Ordinanza cautelare 7 ottobre 2010
Ordinanza cautelare 19 settembre 2011
Sentenza 25 luglio 2012
Decreto cautelare 17 agosto 2012
Ordinanza cautelare 12 settembre 2012
Sentenza 20 dicembre 2012
Ordinanza cautelare 10 aprile 2013
Parere definitivo 4 ottobre 2013
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2012, proposto da:
Friulcave S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;
contro
Comune di Codroipo, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Presot, Caterina Belletti, con domicilio eletto presso Caterina Belletti Avv. in Monfalcone, corso del Popolo 23;
Regione LI-VE GI, rappresentata e difesa dall' avv. Mauro Cossina, domiciliato in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
per l'annullamento
-della delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.3.2012 di approvazione della variante n. 56 al P.R.G.C. nella parte in cui tale variante ha solo parzialmente accolto la relativa richiesta avanzata dalla ricorrente;
-del parere n. 3/2001 reso dal responsabile delegato di P.O., del Servizio Geologico della Regione FVG con nota prot. SGEO/2329 - UD/PG/V dd. 21.1.2001;
-della delibera di Consiglio Comunale n. 9 dd. 4.2.2011 di adozione della variante n. 56 al P.R.G.C.;
-della nota del Servizio Geologico della Regione FVG dd. 8.2.2012 prot. SGEO/5437/UD/PG/V, nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Codroipo e della Regione LI-VE GI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. IA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Friulcave s.r.l. espone di essere titolare dell' autorizzazione per la coltivazione ed il ripristino ambientale della cava di materiale inerte (sabbia e ghiaia) denominata "Parussini", sita nel Comune di Codroipo, recentemente esaurita e rispetto alla quale l'odierna ricorrente ha elaborato un progetto di ampliamento e miglioramento dei relativi interventi di riassetto ambientale per il quale ha richiesto alla Regione l’avvio della procedura di VIA e al Comune di Codroipo una modifica della destinazione urbanistica di alcuni lotti da zona E5 e parte zona D4* a zona omogenea D4 per attività di cava con la modifica anche delle NTA relative alla zona D4 e alla zona D4*.
Le modifiche richieste alle NTA riguardavano in particolare l'art. 15, relativo appunto alle zone omogenee D4 e D4*, e prevedevano, per quanto qui specificamente rileva:
- lo stralcio della previsione secondo la quale in quelle zone la coltivazione di cava dovrà effettuarsi "per una profondità massima di scavo di 47 m s.l.m.m. e comunque a m 1.5 sopra il livello di massima escursione della falda freatica "
- l'introduzione della possibilità di dar luogo al recupero dell'area interessata dall'intervento, oltre che a prato stabile, riproponendo i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi e aree boscate, anche "a zona umida con un recupero naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all'insediamento e allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce".
La procedura di VIA si concludeva favorevolmente con prescrizioni con la delibera giuntale n. 1852 del 24.9.2010 , nelle premesse della quale si dava atto che nel corso della procedura de qua era stato acquisito, tra gli altri, anche il parere collaborativo del Servizio Geologico della Regione e che le prescrizioni previste nell' atto finale tenevano appunto conto anche delle osservazioni rese da tale Ufficio, oltre che di quelle di tutte le altre autorità che avevano collaborato all'istruttoria.
