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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6953/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima Sezione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6953/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LUCIA RAPANOTTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. GEMMA PAOLA BRACCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6/08/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 6/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza in presenza del 24/10/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6/08/2024, da intendersi
[...] integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARPINO (FR) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 07/12/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima Sezione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6953/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LUCIA RAPANOTTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. GEMMA PAOLA BRACCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6/08/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 6/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza in presenza del 24/10/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6/08/2024, da intendersi
[...] integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARPINO (FR) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 07/12/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti