Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
4775/2015 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 22/05/2025, alle ore 10.28, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per gli opponenti e ricorrenti in riassunzione l'Avv. Urso anche per delega dell'Avv. la quale insiste in atti, chiede l'accoglimento dell'opposizione, evidenzia CP_1
l'infondatezza delle contestazioni formulate da parte opposta alle risultanze della c.t.u. contabile;
precisa, su richiesta del Presidente, di non aver formalizzato adesione alla proposta conciliativa perché ritenuta penalizzante per gli opponenti;
per l'Avv. E. Cortese per delega dei titolari di difesa, la quale insiste CP_2 nelle richieste formulate nelle note conclusive, chiede il richiamo del c.t.u.; in subordine il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese;
il Presidente di Sezione invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Con atto di citazione la con sede in Messina, Via San Jacchiddu n. Parte_1
72, partita IVA N REA ME 197694, nella persona degli amministratori e P.IVA_1 rappresentanti legali (c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._1
21.08.1975 e (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
e (c.f. ), nato a [...] il [...], formulavano Parte_4 CodiceFiscale_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 766/2015 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso della per essa Controparte_2 Controparte_3
precisavano di opporsi e personalmente, quali
[...] Parte_3 Parte_2 fideiussori, nonché quali legali rappresentanti della il sig. Parte_1 Parte_4 personalmente quale fideiussore;
premettevano che la era titolare di un Parte_1 conto corrente n. 21800-30065483 presso la iliale di Messina, già Controparte_4
gruppo invero stipulato il 13.06.2006 con un saldo Controparte_5 Controparte_4 debitore alla data del 29.03.2012 di euro 49.879,47, data di revoca dell'affidamento, della linea di credito e di chiusura unilaterale del conto per mano dell'istituto bancario opposto;
che e avevano prestato fideiussione per un importo di euro Parte_3 Parte_2
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si dolevano della pattuizione di un interesse ultra legale in violazione degli artt. 1283, 1284, 1815 co. 2 c.c., della mancata sottoscrizione dei contratti, dell'applicazione di variazioni contrattuali unilaterali illegittime, dell'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
allegavano di aver subito danni morali, all'immagine ed economici per effetto della illecita gestione del conto corrente ascrivibile alla opposta e ricorrente in monitorio;
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande della ricorrente in monitorio e, in via riconvenzionale, formulavano domanda di risarcimento danni. Si costituiva , con sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - CP_2
00186 Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capi-tale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato - iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo CP_4 del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI CP_2 P.IVA_2 P.IVA_2
- iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° - P.IVA_3
Aderente al e, per essa, Controparte_6 CP_7
(denominazione assunta da come deliberato Controparte_3 dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio
[...] di Milano rep. 12539 racc. 6528), società di diritto italiano a socio unico, con sede Per_1 legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, banca iscritta all'Albo delle Banche, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, c.f. p.IVA in persona del suo P.IVA_4 P.IVA_5 legale rappresentante, quale mandataria, giusta procura per atto del Notaio di Persona_1
Milano in data 30/10/2015 Rep. 12541 - Racc. 6530, elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 9, presso lo studio dell'avv. Nico-la Andreozzi, C.F.
[...]
, PEC e.mail , C.F._4 Email_1 Email_2 fax n. 090679152, che la rappresentata e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 7 luglio 2010 per atto in notar di Verona rep. n. 66116, racc. n. Persona_2
18411, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese. All'udienza del 4.10.2016 le parti davano atto dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, invero resa vana – per tesi della parte opposta – dall'incapacità economica degli opponenti. Depositate le memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa era dichiarata interrotta per il fallimento del sig. . Parte_4 con sede in Messina, Via San Jacchiddu n. 72, partita IVA Parte_1
N REA ME 197694, nella persona degli amministratori e rappresentanti legali P.IVA_1
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ) nato a [...] il [...], depositavano ricorso in
[...] C.F._2 riassunzione. Il Giudice fissava udienza di prosecuzione. Nel giudizio riassunto si costitutiva [Partita IVA n. , Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, appartenente all'Albo delle Banche, Capogruppo del iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al Controparte_8
n. 02008.1, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. Persona_3
17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data pagina2 di 6 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Marco Pesenti [cod. fisc. ], prof. Alberto Toffoletto CodiceFiscale_5
[cod. fisc. ], [cod. fisc. ], CodiceFiscale_6 Parte_5 CodiceFiscale_7
[cod. fisc. ], prof. [cod. fisc. Parte_6 CodiceFiscale_8 Parte_7 [...]
] e [cod. fisc. ] del Foro di C.F._9 Parte_8 CodiceFiscale_10
Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 Persona_4 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (doc. 1), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, sito in Via Gallo Caio Domenico n. 2, la quale chiedeva dell'opposizione il rigetto. Non si costituiva, invece, la curatela del fallimento di . Parte_4
Espletata l'istruttoria contabile e formulata la proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa era avviata alla fase decisoria. Parte opposta depositava memoria conclusionale in data La causa era decisa il 22.5.2025. L'opposizione è in parte fondata nel merito e ciò per quanto di ragione. L'onere della prova, la documentazione prodotta, la sottoscrizione del contratto di conto corrente;
saggio degli interessi debitori. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Parte opposta e attrice in senso sostanziale, onerata della prova del credito allegato, ha depositato il contratto di conto corrente n. 21800-30065483, stipulato il 13.6.2006 dalla presso la filiale di Messina, già Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 gruppo e regolarmente sottoscritto anche dalla società correntista Controparte_4
e odierna opponente;
dalla lettura del contratto si ricava anche che le parti hanno espressamente convenuto la misura degli interessi debitori e ciò in ossequio alla previsione di cui all'art. 1284 c.c.; la banca opposta ha anche prodotto il contratto di affidamento e ciò in uno agli estratti conto relativi al conto corrente appena indicato dall'apertura e fino alla chiusura del rapporto (come, peraltro, ricavabile anche dalle risultanze dell'istruttoria contabile). La capitalizzazione degli interessi debitori;
anatocismo Con riferimento al tema dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale occorre osservare che il rapporto contrattuale è successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il
pagina3 di 6 tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Diversamente da quanto rilevato dal c.t.u. in seno alla relazione, le parti hanno sottoscritto il patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, ciò che ha (in astratto) legittimato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla chiusura del conto;
resta fermo che siffatto deve intendersi logicamente sterilizzato dalle considerazioni di cui innanzi sul tema della natura usuraria di tali interessi. La commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità immediata fondi, commissione utilizzi oltre disponibilità fondi Dagli esiti dell'istruttoria contabile è emerso che dal 30.09.2009 e fino al 30.06.2012 nel corso del rapporto di conto corrente la parte opposta ha applicato trimestralmente una doppia commissione: la commissione disponibilità immediata fondi in misura fissa pari ad euro 250,00 ed una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi variabile;
sennonché siffatta moltiplicazione di commissioni si pone in netto contrasto con la previsione di cui all'art. 117 bis del T.U.B. che prevede che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate …”; ne discende la necessità di eliminare, nella fase di ricostruzione del saldo del conto corrente, gli addebiti ascrivibili all'applicazione della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi. Tassi usurari Va osservato che le contestazioni avanzate dagli opponenti e ricorrenti in riassunzione sulla pretesa usurarietà degli interessi debitori addebitati su conto corrente sono specifiche e sostanzialmente fondate. Con specifico mandato è stato richiesto al nominato c.t.u. di accertare, sulla base della documentazione versata in atti, se il tasso di interesse convenzionale espressamente pattuito nel contratto di conto corrente su indicato avesse oltrepassato i limiti del c.d. “tasso soglia”, con la precisazione che siffatta verifica di superamento, laddove positiva, avrebbe imposto lo scomputo degli interessi passivi addebitati in conto;
nonché di eseguire, al fine di determinare il tasso soglia rilevante ai fini su indicati, la verifica dell'usurarietà dei tassi secondo le modalità indicate nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16303/2018; a siffatti criteri il c.t.u. si è pienamente attenuto. Il nominato c.t.u., con conclusioni che questo Giudice condivide ed invero rassegnate anche alla luce delle osservazioni formulate nei termini dalle parti in contesa, ha verificato che le parti convennero, con la stipula del contratto di conto corrente (affidato), interessi debitori ultra soglia rilevante ai fini dell'usura; ha verificato, infatti, che la clausola originaria di previsione degli interessi debitori fu confezionata con l'indicazione di un tasso ultra-soglia rilevante ai fini dell'usura per la tipologia di negozio intervenuto. Nel dettaglio, facendo corretta applicazione della formula, ha provveduto a calcolare il tasso annuo effettivo globale risultante dalla valutazione del tasso annuo nominale fissato per la determinazione degli interessi debitori entro i limiti del fido accordato e tenuto conto anche del corrispettivo su accordato, degli oneri e delle spese connesse;