Per quanto invece attiene alla procedura di variante al P.R.G.C. il Comune di Codroipo dava avvio al procedimento di V.A.S. inerente il progetto, costituendo all'uopo l'apposita "Conferenza di Valutazione" e, successivamente, ai sensi dell'art. l0 della L..n 27/88, chiedeva il parere geologico sulla variante de qua al Servizio Geologico della Regione LI; questo veniva reso in senso formalmente favorevole alla variante, ma con significative esclusioni e prescrizioni tali da rendere sostanzialmente irrealizzabile il progetto della ricorrente perché comportanti:
l’"esclusione della modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al punto '3) Zona Omogenea D4' dove viene previsto lo stralcio della dicitura 'la coltivazione deve avere una profondità massima di scavo di 47 m s.l.m.m. e comunque a m 1.5 sopra il livello di massima escursione della falda freatica', in quanto tale modifica comporterebbe un 'interferenza tra le attività di coltivazione e la risorsa idrica acquifera sotterranea ed, in particolare, un aumento della vulnerabilità intrinseca della falda, determinato da una diminuzione della Soggiacenza (…);” nonché l’”esclusione della modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al punto 3) Zona Omogenea D4' che prevedono di inserire la possibilità, oltre che di riproporre i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi o aree boscate, di recuperare l'area 'a zona umida con un recupero naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all'insediamento e allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce', in quanto tale previsione non è compatibile con le condizioni geologiche del territorio, in presenza di una falda freatica caratterizzata da acqua in movimento e condizionata da oscillazioni stagionali dell'ordine di 10m”.
Con delibera consiliare n. 9 del 4.2.2011 il Comune di Codroipo adottava quindi la variante sostanziale n. 56 al P.R.G.C. recependo le esclusioni e prescrizioni di cui al sopracitato parere del Servizio Geologico della Regione, in relazione alla quale Friulcave s.r.l. presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni , deducendo altresì come il recepimento di questo parere nelle norme di attuazione del P.R.G.C. impedisse di fatto alla società di dar corso al suo progetto di ampliamento e miglioramento degli interventi di riassetto ambientale relativi alla cava “Parussini” ; le osservazioni del privato venivano corroborate anche dall’ARPA e il Comune chiedeva, invano, al servizio geologico il riesame del parere, risolvendosi infine ad approvare la variante sostanziale con la delibera 12 in epigrafe, impugnata insieme alla delibera di adozione ed al parere del servizio geologico di cui vengono recepite le indicazioni.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione degli arti. 9 bis e 10 della L.R. n. 27/1988. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento; nell’assunto che si sarebbe venuta a creare una situazione in cui il progetto elaborato dai tecnici incaricati dalla ricorrente per l'ampliamento e miglioramento degli interventi di riassetto ambientale della cava “Parussini” ha già conseguito, da quasi due anni, un giudizio positivo in ordine alla sua compatibilità ambientale da parte di tutti i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento di V.I.A ma rimane allo stato inattuabile in quanto il Comune si ritiene vincolato alle esclusioni e prescrizioni dettate dal parere del Servizio Geologico, del cui parere si sarebbe già tenuto conto in sede di formulazione delle prescrizioni conclusive della procedura di VIA.
Si sostiene che il Servizio Geologico, pretendendo di incidere nei termini dianzi ricordati sul contenuto dell'art. 15 delle N.T.A. del Comune di Codroipo in relazione alla tutela delle acque sotterranee e alla coerenza paesaggistico ambientale con le aree contermini del Tagliamento, avrebbe esorbitato dalle competenze che la legge gli attribuiva, che sarebbero limitate alla vigilanza sulle costruzioni ai fini dell’osservanza delle disposizioni sismiche e sarebbe viziato per sviamento di potere.
2) Eccesso di potere per erroneità del presupposto, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione; nell’assunto che le prescrizioni imposte dal Servizio Geologico sarebbero del tutto infondate ed erronee.
Infatti, come risulterebbe dalla "Integrazioni alla Relazione Geologica" prodotta dalla ricorrente, attraverso la verifica dei dati freatimetrici riscontrati nel pozzo di controllo Pl, posto a monte dell'area di cava - dal novembre 2008 al luglio del 2009- il livello della falda si è mantenuto costantemente al di sopra della quota di scavo autorizzata, corrispondente a mt. 47 s.l.m. e la documentazione fotografica prodotta in atti dimostrerebbe che, anche successivamente al periodo preso in considerazione dalla relazione di cui sopra, e più precisamente tra gennaio e aprile del
2011, la cava è stata interessata da fenomeni di allagamento connessi appunto all' escursione del livello di falda oltre la quota di scavo autorizzata, sicchè le prescrizioni imposte dal Servizio Geologico risulterebbero irragionevoli perché la falda freatica è già emergente dal fondo di cava e lo stralcio di tale previsione mirava a prendere atto di una situazione di fatto già esistente.
Anche la seconda prescrizione, con la quale è stata disposta la esclusione della modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al punto (3) Zona Omogenea D4' che prevedono di inserire la possibilità, oltre che di riproporre i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi o aree boscate, anche di recuperare l'area a zona umida con un recupero naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all'insediamento e allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali (caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce), a motivo dell’asserita incompatibilità di tale previsione con le condizioni geologiche del territorio, “in presenza di una falda freatica caratterizzata da acqua in movimento e condizionata da oscillazioni stagionali dell'ordine di 10m" sarebbe anzitutto viziata da un erroneo presupposto in fatto, in quanto l'analisi dei dati piezometrici locali dimostrerebbero che, nell'ambito interessato dall'attività di escavazione, l'entità delle oscillazioni stagionali medie della falda è pari a 6.20 metri, e risulta quindi di molto inferiore a quanto indicato dal Servizio Geologico ed in linea con la normale escursione di falda dell'area circostante.
Viene inoltre ricordato che le problematiche connesse alle caratteristiche idrogeologiche dell'area ed alla loro compatibilità con gli interventi di ripristino proposti erano stati oggetto di un'analisi assai specifica e dettagliata nello studio di impatto ambientale approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 1852/2010, che riportava tra gli allegati il "Piano di Riassetto Ambientale" e lo "Studio Idrogeologico", che escludeva la presenza di elementi di rischio idrogeologico.
3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione (sotto altro profilo). Violazione dell'art. 63 bis, comma 15, della L.R. n. 5/2007; nell’assunto che la ricorrente aveva presentato delle osservazioni assai dettagliate contestando la fondatezza delle prescrizioni imposte dal Servizio Geologico e che anche l’ARPA aveva motivato le ragioni per le quali le prescrizioni del Servizio Geologico non potevano essere condivise sicchè il Servizio Geologico, a seguito della richiesta di riesame da parte del Comune di Codroipo, avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni contenute in tali contestazioni, a cui invece non avrebbe dato riscontro.
Si sono costituiti in giudizio la Regione FVG e il Comune di Codroipo controdeducendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva in primis il Collegio che l’art. 9 bis della l.r. 27/1988, nel disciplinare i contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici prevede, fra i documenti indispensabili per la loro formazione ”…un'apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile…” e il primo comma precisa che attraverso tali elaborati viene effettuato l’indispensabile “ studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in funzione dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico per i Comuni situati in zona sismica,”. Dal canto suo l’art. 10 prevede che il parere del servizio geologico”.. relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell'ambiente, sulla base dello studio di cui all'articolo 9-bis” e che ” Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico”. Le disposizioni testé citate sono state abrogate dall'art. 19 comma 1 lettera "b" della LR 16/2009, ma ai sensi dell'art. 20 comma 2 della medesima LR 16/2009 continuano a trovare applicazione fino a quando verrà adottato il regolamento regionale di cui all'art. 17 comma 2 della LR 16/09, non ancora emanato.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per chiarire che il parere del servizio geologico non deve limitarsi alla valutazione dei rischi sismici ( come emerge chiaramente proprio dalla stesso tenore del primo comma dell'art. 9 bis LR 27/1988, che chiarisce come "( ... ) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in funzione dei relativi rischi,ivi compreso quello sismico per i Comuni situati in zona sismica, viene effettuato attraverso la formulazione degli elaborati di cui ai commi 2, 3 e 4") e che ha natura obbligatoria e vincolante per il Comune in sede di formazione dello strumento urbanistico pianificatorio. Il che vuol dire, con riferimento alla fattispecie in esame, che, contrariamente a quanto asserito con il primo motivo di ricorso, non solo andava obbligatoriamente richiesto ma che andava anche necessariamente seguito e che ben poteva e doveva vagliare i rischi connessi alla situazione idraulica del territorio.
Del resto non va dimenticato che proprio la DGR 1852/2010, nel concludere favorevolmente la procedura di VIA, ha operato anche il coordinamento delle procedure autorizzatorie, necessarie per l'ampliamento della cava, con le valutazioni sugli impatti ambientali prodotti dall'opera e ha ritenuto di specificare espressamente, al punto B del dispositivo, che l’espresso giudizio di compatibilità con l’ambiente del progetto de quo non precostituiva diritti in capo al proponente, né implicava condizioni preordinate all’ottenimento di autorizzazioni , concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per la sua attuazione.
In altre parole, la delibera regionale, ancorchè abbia ritenuto che il progetto dell'opera, una volta realizzato secondo quanto era stato prospettato dal proponente avrebbe prodotto impatti accettabili ( sui quali comunque sarebbe stato necessario attivare un congruo sistema di monitoraggi, in special modo sull'andamento delle acque di falda e sul prelievo delle acque del canale Giavons (punti l, 7, 9 e 11 della lettera "A" del dispositivo)) non ha inteso avere contenuto sostitutivo, e nemmeno vincolante nell'esito, rispetto alle valutazioni di competenza di altre amministrazioni, incluse, ovviamente, quella del servizio geologico, al punto di precisare espressamente che venivano lasciate “impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico – amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso” ( pag. 5 , quart’ultimo paragrafo).
Pertanto il Comune di Codroipo ha doverosamente chiesto al Servizio geologico un parere ai sensi dell'art. 9 bis, comma 4, lettera I/c" e dell'art. 10 della LR 27/1988, dovendo adottare una variante allo strumento urbanistico con modifiche anche della relativa normativa tecnica, tanto più che tale parere non poteva limitarsi allo specifico progetto di cava della ricorrente ma doveva avere riguardo alle proposte modifiche normative con riferimento all'intera variante urbanistica comunale, dato che le previsioni recepite risultano interessare (e tutelare per evitare gli scavi sotto il livello di falda) tutte le aree D4 (attività estrattive in esercizio) e D4* (aree destinate alla lavorazione degli inerti e dei conglomerati cementizi bituminosi) preeesistenti e nuove del comune di Codroipo.
Un tanto risponde anche alle specifiche previsioni contenute nel Regolamento di esecuzione della L.R. 27/1998 (D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 164), il cui art. 4, disciplina il parere geologico, prevedendo espressamente che la relazione geologica consideri, tra l'altro, "posizione e caratteristiche della falda freatica" (lett. b) ed "indicazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni di erosione o di alluvionamento da parte di corsi d'acqua e di allagamenti per esondazione o emergenza della falda freatica" (lett. e).
Con un secondo motivo di ricorso si sostiene che la Parussini, è già da tempo interessata da fenomeni di allagamento del fondo dello scavo, perché la falda si è già alzata sopra il limite che il Servizio geologico ha indicato come limite oltre cui non si può scavare, per cui le ragioni addotte a supporto di tale prescrizione contrasterebbero con la situazione di fatto già esistente e mai contestata dal servizio. Trattasi di ragionamento assolutamente inaccoglibile, perchè va osservato che, come risulta dalla nota dell'Assessore all'Ambiente dd. 22.3.2004, prot. n. 11564 l'emersione della falda sotterranea, evento in sé assolutamente indesiderabile, è attualmente legato a eventi climatici eccezionali e di breve durata, mentre l'approfondimento delle escavazioni renderebbe permanente l'esposizione delle acque sotterranee, con tutti i rischi conseguenti. E’ quindi del tutto evidente che, anche a prescindere dalla situazione di fatto già talvolta verificatasi, il servizio geologico abbia valutato come pericoloso per l’equilibrio idrogeologico del territorio, il consolidamento di una situazione di rischio, con l’emersione definitiva della falda e creazione dei laghetti indicati nella proposta progettuale della ricorrente.
Riguardo alla prescrizione del Servizio geologico, che vieta di recuperare l'area di cava creando un ecosistema tipico delle "zone umide" si deve osservare che la normativa regionale (art. 11 comma 4 lettera "b" della LR 35/1986, tuttora in vigore in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'art. 2 comma 1 bis lettere "a" e "b" della LR 35/1986) prevede che "La sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, [viene] attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento" e prescrive pertanto che il ripristino ambientale dell'area di cava debba avvenire, per quanto possibile, tramite la ricostruzione di un paesaggio e di un ecosistema analoghi a quelli preesistenti alle escavazioni, e non attraverso la creazione di un ecosistema e di un paesaggio di tipo radicalmente diverso rispetto all'ambiente circostante.
Si deve anche riscontrare che i chiarimenti forniti dalla società Friulcave tramite il Comune di Codroipo, nell'ambito della procedura di rilascio del parere geologico n. 3/2011 non hanno fornito alla Direzione ambiente elementi per rivalutare i calcoli sull'andamento stagionale della falda, limitandosi ad asserire genericamente la contraddittorietà con i dati piezometrici locali.
Anche durante la procedura di valutazione di impatto ambientale risulta che le informazioni sull'oscillazione della falda, fornite da Friulcave, erano state oggetto di avviso contrario da parte del Servizio geologico con note dd. 3.2.2010, prot. n. 6810 e nota dd. 12.7.2010, prot. n. 43674 ed era stato segnalato da un lato il mancato approfondimento dell’impatto delle acque prelevate dal Giavons sulla falda e dall'altro, che le soluzioni progettuali volte a ridurre l'oscillazione della falda sembravano contraddette, sia dalle previsioni di attingere acqua dal lago da essa generato durante i periodi siccità, sia dalla constatazione che il bacino lacustre avrebbe consentito un forte ricambio di acqua.
Trattasi comunque di considerazioni di merito tecnico che non appaiono né contraddittorie né manifestamente illogiche e che pertanto sfuggono ai limiti del sindacato giurisdizionale.
Va comunque ricordato anche che la riscontrata interferenza tra la coltivazione di cava e la presenza d'acqua sul fondo cava a seguito dell'innalzamento della falda freatica in periodi di forti precipitazioni o in concomitanza con gli eventi di piena del fiume Tagliamento, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente risolta, come previsto dall'art. 3 del precedente decreto n 2870 del 02/12/2009 di proroga dell'autorizzazione.
Il parere reso dall'ARPA FVG in data 9 giugno 2011, su richiesta del Comune di Codroipo, non può infine valere ad inficiare la correttezza delle argomentazioni alla base del parere del Servizio Geologico, dati i diversi piani di lavoro e di valutazioni di tali soggetti.
Infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la nota del Servizio geologico dell'g febbraio 2012, impugnata, sarebbe carente di motivazione in relazione ai chiarimenti forniti da Friulcave e dalla stessa ARPA FVG.
Il procedimento di rilascio del parere geologico, ai sensi della LR 27/1988, si era infatti concluso con l'adozione del parere n. 3/2011 con nota del 21 gennaio 2011, sicchè la successiva determinazione comunale di richiedere e acquisire un parere dell'ARPA (nemmeno competente in materia) nonchè di richiedere al Servizio geologico, anche sulla scorta del parere medesimo, di riesaminare la posizione assunta, costituisce un'attività irrituale e non prevista dalla procedura di cui alla LR 27/1988.
Conseguentemente con la successiva inviata nota di riscontro dd. 8.2.2012 il Servizio geologico, in via meramente collaborativa, ha inteso soltanto ribadire la disponibilità a pronunciarsi su eventuali nuove varianti del PRGC, poiché su quella comunale n. 56 aveva già adempiuto a quanto di propria competenza.
Del tutto inconferente risulta poi il richiamo all'art. 63 bis, comma 15, della LR 5/2007, in quanto le previsioni della LR 27/1988 hanno chiara valenza di normativa speciale e il prescritto parere rilasciato dal Servizio geologico risulta vincolante con riferimento agli strumenti urbanistici adottati dal Consiglio comunale, per espressa previsione di cui all'art.10, comma 4 bis, LR 27/1988.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI VE GI (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
IA ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO