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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 8615/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8615/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05HUR64; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Benedetta PALA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Con istanza del 10.3.2023 (formalizzata il 20.4.2023), cittadino nigeriano nato il Parte_1
20.1.1994 e proveniente dall'Edo State, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La domanda rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.6.2024 CP_1
(notificato all'istante in data 11.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 29.5.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia e non sarebbe dotato di fonti di reddito adeguate e continuative. Inoltre, la sua zona di provenienza non sarebbe interessata da indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 6 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 11.7.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati, in particolare, prodotti i seguenti documenti: certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato il 13.8.2022 dal Comune di Berbenno;
contratto di locazione relativo all'immobile di residenza;
plurime attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana e di formazione professionale, con relative certificazioni dei livelli di apprendimento raggiunti;
attestato di svolgimento di attività di volontariato presso il centro di Accoglienza “Casa San Giuseppe” di Botta di Sedrina dal maggio 2017 all'ottobre 2018; documentazione negoziale, buste paga e certificazione unica concernenti il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la per il periodo 17.6.2021-16.7.2021, Controparte_2 prorogato sino al 30.9.2021; contratto di apprendistato, con relativo piano formativo individuale, stipulato con la N. il 13.10.2021 con scadenza al 31.10.2026, Controparte_3 unitamente alle certificazioni uniche e ai prospetti paga).
Sulla scorta di quanto esposto, parte ricorrente ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 3.9.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza delle valutazioni svolte nel provvedimento impugnato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite sostenute.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 2.9.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del richiedente.
4. L'udienza di comparizione fissata in data 12.9.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 22.8.2024 la procuratrice del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta corredata di documentazione aggiornata relativa al percorso di integrazione socio-lavorativa del suo assistito (si tratta, nello specifico, dei cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2024).
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 12.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 21.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre in data 25.10.2024 ha depositato pedisseque note conclusionali.
Lette le note scritte da ultimo depositate da parte ricorrente l'11.11.2024, il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
Pag. 2 di 6 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di
Pag. 3 di 6 entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata, in fase amministrativa, il 10.3.2023 (con formalizzazione il 20.4.2023), essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Alla luce delle COI disponibili (v., in particolare, EASO Country of Origin Information Report: Nigeria Country Focus 2.6. South South: Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta), non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali non risulta appartenere il ricorrente.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edo-govt-alertsresidents-to-relocate-to- higher-planes/). La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dalla sua difensora.
Si ricorda, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Pag. 4 di 6 Ebbene, il ricorrente – dopo aver lavorato come falegname dal 17.6.2021 al 30.9.2021 per la Controparte_2 in forza di contratto a tempo determinato – ha concluso un contratto di apprendistato, con durata dal 13.10.2021 al 31.10.2026, con la tuttora in esecuzione. CP_3 Controparte_4
Lo svolgimento di tali attività ha consentito a di percepire retribuzioni via via crescenti e Parte_1 comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Come documentato dalla difesa, egli ha, inoltre, svolto in precedenza attività di volontariato dal maggio 2017 all'ottobre 2018 presso il centro di Accoglienza “Casa San Giuseppe” di Botta di Sedrina (BG), ove egli era all'epoca ospite, e ha frequentato numerosi corsi di italiano, raggiungendo buone competenze linguistiche. Ciò che corrobora la serietà della sua volontà di integrazione nel Paese di accoglienza.
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale, l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente (che, al momento della presentazione della domanda di protezione speciale, aveva già raggiunto un buon livello di integrazione socio-lavorativa in Italia).
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti) in euro 1.453,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime due fasi, in quanto non si è svolta attività istruttoria e le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 05HUR64), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida Controparte_1
Pag. 5 di 6 in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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