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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 272/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...]
Avigliana n. 7/68, presso lo studio dell'Avv. Alessio Ariotto, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in Via Arsenale n. 21
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: indennità ferie non fruite
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione: come da ricorso depositato il 6.6.2024
Per il convenuto in riassunzione: come da memoria depositata l'8.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 15415/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte territoriale n. 583/22 nella parte in cui aveva respinto l'appello nei confronti della sentenza n. 83/22 del Tribunale di Torino con riferimento al computo dei giorni di ferie per i quali era consentita la monetarizzazione e il trattamento della giornata del sabato.
1
Secondo la sentenza di secondo grado, per l'anno scolastico 2012/13 per il personale docente e ATA assunto a termine la monetarizzazione delle ferie non godute è consentita limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e le giornate di sabato devono essere considerate ai fini del calcolo dei giorni da fruire ex lege.
Nella pronuncia rescindente la S.C. ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
2. Riassume la causa chiedendo di condannare il Parte_1 [...]
a pagargli la somma di euro 1.149,89, oltre interessi legali Controparte_1
o rivalutazione monetaria. Il convenuto, preso atto del principio di diritto CP_1
enunciato dalla S.C., ha chiesto di giudicare secondo giustizia sulla domanda avversaria.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
3. Il non ha provato ma, prima ancora, neppure dedotto, di avere posto il CP_1
ricorrente in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, non ha dimostrato di averlo inutilmente invitato a godere delle ferie relative all'anno scolastico 2012/13 e di averlo avvisato che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
2
Pertanto, in applicazione della statuizione della S.C., la somma (ulteriore rispetto agli euro 2.450,64 che il Tribunale ha riconosciuto dovuti in forza della “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 14.8.2011), ammonta non (come da statuizione della sentenza di secondo grado) a euro 1.180,93, ma a euro 2.330,73, oltre interessi.
Il convenuto dev'essere pertanto condannato a pagare a CP_1 Parte_1 la somma di euro 1.149,80 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per l'anno scolastico 2012/13 (ulteriori rispetto agli euro 268,39 già riconosciuti in relazione a detto anno scolastico dalla sentenza n. 583/2022 di questa corte territoriale, che in questa parte, così come con riferimento all'indennità per ferie non godute relativa agli anni 2013/14 e 2014/15, non è stata oggetto di ricorso per cassazione), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (integrale in capo al convenuto) CP_1
e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, condanna il Controparte_1
a pagare ad l'ulteriore somma di euro 1.149,80, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dal dovuto al saldo;
condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro 2.200, per l'appello in euro
2.000, per il giudizio di legittimità in euro 2.000 e per il giudizio di rinvio in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 14.11.2024
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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