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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/05/2024, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 462/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Parte_1 C.F._1
Massimo Russo;
- ATTORE
CONTRO
, P.IVA in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso;
- CONVENUTO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 395/2019 in CP_1
materia di responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: per l'ATTORE: verificava per esclusiva responsabilità del … per Controparte_1
l'effetto … condannare il … al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni materiali subiti dall'autovettura modello Volkswagen Golf, targata CV408AS in proprietà dell'odierno attore, pari ad euro 1770,43 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore ex art. 93 c.p.c. di ambedue i gradi di giudizio>>; per il CONVENUTO: <…dichiarare inammissibile, ex art. 348-bis, ovvero respingere
l'appello avversario, con integrale conferma della gravata sentenza. Con condanna, in ogni caso, di parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>.
I FATTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 395/2019 del Giudice di Pace di Rossano, la quale aveva rigettato la domanda, da lui proposta contro il , di Controparte_1
1 risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa della caduta di frammenti di vetro provenienti dalla rottura di una finestra dell' edificio comunale, un tempo ospitante l' ex Tribunale di Rossano, sito in alla Via Santo Stefano. CP_1
2 Il primo giudice aveva rigettato la domanda ritenendo che l'evento dannoso fosse ascrivibile al caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell'incidente.
3 L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il caso fortuito, senza considerare che il bollettino meteorologico diramato dalla Org_1
agli enti locali qualche giorno prima dell'accaduto prevedeva il forte vento,
[...]
talché non doveva essere considerato evento imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del custode e in merito alla disposta compensazione delle spese di giudizio.
Ha chiesto, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata.
4 Si è costituito l'appellato , con l'Avv. Myriam Macella, Controparte_3 eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 cpc e art. 348 cpc dell'appello e sostenendo la piena correttezza della sentenza di primo grado alla luce di tutte le difese già svolte e chiedendo l'integrale reiezione dell'infondato appello.
5 Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata istruita solo con la produzione di documenti.
Nelle more si è costituito il nuovo procuratore del Avv. Luigina Maria Caruso CP_1
ed, in seguito, subentrato questo Giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza dell'15/01/2024, trattenuta in decisone con la concessione dei termini ex art. 190 cpc
Ragioni della decisione
6 Innanzitutto, priva di pregio appare l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. art. 348-bis, non ricorrendo il requisito della non ragionevole probabilità di essere accolto.
Anche la doglianza, relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, appare infondata, in quanto si ritengono sufficientemente specificati i motivi di gravame.
7 Sempre in via preliminare, poi, va precisato che deve considerarsi oramai passato in giudicato, siccome non oggetto di specifica impugnativa, l'effettivo verificarsi del sinistro ritenuto provato, dal giudice di prime cure, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite e della documentazione acquisita.
8 Nel merito l'appello deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
2 L'azione proposta dall'appellante è stata fondata essenzialmente sull'art. 2051 c.c. che definisce una fonte di responsabilità oggettiva, che, in quanto tale, prescinde dalla eventuale colpa del custode, chiamato a rispondere del danno provocato a terzi in ragione della sua relazione con la cosa in custodia e non tanto per negligenza o altro stato soggettivo.
Questa ricostruzione trova conferma nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede la prova, positiva, del caso fortuito, ossia la prova dell'esistenza di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, che abbia inciso, autonomamente, sul nesso causale e sul verificarsi dell'evento. La ricostruzione normativa sopra riportata corrisponde alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al Custode fino al limite del caso fortuito;
il Custode, infatti, è chiamato a rispondere in quanto ritenuto il soggetto in grado di governare la cosa e non risponde solo degli accadimenti, come per l'appunto il caso fortuito, che trascendono il suo controllo.
9 Dall'applicazione dei principi appena richiamati consegue che, una volta accertato e/o ammesso che v'è un nesso causale tra la cosa ed il danno, dimostrazione di cui è onerato il danneggiato, compete al Custode che voglia andare esente da responsabilità, l'onere della prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito (sul punto tra le più recenti: Cass. civ. Sez. 3 n. 17261/2019).
Il fortuito, in particolare, si sostanzia in un evento (di origine naturale o umana) tale da interrompere il nesso di causalità tra il danno patito e l'evento originante, nel cui ambito normalmente rientra la responsabilità colposa del danneggiato (ex multis Cass.
Civ., n. 6407/16; Cass. Civ., n. 22807/09; Cass. Civ., n. 4279/08), un evento naturale o il fatto del terzo.
10 Tali circostanze permettono di elidere il nesso di causalità in presenza dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. Civ., n. 24755/08; Cass. Civ., n. 2062/04), mentre non integra il caso fortuito l'evento che il custode avrebbe potuto prevenire ed evitare esercitando i poteri di vigilanza che normalmente gli competono (ex multis
Cass. Civ., n. 1655/05; Cass. Civ., n. 9047/95).
11 Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ricondotto l'evento dannoso al forte vento imperversato nella serata nella zona, per come provato documentalmente dal a mezzo dei bollettini di allerta meteo diramati dalle autorità competenti. CP_1
3 Il Giudice di Pace ha, quindi, ritenuto sussistere il caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità in capo all'ente oggi appellato.
12 Orbene, in base alle risultanze dell'istruttoria complessiva svolta nel giudizio di primo grado, non può attribuirsi alle condizioni ventose, pacificamente presenti il giorno del sinistro, natura di evento meteorologico straordinario o di eccezionale intensità.
Tutti i testi escussi hanno riferito che c'era forte vento, senza identificarlo come evento rilevante, esulante dalla normalità.
Anche se i venti forti sono eventi, nel mese di febbraio, non imprevedibili, il messaggio del 27/02/2016, di allerta meteo allegato dal a sostegno dell'esonero della CP_1
propria responsabilità (il cui contenuto non è esaminabile da questo Giudice perché non rinvenuto negli atti di questo giudizio, così come il fascicolo di parte di primo grado del , secondo quanto riportato in sentenza dal Giudice di Pace e, per quanto CP_1
di rilievo, addirittura avvertiva chiaramente di previsioni venti forti dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte dalle prime ore di domenica 28.02.2016 e per le successive 24-36 ore.
La circostanza, appunto, che tali allertamenti fossero stati tempestivamente emanati, induce ad escludere che tali eventi fossero imprevedibili e, dunque, ingovernabili dalle autorità competenti, dunque idonei ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore.
Per quanto il “forte vento” che si è abbattuto nella zona nel giorno in cui si è verificato il sinistro in questione, possa essere stato di particolare intensità, appare oggettivamente difficile, e al di là di un criterio di comune buon senso e perciò oltre le normali massime di esperienza, ritenere che esso, non rientrasse nell'ambito di una pur doverosa attività di custodia dell'ente preposto, sicché restava ancora nella responsabilità del garantire una più attenta opera di sorveglianza e messa in CP_1 sicurezza – anche per il caso di specie verificatosi ovvero condizioni di “forte vento”, all'evidenza circostanze non imprevedibili né inverosimili a verificarsi – delle finestre dell'edificio un tempo adibito ad uffici dell'ex Tribunale di Rossano.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto raggiunta la prova del caso fortuito e deve essere riformata, statuendosi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
13 In riferimento al quantum dei danni riportati, l'attore nell'atto di citazione di primo grado ha allegato che, in conseguenza della caduta dei frammenti di vetro,
l'autovettura riportava “scheggiature sul tettuccio, cofano motore e fiancate”, che gli
4 Agenti intervenuti effettuavano alcune fotografie dell'auto danneggiata e che il preventivo fatto redigere dall'autocarrozzeria quantificava i danni in Parte_2
euro 1.770,43.
Le testimonianze assunte in primo grado hanno fornito elementi sufficienti per ritenere provato il danneggiamento del cofano, del tettuccio e delle fiancate. I testi
[...]
e , agenti della locale Polizia Municipale intervenuti sul Tes_1 Testimone_2 luogo del sinistro, hanno rispettivamente riferito: “Questi frammenti producevano delle scheggiature lievi sulla Volkswagen Golf targata CV408AS parcheggiata negli stalli di sosta sul retro dell'ex tribunale, esattamente sul tettuccio, il cofano motore e le fiancate dell'auto”; “Preciso che ho constatato che i danni riportatati dal veicolo in questione consistevano in lievissime scheggiature della sola vernice della Golf. Anzi preciso che io personalmente non ho notato ulteriori danni che, se presenti, comunque non erano palesemente visibili” (teste ); “ho riscontrato lievi scheggiature sul Tes_1 tettuccio, cofano motore e fiancate” (teste . Gli altri testi indotti da parte attrice Tes_2 hanno confermato la presenza di pezzi di vetro sull'auto (testi Testimone_3
e ) e anche le scheggiature sul cofano motore e sul tettuccio
[...] Testimone_4
del veicolo e graffi sulla fiancata destra (teste ), mentre il Testimone_3
carrozziere si è limitato genericamente a confermare il preventivo Parte_2
redatto.
14 Pertanto, posto che va ritenuta, ed andava ritenuta anche dal primo giudice, la responsabilità dell'ente in relazione all'evento lesivo dedotto e dimostrato, quanto alla prova data dei danni, consistenti esclusivamente in lievi scheggiature, atteso che le fotografie allegate evidenziano, effettivamente, la sola presenza dei pezzi di vetro sul tettuccio e sul parabrezza, che il preventivo in atti non descrive le condizioni dell'auto né la portata e caratteristiche degli specifici danni da questa riportati e che non vi è prova che le scheggiature ripristinate fossero tutte conseguenza di quel sinistro, e non in parte già esistenti, gli stessi possono essere liquidati equitativamente. Nella liquidazione si tiene conto che trattasi di un veicolo immatricolato nel 2002 e quindi avente, alla data del sinistro del 28/02/2016, oltre dieci anni di vita e quindi privo di valore commerciale. In assenza di più precisi elementi il danno può essere liquidato in euro 600,00, con rivalutazione ed interessi dalla domanda. Nella liquidazione si è tenuto conto della connotazione lieve/lievissima dei danni, riportata dai testimoni, e richiedenti una verniciatura del cofano, del tettuccio e delle fiancate ed i relativi costi possono essere determinati nella predetta misura.
5 La sentenza deve quindi essere riformata con accoglimento della domanda e liquidazione dei danni in via equitativa.
15 Dall'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma, in base al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo della lite, del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio. Esse vanno compensate per metà, stante la soccombenza parziale dell'attore circa l'ammontare del quantum risarcitorio e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di n. 395/2019, depositata il 31/08/2019, CP_1
disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l' appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna il al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore della somma di euro 600,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell' evento dannoso (29.2.2016) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di – e per esso dell' avv. Controparte_3 Parte_1
LUDOVICO MASSIMO RUSSO, dichiaratosi distrattario – della residua metà; spese così liquidate nell' interezza: quanto al primo grado in € 145,00 per spese e € 400,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
quanto al presente grado in € 180,00 per spese e € 400,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 08/05/2024
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Nadia Pacifico, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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