il T.A.E.G. così determinato è risultato pari al 32,103%; allo stesso modo, sempre attraverso l'utilizzo della medesima formula, ha provveduto al calcolo del tasso annuo effettivo globale in caso di applicazione degli interessi extrafido considerando il tasso annuo nominale fissato per la determinazione degli interessi pagina4 di 6 debitori applicati in caso di sconfinamento rispetto agli importi affidati, ovvero di mora, tenuto conto anche del corrispettivo su accordato, degli oneri e delle spese connesse;
il T.A.E.G. extrafido è risultato di pari misura (32,103%); tassi, comunque, ultra soglia rilevante in ragione del periodo di riferimento e del tipo di negozio. La logica conseguenza: l'eliminazione, nella fase del ricalcolo del saldo di conto corrente, di tutti gli importi addebitati a titolo di interessi passivi per l'intero periodo in osservazione;
circostanza che rende irrilevante ai fini della decisione la questione degli addebiti riferibili alla capitalizzazione trimestrale posta dalla parte opposta nella memoria conclusiva. Gli esiti Il credito della parte opposta nei confronti dei ricorrenti in riassunzione va, allora, quantificato in euro 14.471,39, oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo. I ricorrenti in riassunzione vanno allora condannati in solido tra loro, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 14.471,39, oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo. Le domande riconvenzionali Infondate nel merito sono le domande riconvenzionali in ragione del fatto che si è accertato, comunque, un saldo debitore di conto corrente pari ad euro - 14.471,39 (che rende pienamente legittima anche l'eventuale segnalazione della società opponente alla Centrale Rischi); fermo l'ulteriore rilievo che gli opponenti non hanno fornito prova – nemmeno allo stato embrionale - dei danni (anche genericamente) allegati nel corso del giudizio. Le spese e compensi di lite, in ragione della complessità dell'istruttoria e degli esiti delle domande, vanno compensate nella misura di 3/5 con la condanna dei ricorrenti in riassunzione al pagamento dei residui 2/5 liquidati in dispositivo in favore della banca opposta facendo applicazione della tariffa vigente, del valore della causa (calibrato sul ricorso monitorio), delle quattro fasi di giudizio e dei parametri medi;
le spese ed i compensi di c.t.u. liquidati in atti vanno posti a carico della parte opposta nella misura di 3/5 e dei ricorrenti in riassunzione nella misura di 2/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 4775.2015 R.G.A.C. tra con sede in Messina, Via San Jacchiddu n. 72, partita IVA Parte_1 P.IVA_1
N REA ME 197694, nella persona degli amministratori e rappresentanti legali Parte_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in calce al ricorso in riassunzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carmelo Marra e Valentina Urso ( ed CodiceFiscale_11 C.F._12 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Messina via G. Grillo is. 214/B n. 61, ricorrenti in riassunzione e già opponenti, contro [Partita IVA n. Controparte_2
, con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, appartenente P.IVA_3 all'Albo delle Banche, Capogruppo del iscritta all'Albo dei Controparte_8
Gruppi Bancari al n. 02008.1, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data Persona_3
16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Marco Pesenti [cod. fisc. C.F._13
pagina5 di 6 ], prof. Alberto Toffoletto [cod. fisc. ], C.F._14 CodiceFiscale_6 Parte_5
[cod. fisc. ], [cod. fisc. ], CodiceFiscale_7 Parte_6 CodiceFiscale_8 prof. [cod. fisc. ] e [cod. fisc. Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
] del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio CodiceFiscale_10 di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (doc. 1), i quali Persona_4 eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, sito in Via Gallo Caio Domenico n. 2, parte opposta e già ricorrente in monitorio, nella contumacia della curatela del fallimento di , così provvede: Parte_4
A) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo e condanna i ricorrenti in riassunzione in solido tra loro al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 14.471,39, oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo;
B) rigetta le domande riconvenzionali proposte dai ricorrenti in riassunzione;
C) dichiara compensate le spese di lite nella misura di 3/5 e condanna i ricorrenti in monitorio al pagamento dei residui 2/5 liquidati in complessivi euro 3.046,00, oltre s.g. al
15%, iva e cassa in favore della opposta;
pone le spese ed onorari di c.t.u. liquidati in atti (in data 21.5.2025) a carico della parte opposta nella misura di 3/5 e dei ricorrenti in riassunzione nella misura di 2/5. Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. Messina, 22.5.2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. U. Scavuzzo
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