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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5543 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 18.6.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Taccone e dall'avv. Franco Maurizio
Vigilante, domiciliatari in Avellino, al Viale Italia n. 40; appellante
E
(C.F: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Bonito, domiciliataria in Napoli, alla via
Morgantini n. 3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2030/2024 emessa dal Tribunale di Avellino e depositata in data 29.11.2024, nel proc. di primo grado n.3365/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1 1.Con sentenza n. 2030/2024, pubblicata in data 29.11.2024, il Tribunale di Avellino ha revocato il decreto ingiuntivo n. 727/2018, chiesto ed ottenuto da Controparte_1 in danno della per l'importo di € 43.883,24 (oltre interessi
[...] Parte_1
e spese della procedura), derivante dalla fornitura di prodotti parafarmaceutici, ed ha condannato quest'ultima al pagamento della minor somma di € 7.645,01, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002; ha compensato per la metà tra le parti le spese di lite ed ha condannato l'opponente al pagamento in favore della opposta della residua metà, liquidata Parte_1 nell'importo di € 2.538,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nella sentenza, per quel che ancora rileva in questa fase di appello, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti apposta in calce al ricorso monitorio poiché la carente indicazione nel testo della procura - e nello stesso ricorso - del nominativo del legale rappresentante, era stata sanata dalla società creditrice nella prima difesa utile, ovverosia nella comparsa di costituzione e risposta, con il deposito di una nuova procura a firma del legale rappresentante della società, il cui nominativo corrispondeva a quello contenuto nella prodotta visura camerale.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto rituale impugnazione la affidata a n. 4 motivi (1. difetto di Parte_1 legittimazione processuale della società creditrice, odierna appellata;
2. inesistenza della procura alle liti;
3. nullità della sentenza per violazione dell'art. 190 cpc.: 4. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e malgoverno delle risultanze istruttorie).
L'appellante ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.; ha chiesto la riforma della gravata sentenza ed ha concluso come da atto di appello.
Con ricorso ex art. 351 co. 2 c.p.c. depositato in data 23.12.2024, l'appellante Pt_1 ha chiesto di assumere la decisione sulla sospensione della efficacia esecutiva della
[...] sentenza prima dell'udienza di comparizione. La inibitoria è stata concessa con provvedimento inaudita altera parte, reso dal Presidente il 30.12.2024, confermato con ordinanza del Collegio del 31.1.2025, emessa all'esito della instaurazione del contraddittorio cautelare.
L'appellata si è costituita anche nel merito, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
Il consigliere istruttore ha fissato dinanzi al Collegio l'udienza del 18.6.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 – bis c.p.c., assegnando all'appellante il termine fino a
25 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2 Precisate le conclusioni, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
2.Con il primo motivo la appellante ha sollevato in appello, per la prima Parte_1 volta, l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della società creditrice, odierna appellata.
Ricorda l'appellante che, in primo grado, fu eccepita la nullità della procura alle liti, apposta in calce al ricorso monitorio, carente del nominativo del l.r. della società opposta;
in sentenza, il vizio fu ritenuto sanato all'esito del deposito della nuova procura a firma del legale rappresentante della società, nominativo corrispondente a quello indicato nella visura camerale, sempre prodotta in primo grado. Denuncia l'appellante che la visura esaminata dal tribunale alla prima udienza, depositata all'atto della costituzione in giudizio in data 7.1.2019, recava la data del 28.5.2009 e che, all'esito dell'esame della visura camerale storica e aggiornata, depositata al momento dell'appello, era emersa una questione mai allegata e mai affrontata in primo grado, ovverosia che la società opposta era stata dichiarata fallita, unitamente al socio accomandatario , sottoscrittore della procura, Controparte_2 con sentenza resa dal Tribunale di Nola sin dal 21.1.2016 e, dunque, in data antecedente al deposito del ricorso monitorio (11.6.2018). Poiché il fallimento determinava la perdita della capacità processuale del fallito, vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la domanda proposta era da considerarsi inammissibile;
a tanto conseguiva, peraltro, la nullità degli atti emessi, travolgendo la resa sentenza di primo grado.
2.1-Il motivo è fondato e va accolto.
Occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla materia.
La Corte di Cass., nella sentenza resa a sezioni unite n. 11287/2023, ha esposto che l'art. 43 della legge fallimentare, rubricato “rapporti processuali” (r.d. 16.3.1942, n. 267) stabilisce che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore e che, di conseguenza, l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. Le eccezioni codificate nello stesso articolo prevedono che il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, o se l'intervento è previsto dalla legge.
Nello stesso senso dispone l'art. 143 (ugualmente rubricato “rapporti processuali”) del d. lgs. 12.1.2019 n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si tratta di una previsione correlata alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (art.42 l.fall.) e direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio;
essa si pone come applicazione
3 in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio solo le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno, non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
2.2- E' pacifico che il fallito mantiene la capacità processuale solo con riguardo alle posizioni estranee agli interessi e alle funzioni del concorso, come quelle di natura strettamente personale o, comunque, non incidenti sulla sorte dei creditori (l''effetto dello spossessamento non è totale;
cfr. in parte motiva la sent. cit.).
Ma anche per le questioni che incidono o che possono incidere sulla sorte dei creditori, ricorda la sentenza che da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il fallito mantiene la legittimazione ad agire e ad impugnare i provvedimenti incidenti sui rapporti patrimoniali appresi al fallimento, solo nel caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (cfr. Cass. 2021 n. 26506); inerzia che l'appellata invoca.
Le SS.UU., interrogandosi sul concetto di inerzia, argomentano che Il concetto di inerzia - per quanto etimologicamente e semanticamente chiaro ed univoco nell'indicare una condizione di assenza di azione, cioè di staticità, di immobilità e di quiete obiettivamente rilevabile – si presta in realtà ad importanti distinguo se trasposto nel mondo giuridico e processuale;
prosegue la Corte dando atto dell'esistenza di un orientamento che richiede l'inerzia pure e semplice del curatore a sostenere la legittimazione processuale sostitutiva del fallito, senza necessità di indagarne le cause, le giustificazioni e gli scopi, e di altre pronunce che ritengono, invece, di arricchire la fattispecie dell'inerzia di elementi ulteriori implicanti l'indagine sui motivi della inerzia, sulle ragioni che hanno indotto il curatore dall'astenersi dal giudizio, così passando da una nozione di inerzia semplice o essenziale ad una nozione
d'inerzia consapevole o qualificata o vestita che dir si voglia. La prima libera la capacità sostitutiva del fallito, la seconda la preclude.
Nel dirimere il contrasto, la Corte ritiene di dare rilevanza al comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia del curatore, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato, posto che il quid pluris sulla qualificazione dell'inerzia non appare sorretto da previsioni legislative, ma è solo frutto di una progressiva definizione giurisprudenziale della fattispecie legittimante dell'inerzia.
In definitiva, sostiene la Corte che l'inerzia rileva per il semplice fatto che il curatore non abbia fatto ricorso tout court alla tutela giurisdizionale.
4 2.3- La Corte passa poi all'esame della questione della rilevabilità del difetto di legittimazione: assoluto e, dunque, rilevabile anche d'ufficio dal giudice;
relativo e, quindi, rilevabile solo dal curatore.
La Corte, su tale specifico punto, ritiene che, in difetto di un'inerzia obiettivamente intesa…, il rapporto litigioso deve ritenersi ex lege acquisito al fallimento, così da rendere inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito;
il difetto di capacità processuale di quest'ultimo non rientra più nella sola disponibilità del curatore, assumendo piuttosto uno spessore ordinamentale, cioè assoluto, che va conseguentemente rilevato anche
d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
2.4- Così descritti i principi applicabili al caso in esame, va ulteriormente chiarito che, a parere di questo Collegio, la obiettiva inerzia cui fa riferimento la Corte, per poter essere accertata, presuppone che la curatela abbia a disposizione gli elementi conoscitivi necessari sulla condizione contabile del fallito (solo a questa ipotesi è riconducibile il pensiero della
Corte in base al quale l'inerzia rileva per il semplice fatto che il curatore non abbia fatto ricorso tout court alla tutela giurisdizionale).
Ciò non è accaduto nel caso in esame. Occorre riepilogare le vicende peculiari di questo giudizio:
-il fallito in primo grado non ha mai prospettato l'intervenuto fallimento e neppure di aver agito a causa della inerzia degli organi fallimentari;
-a fronte di un'eccezione di controparte di nullità della procura conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi, il fallito ha ritenuto di documentare, nell'anno 2019, la qualifica di legale rappresentante, depositando una visura camerale risalente all'anno 2009 che non poteva contenere l'annotazione del fallimento, intervenuto nell'anno 2016;
-all'udienza destinata alla discussione della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, il difensore della società già fallita ha dichiarato che, in primo grado, non era stato prospettato il fallimento della società in quanto il cliente, nel conferire mandato, non ne aveva dato alcuna notizia (cfr. verbale udienza del 22.1.2025);
-vero è che la società non risulta ancora cancellata dal registro delle imprese;
tuttavia, la partita IVA della società è stata cancellata in data 11.5.2021, come da interrogazione del portale dell'Agenzia delle entrate, documentata dall'appellante;
-l'appellante ha depositato corrispondenza intrattenuta con il curatore dalla quale emerge che un solo documento contabile era stato consegnato dal agli organi della CP_1 procedura (cfr. documentazione a corredo della istanza di sospensione).
5 E' evidente allora che, in assenza di documentazione contabile (nella sostanza del tutto carente), il curatore non era nella possibilità di conoscere la esistenza di eventuali pendenze utili alla procedura, al fine di avviare eventuali giudizi di recupero dei crediti, di talché non esiste nel caso di specie una inerzia intesa quale protratta inattività del curatore nell'agire.
Va poi evidenziato che la recente sentenza della Corte di Cass. 2025 n. 9010, oltre a richiamare la necessaria verifica di un disinteresse della curatela, ha anche ulteriormente specificato che l'onere di dimostrare tale condotta ricade sul fallito che, nel caso in esame, nessun elemento ha fornito.
Inconfigurabile ed indimostrata essendo l'inerzia nei termini richiesti dagli arresti della suprema corte sopra riportati, alla luce delle evenienze di fatto in questa sede riepilogate, il difetto di legittimazione del fallito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, sussiste e comporta la inammissibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio. Si ricorda che la capacità processuale (rectius legittimazione processuale o capacità di stare in giudizio) consiste nell'idoneità a proporre e ricevere validamente la domanda ed a compiere gli atti del processo;
è il riflesso della capacità di agire di diritto sostanziale (art. 2 c.c.). La legittimazione processuale deve preesistere alla proposizione della domanda e la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda stessa e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito.
Il primo motivo di appello va, dunque, accolto (assorbiti gli altri) e, in riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo va revocato e va dichiarata inammissibile la domanda di pagamento.
3.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata CP_1
e vanno poste a carico del legale rappresentante , in
[...] Controparte_2 proprio, che ha speso la indicata qualità, nonostante l'intervenuto fallimento della società (cfr.
Cass. 2019 n. 32728); tali spese sono liquidate in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n.
55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, in ragione dell'impegno difensivo prestato e del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01-52.000,00), nei valori medi:
-giudizio dinanzi al Tribunale, r.g. n.3365/2018: importo di € 1.701,00 per la fase di studio, di € 1.204,00 per la fase introduttiva, di € 1.806,00 per la trattazione ed istruttoria
(escussi anche testimoni) e di € 2.905,00 per la fase decisoria: totale € 6.806,00;
-per il presente grado: importo di € 2.058,00 per la fase di studio, di € 1.418,00 per la fase introduttiva, di € 1.522,5 per la trattazione (importo di € 3.045,00 abbattuto della metà,
6 non essendo stata svolta attività istruttoria) e di € 3.470,00 per la fase decisoria: totale €
8.468,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del primo motivo ed in riforma della sentenza n. 2030/2024, pubblicata il 29.11.2024, resa dal Tribunale di Avellino,
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 727/2018;
2. condanna , in proprio, al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 liquidate, quanto al primo grado, in € 6.806,00, oltre spese generali al 15% , iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado, in € 8.468,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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