CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2023, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26636/2020 proposto da: RI F.lli UM S.r.l. (C.F.: 06567200636), con sede legale in Napoli al Viale del Poggio di Capodimonte n. 54 e sede operativa in SE (CE) Zona AST Sud, in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, UM UI, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bizzarro (C.F.: [...]) ed elettivamente domiciliata in Capodrise (CE), alla Via Dante n. 37, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro Comune di SE (C.F.: 00237550611), in persona del Sindaco Dott. AN EL, elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Trieste n. 61 (presso l’Avv. Maurizia Venezia), presso lo studio dell'Avv. Sebastiano de Tari – Rifiuti – Denuncia intassabilità - Mancata istituzione del servizio di smaltimento - Imballaggi terziari Civile Sent. Sez. 5 Num. 4765 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 15/02/2023 2 Feudis (C.F.: [...]), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata – -avverso la sentenza n. 361/2020 emessa dalla CTR Campania in data 14/01/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La RI AT UM s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso una cartella di pagamento con la quale il Comune di SE le aveva chiesto il pagamento della somma di euro 7.737,43 a titolo di Tari per l’anno 2017, esponendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di smaltirli attraverso una impresa specializzata. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non tassabili le aree in cui si producevano le lavorazioni industriali nel corso delle quali si formavano i rifiuti speciali di cui la contribuente aveva dato prova di provvedere al relativo smaltimento. 3. Sull’appello del Comune di SE, la Commissione Tributaria Regionale Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la contribuente non aveva, nel questionario inviato dal Comune e da essa consegnato in data 3.6.1999, compilato il campo d) concernente le “superfici di locali ed aree su cui si formano rifiuti speciali”, che i dati relativi al questionario del 1999, al verbale del 2005 ed alla richiesta di esonero totale o della riduzione presentata nel 2018 non erano sufficienti ad indicare con esattezza i luoghi ove si producevano i rifiuti speciali non assimilabili e che la richiesta volta ad ottenere, per l’eventualità in cui i rifiuti fossero stati 3 ritenuti assimilati a quelli urbani, la riduzione tariffaria, ex art. 30 del regolamento comunale, non fosse utilizzabile per non essere “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RI AT UM s.r.l. sulla base di cinque motivi. Il Comune di SE ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/1993 e 2697 ss. c.p.c. (recte, c.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune non aveva provato di aver istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente un documento di formazione unilaterale dell’ente privo di valore di certificazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, a ben vedere, la CTR, per quanto abbia dato atto, a pagina 3 della sentenza qui impugnata, della riproposizione in appello, ad opera della contribuente, della censura concernente la mancata attivazione di un servizio comunale di raccolta (censura rimasta assorbita, in primo grado, nell’accoglimento della domanda fondato sul diverso profilo della non assimilabilità ai rifiuti urbani di quelli speciali prodotti dalla ricorrente e della omessa delimitazione, da parte del Comune, delle superfici sulle quali i detti rifiuti venivano prodotti), non si è pronunciata sulla stessa, in tal guisa incorrendo in una omissione di pronuncia. Ebbene, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di 4 formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nel caso di specie, ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). 1.2. In ogni caso, va ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/93, “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”. In tema di TARI, è stato affermato che sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché. Però, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (Sez. 5, Sentenza n. 9214 del 13/04/2018, sia pure in tema di TARSU). In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie 5 tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Sez. 5, Ordinanza n. 12979 del 15/05/2019; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022). Tuttavia, l'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disporre che essa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59", pone una presunzione relativa di tassabilità solo allorquando sia provato o, comunque, incontestato che il detto servizio sia stato regolarmente istituito. La tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel vigore del R.D. 1175/1931, come modificato dalla Legge n. 366 del 1941, ma anche secondo la legislazione successiva, ed in particolare secondo il d.P.R. n. 915 del 1982, è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. Ove il soggetto obbligato abbia specificamente contestato la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente (Sez. 5, Sentenza n. 17634 del 01/09/2004). Del resto, anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, opera il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, tra i quali non può non rientrare l’istituzione e l’attivazione (da non confondere con lo svolgimento) del servizio di smaltimento dei rifiuti. Tanto è vero che i precedenti di questa Corte invocati dal Comune a sostegno della propria tesi esordiscono tutti nel seguente modo: “ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile 6 del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta […]”. In quest’ottica, questa Sezione si è già espressa in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame con la ordinanza n. 31746 del 7.12.2018, ritenendo che l’onere della prova sulla istituzione e funzionamento del servizio grava sul Comune, non avendo alcuna rilevanza la produzione di un documento di formazione unilaterale dell’ente privo di valore di certificazione e valenza probatoria. Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente lamenta la mancata istituzione ed attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona in cui è insediata la sua azienda (id est, nell’area interessata dall’attività d’impresa della società), e non già la mancata istituzione del servizio di smaltimento in generale, sicchè invoca di fatto una causa di esonero dall’obbligo di versare la tariffa e, come tale, un fatto impeditivo dell’altrui pretesa (sotto forma di disservizio), con la conseguenza che l’onere di dimostrare quanto dedotto sarebbe gravato su di essa, anziché sul Comune. In ogni caso, da nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata si evince che la CTR avrebbe posto a carico della ricorrente la prova della mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando, ripetesi, che, comunque, una eventuale affermazione in tal senso di sarebbe rivelata corretta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che essa produceva solo imballaggi del tipo terziario o, al più, secondario, che, come tali, non sono soggetti ad alcuna tassazione, essendo esclusi per legge dall’assimilazione ai rifiuti urbani. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR ha escluso (quanto alla domanda principale di esonero totale dal tributo) che la contribuente avesse assolto l’onere di informazione su di 7 essa gravante al fine di ottenere l’esclusione delle aree dalla superficie tassabile (pag. 8 della sentenza), ritenendo i dati relativi al questionario del 1999, al verbale del 2005 ed alla richiesta di esonero totale o della riduzione presentata nel 2018 non sufficienti ad indicare con esattezza i luoghi ove si producevano i rifiuti speciali non assimilabili. Dal mancato assolvimento di tale onere la CTR ha tratto il logico corollario per cui ciò impediva di poter pronunciare sulla questione relativa alla tipologia dei rifiuti prodotti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’art. 2 dell’allegato 2 al Regolamento comunale escludeva dall’assimilazione le aziende che producevano, come nella specie, una quantità di rifiuti superiori a quelli risultanti da un determinato calcolo. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione. Senza tralasciare che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il regolamento comunale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, dPR n. 158/1999, 238, comma 10, d.lgs. n. 152/2006 e 1, commi 649, 651 e 661, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, anche a voler ritenere i rifiuti da essa prodotti come assimilabili a quelli urbani, il regolamento comunale era illegittimo, e quindi da disapplicare, nella parte in cui prevedeva un limite quantitativo massimo del 50% della riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, il profilo della percentuale massima di riduzione tariffaria rappresenta un posterius rispetto a quello, analizzato dalla CTR e dalla stessa considerato dirimente, della inutilizzabilità della richiesta della 8 contribuente siccome non era stata “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti” (cfr. pag. 9 della sentenza). Ragion per cui il motivo non si preoccupa di inficiare l’unica ragione sulla quale si fonda il rigetto della domanda di riduzione. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria in quanto, nonostante il Comune avesse già accertato le superfici con le relative destinazioni, aveva dichiarato che la sua richiesta non fosse utilizzabile per non essere determinata a monte la superficie produttiva dei rifiuti. 5.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, vanno qui reiterate le considerazioni espresse nell’analizzare il precedente motivo, avuto riguardo alla circostanza che il motivo non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia. In secondo luogo, a ben vedere, non ricorre alcuna contraddizione tra quanto affermato dalla CTR a pagina 4 e a pagina 8 della sentenza. Invero, il rilievo secondo cui la contribuente non avrebbe, nel questionario inviato dal Comune e da essa consegnato in data 3.6.1999, compilato il campo d) concernente le “superfici di locali ed aree su cui si formano rifiuti speciali”, peraltro non assimilabili a quelli urbani (pag. 4), è perfettamente compatibile con quello secondo cui la richiesta volta ad ottenere la riduzione tariffaria, ex art. 30 del regolamento comunale, non fosse utilizzabile per non essere “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti”, peraltro, assimilati a quelli urbani (pag. 8). In terzo luogo, a tutto concedere, si sarebbe in presenza di una contraddizione non già tra due affermazioni contenute nella stessa sentenza, bensì tra una affermazione riconducibile alla CTR ed un pregresso accertamento compiuto dieci anni prima dal Comune. Senza tralasciare che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento 9 logico-giuridico posto a base della decisione e che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo alla contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico, e non già ad una valutazione. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell’Avv. Sebastiano de Feudis, dichiaratosene anticipatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della
- ricorrente -
contro Comune di SE (C.F.: 00237550611), in persona del Sindaco Dott. AN EL, elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Trieste n. 61 (presso l’Avv. Maurizia Venezia), presso lo studio dell'Avv. Sebastiano de Tari – Rifiuti – Denuncia intassabilità - Mancata istituzione del servizio di smaltimento - Imballaggi terziari Civile Sent. Sez. 5 Num. 4765 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 15/02/2023 2 Feudis (C.F.: [...]), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata – -avverso la sentenza n. 361/2020 emessa dalla CTR Campania in data 14/01/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La RI AT UM s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso una cartella di pagamento con la quale il Comune di SE le aveva chiesto il pagamento della somma di euro 7.737,43 a titolo di Tari per l’anno 2017, esponendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di smaltirli attraverso una impresa specializzata. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non tassabili le aree in cui si producevano le lavorazioni industriali nel corso delle quali si formavano i rifiuti speciali di cui la contribuente aveva dato prova di provvedere al relativo smaltimento. 3. Sull’appello del Comune di SE, la Commissione Tributaria Regionale Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la contribuente non aveva, nel questionario inviato dal Comune e da essa consegnato in data 3.6.1999, compilato il campo d) concernente le “superfici di locali ed aree su cui si formano rifiuti speciali”, che i dati relativi al questionario del 1999, al verbale del 2005 ed alla richiesta di esonero totale o della riduzione presentata nel 2018 non erano sufficienti ad indicare con esattezza i luoghi ove si producevano i rifiuti speciali non assimilabili e che la richiesta volta ad ottenere, per l’eventualità in cui i rifiuti fossero stati 3 ritenuti assimilati a quelli urbani, la riduzione tariffaria, ex art. 30 del regolamento comunale, non fosse utilizzabile per non essere “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RI AT UM s.r.l. sulla base di cinque motivi. Il Comune di SE ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/1993 e 2697 ss. c.p.c. (recte, c.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune non aveva provato di aver istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente un documento di formazione unilaterale dell’ente privo di valore di certificazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, a ben vedere, la CTR, per quanto abbia dato atto, a pagina 3 della sentenza qui impugnata, della riproposizione in appello, ad opera della contribuente, della censura concernente la mancata attivazione di un servizio comunale di raccolta (censura rimasta assorbita, in primo grado, nell’accoglimento della domanda fondato sul diverso profilo della non assimilabilità ai rifiuti urbani di quelli speciali prodotti dalla ricorrente e della omessa delimitazione, da parte del Comune, delle superfici sulle quali i detti rifiuti venivano prodotti), non si è pronunciata sulla stessa, in tal guisa incorrendo in una omissione di pronuncia. Ebbene, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di 4 formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nel caso di specie, ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). 1.2. In ogni caso, va ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/93, “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”. In tema di TARI, è stato affermato che sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché. Però, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (Sez. 5, Sentenza n. 9214 del 13/04/2018, sia pure in tema di TARSU). In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie 5 tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Sez. 5, Ordinanza n. 12979 del 15/05/2019; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022). Tuttavia, l'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disporre che essa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59", pone una presunzione relativa di tassabilità solo allorquando sia provato o, comunque, incontestato che il detto servizio sia stato regolarmente istituito. La tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel vigore del R.D. 1175/1931, come modificato dalla Legge n. 366 del 1941, ma anche secondo la legislazione successiva, ed in particolare secondo il d.P.R. n. 915 del 1982, è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. Ove il soggetto obbligato abbia specificamente contestato la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente (Sez. 5, Sentenza n. 17634 del 01/09/2004). Del resto, anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, opera il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, tra i quali non può non rientrare l’istituzione e l’attivazione (da non confondere con lo svolgimento) del servizio di smaltimento dei rifiuti. Tanto è vero che i precedenti di questa Corte invocati dal Comune a sostegno della propria tesi esordiscono tutti nel seguente modo: “ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile 6 del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta […]”. In quest’ottica, questa Sezione si è già espressa in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame con la ordinanza n. 31746 del 7.12.2018, ritenendo che l’onere della prova sulla istituzione e funzionamento del servizio grava sul Comune, non avendo alcuna rilevanza la produzione di un documento di formazione unilaterale dell’ente privo di valore di certificazione e valenza probatoria. Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente lamenta la mancata istituzione ed attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona in cui è insediata la sua azienda (id est, nell’area interessata dall’attività d’impresa della società), e non già la mancata istituzione del servizio di smaltimento in generale, sicchè invoca di fatto una causa di esonero dall’obbligo di versare la tariffa e, come tale, un fatto impeditivo dell’altrui pretesa (sotto forma di disservizio), con la conseguenza che l’onere di dimostrare quanto dedotto sarebbe gravato su di essa, anziché sul Comune. In ogni caso, da nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata si evince che la CTR avrebbe posto a carico della ricorrente la prova della mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando, ripetesi, che, comunque, una eventuale affermazione in tal senso di sarebbe rivelata corretta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che essa produceva solo imballaggi del tipo terziario o, al più, secondario, che, come tali, non sono soggetti ad alcuna tassazione, essendo esclusi per legge dall’assimilazione ai rifiuti urbani. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR ha escluso (quanto alla domanda principale di esonero totale dal tributo) che la contribuente avesse assolto l’onere di informazione su di 7 essa gravante al fine di ottenere l’esclusione delle aree dalla superficie tassabile (pag. 8 della sentenza), ritenendo i dati relativi al questionario del 1999, al verbale del 2005 ed alla richiesta di esonero totale o della riduzione presentata nel 2018 non sufficienti ad indicare con esattezza i luoghi ove si producevano i rifiuti speciali non assimilabili. Dal mancato assolvimento di tale onere la CTR ha tratto il logico corollario per cui ciò impediva di poter pronunciare sulla questione relativa alla tipologia dei rifiuti prodotti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’art. 2 dell’allegato 2 al Regolamento comunale escludeva dall’assimilazione le aziende che producevano, come nella specie, una quantità di rifiuti superiori a quelli risultanti da un determinato calcolo. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione. Senza tralasciare che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il regolamento comunale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, dPR n. 158/1999, 238, comma 10, d.lgs. n. 152/2006 e 1, commi 649, 651 e 661, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, anche a voler ritenere i rifiuti da essa prodotti come assimilabili a quelli urbani, il regolamento comunale era illegittimo, e quindi da disapplicare, nella parte in cui prevedeva un limite quantitativo massimo del 50% della riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, il profilo della percentuale massima di riduzione tariffaria rappresenta un posterius rispetto a quello, analizzato dalla CTR e dalla stessa considerato dirimente, della inutilizzabilità della richiesta della 8 contribuente siccome non era stata “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti” (cfr. pag. 9 della sentenza). Ragion per cui il motivo non si preoccupa di inficiare l’unica ragione sulla quale si fonda il rigetto della domanda di riduzione. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria in quanto, nonostante il Comune avesse già accertato le superfici con le relative destinazioni, aveva dichiarato che la sua richiesta non fosse utilizzabile per non essere determinata a monte la superficie produttiva dei rifiuti. 5.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, vanno qui reiterate le considerazioni espresse nell’analizzare il precedente motivo, avuto riguardo alla circostanza che il motivo non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia. In secondo luogo, a ben vedere, non ricorre alcuna contraddizione tra quanto affermato dalla CTR a pagina 4 e a pagina 8 della sentenza. Invero, il rilievo secondo cui la contribuente non avrebbe, nel questionario inviato dal Comune e da essa consegnato in data 3.6.1999, compilato il campo d) concernente le “superfici di locali ed aree su cui si formano rifiuti speciali”, peraltro non assimilabili a quelli urbani (pag. 4), è perfettamente compatibile con quello secondo cui la richiesta volta ad ottenere la riduzione tariffaria, ex art. 30 del regolamento comunale, non fosse utilizzabile per non essere “determinata a monte la superficie produttiva di siffatta tipologia di rifiuti”, peraltro, assimilati a quelli urbani (pag. 8). In terzo luogo, a tutto concedere, si sarebbe in presenza di una contraddizione non già tra due affermazioni contenute nella stessa sentenza, bensì tra una affermazione riconducibile alla CTR ed un pregresso accertamento compiuto dieci anni prima dal Comune. Senza tralasciare che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento 9 logico-giuridico posto a base della decisione e che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo alla contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico, e non già ad una valutazione. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell’Avv. Sebastiano de Feudis, dichiaratosene anticipatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della