett. c) il CP_4 compito di provvedere affinché “qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti”.
Di regola, in presenza di un contratto di distribuzione e di un contratto di fornitura per un medesimo punto del prelievo, è il venditore “l'utente del servizio di distribuzione” e, quindi, il centro di imputazione, sulla base del doppio rapporto contrattuale sia con il distributore, sia con il cliente finale, dei prelievi effettuati dalla rete di distribuzione da parte del cliente finale.
Il servizio di “default”, quindi, opera nei casi in cui non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi il prelievo di gas da parte del cliente finale (non disalimentabile o non distaccato dallo stesso distributore) e il distributore ha, di fatto, come unica controparte della regolazione delle partite commerciali lo stesso utente finale e non più il venditore.
In questi casi, il prelievo è effettuato “sine titulo”, cioè indebitamente, perché l'utente rimane allacciato alla rete di distribuzione, anche se privo di un fornitore.
Ciò trova conferma nella disciplina dettata dall'art. 13 del TIGM (All. A delibera dell'Autorità n.
99/11 e s.m.i.), laddove è consentito all'utente del servizio di distribuzione di richiedere al SII la
“Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna” nei casi in cui (art. 13.1):
“a) l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo”.
All'art. 13 del TIMG pure si riferisce, in via sistematica, l'art. 32 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas (TIVG) che, nel disciplinare le modalità funzionali del servizio di default su rete di distribuzione, prevede che la fornitura del servizio si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della “Cessazione amministrativa per morosità” (oggi
“Risoluzione per morosità”), a sua volta presupposto delle iniziative giudiziarie finalizzate, per l'appunto, alla forzata disalimentazione fisica del PDR di cui all'art. 13-bis del TIMG.
Si comprende, allora, che il presupposto per l'operatività di tale servizio è la mancanza di un contratto di distribuzione e, congiuntamente, la mancanza di un contratto di fornitura in base ai quali imputare i prelievi materialmente effettuati dal cliente finale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.2986/2014 e Cons.
Stato, sez. VI, n. 3093/2019). Non è invece sufficiente (proprio perché il contratto non può dirsi ancora risolto) la mera richiesta di chiusura del PDR per “sospensione della fornitura per morosità” (art. 5 TIGM), normalmente presentata a mezzo p.e.c. o altro “canale di comunicazione” che consente di comunicare i dati identificativi del punto di riconsegna.
La sospensione per morosità e il conseguente esito negativo dell'intervento sul PDR, infatti, rappresentano l'antecedente necessario per procedere, in caso di fattibilità tecnica dell'esecuzione, alla richiesta di interruzione dell'alimentazione fisica al PDR (art. 10 TIGM).
La richiesta di esecuzione deve essere comunque preceduta da una comunicazione a mezzo raccomandata, da parte della società di vendita, in modo che il cliente finale possa essere edotto di tutta una serie di informazioni (art. 10.3), tra cui “che l'esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporterà la risoluzione del contratto di vendita”;
l'effetto risolutivo del contratto di vendita è contemplato anche per l'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione attesti “l'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR” (art. 13.1.), a fronte dell'attestazione che “b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo”.
Pertanto, solo dinanzi all'esito negativo del “secondo tentativo di accesso”, rivolto - a differenza del primo (sospensione) – alla interruzione della fornitura, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere la risoluzione per morosità attraverso il SII.
E solo a seguito della risoluzione contrattuale per morosità da impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 13.6):
“a) l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13.bis; b) il SII applica la disciplina prevista per il Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17”.
Ne consegue che il servizio di default è strettamente correlato alla richiesta di risoluzione di cui all'art. 13, come si evince dall'art. 17 TIGM (Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi), ai sensi del quale:
“17.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo
13, il SII applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.
17.2. Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della “cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 13 e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 40.2 del TIVG, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.2 e 35.3 del TIVG”.
§3. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato:
- l'attivazione della procedura di sospensione per morosità (doc.
2 - schermata del portale
“Four”);
- l'esito negativo dei due tentativi di accesso eseguiti dal tecnico incaricato, stante l'inaccessibilità del misuratore (ubicato in “cortile”) (doc. 3 e 6)
- la comunicazione di costituzione in mora e contestuale avviso di risoluzione contratto fornitura relativa al servizio gas per l'utenza intestata a da parte della Controparte_1
società di vendita contenente l'avviso che, in caso di inadempimento, Controparte_2
sarebbe stata attivata la procedura prevista in caso di cessazione amministrativa e risoluzione del contratto per morosità (doc. 8b e “ricerca spedizioni” del sito della CP_5
raccomandata n. 697955308695, “in restituzione al mittente” per compiuta giacenza);
- l'estratto conto aggiornato della morosità all'ultima fattura scaduta in data 29/10/2024 per l'importo complessivo di € 6.328,70 (doc. 8c);
- la richiesta di cessazione amministrativa per l'impossibilità della interruzione (doc. 2 bis - schermata del portale “Four”);
Risulta, inoltre, che i consumi di gas metano registrati dai dati di fatturazione per l'utenza intestata al convenuto evidenziano un consumo annuo superiore alla soglia limite di 5.000 Smc (v. doc. 8a, pag.
2: consumo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 pari a 6.967,15 Smc), sicché l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere e coltivare l'iniziativa giudiziaria ai fini della disalimentazione fisica del
Punto di Raccolta nell'ambito del Servizio di Default, realizzandosi la condizione prevista dal nuovo comma 13bis.1 del TIGM, come sostituito dalla deliberazione n. 379/2024/R/GAS del CP_3
24.09.2024.
Quanto al “periculum in mora”, si ritiene che la necessità di garantire all'impresa di distribuzione di accedere all'impianto di proprietà – accesso reso impossibile per l'assenza e la mancata collaborazione dell'utente finale, nonostante la risoluzione del contratto di vendita del gas naturale per morosità - giustifichi l'urgenza nel provvedere, sia per evitare il perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della (eventuale) causa di merito, sia per ragioni di tutela dell'interesse superindividuale e pubblicistico, dal momento che l'attivazione del servizio di “default” determina aumenti di costi che gravano su tutto il pubblico dell'utenza.
In assenza di altri validi e concreti elementi che, per la contumacia di parte convenuta, non sono portati all'attenzione del giudicante, il ricorso merita integrale accoglimento. §4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M n. 147/2022 (proc. caut., cause di valore fino a € 1.100,00, fase di studio, introduttiva e decisionale, valori medi).
P.Q.M.
• Autorizza (P.I: ) ad accedere nei locali ove è ubicato il Parte_1 P.IVA_1 contatore per l'utenza intestata a (C.F: P.I: Controparte_1 C.F._1
nel Comune di Dorno (PV), Via Primo Bonacossa n. 51 per il tempo P.IVA_2
strettamente necessario alla disalimentazione fisica del contatore e alle attività strumentali necessarie all'interruzione della somministrazione in favore del PdR - PartitaIVA_3
misuratore n. M[...], autorizzando sin da ora l'esecuzione coattiva tramite l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica, in caso di caso di mancata collaborazione di parte resistente o dei terzi occupanti l'immobile;
• condanna la parte soccombente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti, € 457,00 per compensi, oltre al 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così è deciso in Pavia, lì 16 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti