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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36846/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36846/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. GESTRA MASSIMO Parte_1
Per ontumace Controparte_1
Per contumace CP_2 Controparte_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 36846/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36846/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GESTRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIAN GALEAZZO VISCONTI, 61 20066
MELZO presso il difensore avv. GESTRA MASSIMO
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IV_1
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 gennaio 2024
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. Parte_1 [...] e la chiedendone la conda Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti sul presupposto della responsabilità professionale dei convenuti
“…la Dott.ssa a far tempo dal 2009, ha conferito incarico alla Pt_1
società P. IV , con sede legale in 20129 Milano (MI), Controparte_1 P.IV_1 Contr piazza Emilia, 9, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche solo “ , e per essa al
Dott. , C.F. nato a [...], il giorno 10 Controparte_2 CodiceFiscale_3 febbraio (MI) anche solo “Dott. ), del CP_2 compimento dell'attività di elaborazione di dati, in materia fiscale e tributaria, inerente la tenuta della propria contabilità in modalità c.d. “semplificata”.
Si trattava, in sostanza, di attività assolutamente routinaria avente ad oggetto, tra le altre, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi annuali, la gestione della propria posizione previdenziale (tra cui il conteggio dei contributi da versare) e, infine, l'elaborazione dei dati riguardanti la gestione della partita IV di cui l'esponente era titolare in quanto, all'epoca dei fatti, svolgeva l'attività di agente di commercio: il tutto sulla base dei dati precisi forniti dalla stessa esponente, in prossimità delle varie scadenze fiscali.
I rapporti venivano intrattenuti dall'esponente direttamente con il citato Dott. con il quale CP_2 l'esponente Dott.ssa instaurava un corretto rapporto di natura fiduciari fidenziale, di Pt_1 fatto in via esclusiva, stante anche l'oggetto delle questioni trattate.
Il rapporto proseguiva dunque con piena fiducia da parte dell'esponente, ma iniziava ad incrinarsi allorché, nell'anno 2014, la dott.ssa riceveva le prime comunicazioni di vario contenuto Pt_1 provenienti da diversi Enti Impositori vvisi bonari, lettere di sollecito, richieste di chiarimenti e/o verifiche delle dichiarazioni fiscali presentate …) e, successivamente, alcune cartelle esattoriali.
La dott.ssa confidando in quel momento ancora pienamente nell'operato e nella Pt_1 professionalità del dott. (con il quale, lo ribadiamo, l'esponente intratteneva rapporti in via CP_2 pressoché esclusiva), tr va immediatamente le comunicazioni di volta in volta ricevute, ottenendo, dallo stesso, costanti rassicurazioni circa l'avvenuta definizione delle varie questioni (doc. 1).
Definizione che, in realtà, non si è mai verificata, come solo in seguito si è appreso …”
-la formale contestazione dei vari inadempimenti relativi alle obbligazioni assunte dai convenuti in base al mandato d'opera professionale ai medesimi conferito veniva quindi formulata con la lettera raccomandata del 24 ottobre 2018
-i convenuti non replicavano alle contestazioni rivolte nei loro confronti e rimanevano contumaci nel presente giudizio
-veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile sulla base della documentazione attorea
-il consulente giungeva alle seguenti conclusioni:
9.1) – Punto 1 del quesito
Con riferimento al punto 1 del quesito:
pagina3 di 7 «quale fosse il contenuto del mandato professionale conferito da al dott. Parte_1
e alla Controparte_2 Controparte_1
l'opinione dello scrivente è che, in assenza di un documento formale di incarico, risulta difficile individuare con precisione i contenuti del mandato conferito dall'attrice alle parti convenute, anche se, sulla base delle analisi effettuate sui documenti agli atti, è comunque possibile stabilire che la società Contr
ha svolto un'attività di consulenza ed assistenza contabile relativamente al periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2015;
si è occupata, nel corso dell'anno 2011, della pratica di apertura della partita IV e della relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese;
si è occupata della predisposizione e dell'invio delle Dichiarazioni dei Redditi (Modello Persone Fisiche) relativamente alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Per quanto riguarda invece il dott. è possibile stabilire che, a partire dal mese di ottobre 2013, si è CP_2 occupato di gestire alcuni aspetti relativi alla posizione NP della Pt_1
9.2) – Punto 2 del quesito
Con riferimento al punto 2 del quesito:
«se sussistano gli inadempimenti allegati dall'attrice con la lettera del 24 ottobre 2018 (doc.10 att.) e nell'atto di citazione, con particolare riferimento a quelli indicati al par.n.6 per gli anni 2011-2015, specificandone la natura e la gravità»
l'opinione dello scrivente è che, tra le 15 inadempienze lamentate da parte attrice e meglio dettagliate al precedente capitolo 6), si possa stabilire quanto segue:
Area NP: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda la tardiva iscrizione all'NP avvenuta con ben 4 anni di ritardo nonché la conseguente mancata percezione delle somme spettanti per la maternità (punti 1 e 2 della tabella nr. 3 a pagina 14) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravita “Alta”. Sono invece ininfluenti, o di gravità “Bassa”, le restanti tematiche sollevate (punti 3, 4, 5 e 6 della tabella nr. 3 pagina 14).
Area IV: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda il mancato pagamento dei versamenti periodici relativi all'IV (annualità 2012, 2013, 2014 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravita “Alta” (punto 7 della tabella nr. 4 a pagina 15) nonché quelli relativi alle incongruenze rilevate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2013 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Media” (punti 8 e 9 della tabella nr. 4 a pagina 15).
Area Comune: Confermare l'inadempimento verso l'ente impositore per la mancata presentazione della SCIA richiesta dalla normativa regionale per la quale lo scrivente ha attribuito una gravità “Alta” (punto 10 della tabella nr. 5 a pagina 16).
Area Riporti: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda le errate compensazioni riportate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2012) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Alta”(punto 13 della tabella nr. 6 a pagina 17) nonché per le errate compensazioni riportate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2014 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Media”(punto 14 della tabella nr. 6 a pagina 18). Sono invece ininfluenti, o di gravità “Bassa”, le restanti tematiche sollevate (punti 11 e 12 della tabella nr. 6 pagina 17).
Area IRAP: Non confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IRAP relativa agli anni dal 2011 al 2015. L'assoggettabilità di un lavoratore autonomo all'IRAP è, da molti anni, oggetto di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e pagina4 di 7 vi sono stati diversi aggiornamenti normativi in materia sino ad arrivare alla recente abrogazione dell'IRAP per i lavoratori autonomi. L'Agenzia delle Entrate non ha, peraltro, rilevato alcun inadempimento e gli anni dal 2011 al 2015 sono ormai prescritti.
9.3) – Punto 3 del quesito
Con riferimento al punto 3 del quesito:
«quali siano i danni patrimoniali subìti dall'attrice in diretta conseguenza degli inadempimenti accertati (in termini di sanzioni, maggiori somme pagate agli Enti creditori, mancata percezione di somme, ecc.), indicandone il relativo ammontare alla data della redazione della consulenza»
l'opinione dello scrivente è che il danno patrimoniale subìto dall'attrice in diretta conseguenza degli inadempimenti accertati ammonti, alla data odierna, complessivamente all'importo di euro 25.860,06 di cui:
euro 4.094,16 imputabili alle parti convenute nell'ipotesi in cui si ritenga che i convenuti non abbiano avuto un incarico dalla sig. di seguire anche, a Pt_1 partire dall'anno 2011, l'iscrizione della stessa presso l'NP (Caso A cui è giunto lo scrivente sulla base della documentazione agli atti);
euro 17.478,34 imputabili alle parti convenute nell'ipotesi in cui si ritenga che i convenuti abbiano avuto un incarico dalla sig. di seguire anche, a partire dall'anno 2011, l'iscrizione della stessa Pt_1 presso l'NP (Caso B sostenuto da parte attrice).
Il tutto come meglio riportato nella tabella che segue:
Tabella nr. 13
Area
Caso A Caso B
NP 8.348,46 0,00 8.348,46 (Contributi)
NP 5.035,72 0,00 5.035,72 (Maternità)
NP (Errori) 51,42 51,42 51,42
IV 7.021,47 2.745,06 2.745,06
Comune 4.105,31 0,00 0,00
Riporti 1.297,68 1.297,68 1.297,68
IRAP 0,00 0,00 0,00
TOTALE 25.860,06 4.094,16 17.478,34
-la seconda colonna attiene all'entità del danno, la terza (Caso A) ai danni imputabili ai convenuti e la quarta (Caso B) ai maggiori danni imputabili ai convenuti nelle ipotesi sopra prospettate dal perito d'ufficio
-ciò premesso, non è stato prodotto un mandato formale ai convenuti (lettera d'incarico, ecc.) attestante la natura e l'estensione dell'incarico professionale
-peraltro, il conferimento ai medesimi delle attività indicate dal consulente d'ufficio -- e, cioè, anche di quelle ipotizzate in via di mero subordine nella relazione peritale -- emerge, in termini di sufficiente certezza e univocità, sia dalla documentazione prodotta dall'attrice sia dal tenore della corrispondenza pagina5 di 7 email a suo tempo intercorsa tra la mandante e il dott. , anche in qualità Controparte_2 di legale rappresentante della Controparte_4
-tanto emerge, ad esempio, sulla base del richiamo alle pretese creditorie dell'NP richiamate espressamente dall'attrice nella mail del 20 aprile 2015
-infine, è dirimente la circostanza della mancata comparizione del dott. , Controparte_2 in proprio e quale legale della per re Controparte_4 ordine alla natura e al contenuto dell'incarico professionale conferito dall'attrice (cfr. memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-in base alle superiori circostanze relative all'effettiva estensione del mandato professionale, il danno patrimoniale complessivamente subito dalla dott.ssa corrisponde ai maggiori Parte_1 importi analiticamente indicati dal consulente d'ufficio in relazione al Caso B
-a fronte della sussistenza dell'incarico professionale e degli specifici inadempimenti individuati dall'ausiliario del Tribunale in relazione alle annualità in cui l'incarico avrebbe dovuto essere espletato, era onere dei convenuti allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della responsabilità contrattuale ad essi contestata
-invece, rimanendo contumaci, gli interessati non hanno in alcun modo dimostrato l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto o, in alternativa, la riconducibilità dei loro inadempimenti a cause sopravvenute ai medesimi non imputabili
-in conclusione, sulla base del materiale documentale fornito dall'attrice e delle analitiche valutazioni del consulente d'ufficio, fondate su argomentazioni puntuali, esaustive e prive di vizi logici, è possibile ravvisare la responsabilità professionale dei medesimi
-infatti, l'esatto adempimento delle prestazioni professionali non avrebbe comportato gli esborsi subiti dalla contribuente a vario titolo, anche in considerazione della colpevole perdurante inerzia dei convenuti a seguito delle varie definizioni agevolate introdotte dalla normativa sopravvenuta in pendenza del rapporto professionale (par.
7.6 della CTU)
-i convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice e pari a € 17.478,34
-questa somma va poi maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-le spese processuali -- ivi comprese quelle della CTU liquidate in corso di causa -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., e accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti, così dispone:
1) condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice pari a € 17.478,34
2) la somma di cui al capo a) va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo pagina6 di 7 3) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.595,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle della CTU liquidate in corso di causa) ed € 5.077,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IV se dovuta.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36846/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. GESTRA MASSIMO Parte_1
Per ontumace Controparte_1
Per contumace CP_2 Controparte_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 36846/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36846/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GESTRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIAN GALEAZZO VISCONTI, 61 20066
MELZO presso il difensore avv. GESTRA MASSIMO
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IV_1
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 gennaio 2024
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. Parte_1 [...] e la chiedendone la conda Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti sul presupposto della responsabilità professionale dei convenuti
“…la Dott.ssa a far tempo dal 2009, ha conferito incarico alla Pt_1
società P. IV , con sede legale in 20129 Milano (MI), Controparte_1 P.IV_1 Contr piazza Emilia, 9, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche solo “ , e per essa al
Dott. , C.F. nato a [...], il giorno 10 Controparte_2 CodiceFiscale_3 febbraio (MI) anche solo “Dott. ), del CP_2 compimento dell'attività di elaborazione di dati, in materia fiscale e tributaria, inerente la tenuta della propria contabilità in modalità c.d. “semplificata”.
Si trattava, in sostanza, di attività assolutamente routinaria avente ad oggetto, tra le altre, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi annuali, la gestione della propria posizione previdenziale (tra cui il conteggio dei contributi da versare) e, infine, l'elaborazione dei dati riguardanti la gestione della partita IV di cui l'esponente era titolare in quanto, all'epoca dei fatti, svolgeva l'attività di agente di commercio: il tutto sulla base dei dati precisi forniti dalla stessa esponente, in prossimità delle varie scadenze fiscali.
I rapporti venivano intrattenuti dall'esponente direttamente con il citato Dott. con il quale CP_2 l'esponente Dott.ssa instaurava un corretto rapporto di natura fiduciari fidenziale, di Pt_1 fatto in via esclusiva, stante anche l'oggetto delle questioni trattate.
Il rapporto proseguiva dunque con piena fiducia da parte dell'esponente, ma iniziava ad incrinarsi allorché, nell'anno 2014, la dott.ssa riceveva le prime comunicazioni di vario contenuto Pt_1 provenienti da diversi Enti Impositori vvisi bonari, lettere di sollecito, richieste di chiarimenti e/o verifiche delle dichiarazioni fiscali presentate …) e, successivamente, alcune cartelle esattoriali.
La dott.ssa confidando in quel momento ancora pienamente nell'operato e nella Pt_1 professionalità del dott. (con il quale, lo ribadiamo, l'esponente intratteneva rapporti in via CP_2 pressoché esclusiva), tr va immediatamente le comunicazioni di volta in volta ricevute, ottenendo, dallo stesso, costanti rassicurazioni circa l'avvenuta definizione delle varie questioni (doc. 1).
Definizione che, in realtà, non si è mai verificata, come solo in seguito si è appreso …”
-la formale contestazione dei vari inadempimenti relativi alle obbligazioni assunte dai convenuti in base al mandato d'opera professionale ai medesimi conferito veniva quindi formulata con la lettera raccomandata del 24 ottobre 2018
-i convenuti non replicavano alle contestazioni rivolte nei loro confronti e rimanevano contumaci nel presente giudizio
-veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile sulla base della documentazione attorea
-il consulente giungeva alle seguenti conclusioni:
9.1) – Punto 1 del quesito
Con riferimento al punto 1 del quesito:
pagina3 di 7 «quale fosse il contenuto del mandato professionale conferito da al dott. Parte_1
e alla Controparte_2 Controparte_1
l'opinione dello scrivente è che, in assenza di un documento formale di incarico, risulta difficile individuare con precisione i contenuti del mandato conferito dall'attrice alle parti convenute, anche se, sulla base delle analisi effettuate sui documenti agli atti, è comunque possibile stabilire che la società Contr
ha svolto un'attività di consulenza ed assistenza contabile relativamente al periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2015;
si è occupata, nel corso dell'anno 2011, della pratica di apertura della partita IV e della relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese;
si è occupata della predisposizione e dell'invio delle Dichiarazioni dei Redditi (Modello Persone Fisiche) relativamente alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Per quanto riguarda invece il dott. è possibile stabilire che, a partire dal mese di ottobre 2013, si è CP_2 occupato di gestire alcuni aspetti relativi alla posizione NP della Pt_1
9.2) – Punto 2 del quesito
Con riferimento al punto 2 del quesito:
«se sussistano gli inadempimenti allegati dall'attrice con la lettera del 24 ottobre 2018 (doc.10 att.) e nell'atto di citazione, con particolare riferimento a quelli indicati al par.n.6 per gli anni 2011-2015, specificandone la natura e la gravità»
l'opinione dello scrivente è che, tra le 15 inadempienze lamentate da parte attrice e meglio dettagliate al precedente capitolo 6), si possa stabilire quanto segue:
Area NP: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda la tardiva iscrizione all'NP avvenuta con ben 4 anni di ritardo nonché la conseguente mancata percezione delle somme spettanti per la maternità (punti 1 e 2 della tabella nr. 3 a pagina 14) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravita “Alta”. Sono invece ininfluenti, o di gravità “Bassa”, le restanti tematiche sollevate (punti 3, 4, 5 e 6 della tabella nr. 3 pagina 14).
Area IV: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda il mancato pagamento dei versamenti periodici relativi all'IV (annualità 2012, 2013, 2014 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravita “Alta” (punto 7 della tabella nr. 4 a pagina 15) nonché quelli relativi alle incongruenze rilevate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2013 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Media” (punti 8 e 9 della tabella nr. 4 a pagina 15).
Area Comune: Confermare l'inadempimento verso l'ente impositore per la mancata presentazione della SCIA richiesta dalla normativa regionale per la quale lo scrivente ha attribuito una gravità “Alta” (punto 10 della tabella nr. 5 a pagina 16).
Area Riporti: Confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda le errate compensazioni riportate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2012) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Alta”(punto 13 della tabella nr. 6 a pagina 17) nonché per le errate compensazioni riportate nella dichiarazione dei redditi (annualità 2014 e 2015) per le quali lo scrivente ha attribuito una gravità “Media”(punto 14 della tabella nr. 6 a pagina 18). Sono invece ininfluenti, o di gravità “Bassa”, le restanti tematiche sollevate (punti 11 e 12 della tabella nr. 6 pagina 17).
Area IRAP: Non confermare gli inadempimenti verso l'ente impositore per quanto riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IRAP relativa agli anni dal 2011 al 2015. L'assoggettabilità di un lavoratore autonomo all'IRAP è, da molti anni, oggetto di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e pagina4 di 7 vi sono stati diversi aggiornamenti normativi in materia sino ad arrivare alla recente abrogazione dell'IRAP per i lavoratori autonomi. L'Agenzia delle Entrate non ha, peraltro, rilevato alcun inadempimento e gli anni dal 2011 al 2015 sono ormai prescritti.
9.3) – Punto 3 del quesito
Con riferimento al punto 3 del quesito:
«quali siano i danni patrimoniali subìti dall'attrice in diretta conseguenza degli inadempimenti accertati (in termini di sanzioni, maggiori somme pagate agli Enti creditori, mancata percezione di somme, ecc.), indicandone il relativo ammontare alla data della redazione della consulenza»
l'opinione dello scrivente è che il danno patrimoniale subìto dall'attrice in diretta conseguenza degli inadempimenti accertati ammonti, alla data odierna, complessivamente all'importo di euro 25.860,06 di cui:
euro 4.094,16 imputabili alle parti convenute nell'ipotesi in cui si ritenga che i convenuti non abbiano avuto un incarico dalla sig. di seguire anche, a Pt_1 partire dall'anno 2011, l'iscrizione della stessa presso l'NP (Caso A cui è giunto lo scrivente sulla base della documentazione agli atti);
euro 17.478,34 imputabili alle parti convenute nell'ipotesi in cui si ritenga che i convenuti abbiano avuto un incarico dalla sig. di seguire anche, a partire dall'anno 2011, l'iscrizione della stessa Pt_1 presso l'NP (Caso B sostenuto da parte attrice).
Il tutto come meglio riportato nella tabella che segue:
Tabella nr. 13
Area
Caso A Caso B
NP 8.348,46 0,00 8.348,46 (Contributi)
NP 5.035,72 0,00 5.035,72 (Maternità)
NP (Errori) 51,42 51,42 51,42
IV 7.021,47 2.745,06 2.745,06
Comune 4.105,31 0,00 0,00
Riporti 1.297,68 1.297,68 1.297,68
IRAP 0,00 0,00 0,00
TOTALE 25.860,06 4.094,16 17.478,34
-la seconda colonna attiene all'entità del danno, la terza (Caso A) ai danni imputabili ai convenuti e la quarta (Caso B) ai maggiori danni imputabili ai convenuti nelle ipotesi sopra prospettate dal perito d'ufficio
-ciò premesso, non è stato prodotto un mandato formale ai convenuti (lettera d'incarico, ecc.) attestante la natura e l'estensione dell'incarico professionale
-peraltro, il conferimento ai medesimi delle attività indicate dal consulente d'ufficio -- e, cioè, anche di quelle ipotizzate in via di mero subordine nella relazione peritale -- emerge, in termini di sufficiente certezza e univocità, sia dalla documentazione prodotta dall'attrice sia dal tenore della corrispondenza pagina5 di 7 email a suo tempo intercorsa tra la mandante e il dott. , anche in qualità Controparte_2 di legale rappresentante della Controparte_4
-tanto emerge, ad esempio, sulla base del richiamo alle pretese creditorie dell'NP richiamate espressamente dall'attrice nella mail del 20 aprile 2015
-infine, è dirimente la circostanza della mancata comparizione del dott. , Controparte_2 in proprio e quale legale della per re Controparte_4 ordine alla natura e al contenuto dell'incarico professionale conferito dall'attrice (cfr. memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-in base alle superiori circostanze relative all'effettiva estensione del mandato professionale, il danno patrimoniale complessivamente subito dalla dott.ssa corrisponde ai maggiori Parte_1 importi analiticamente indicati dal consulente d'ufficio in relazione al Caso B
-a fronte della sussistenza dell'incarico professionale e degli specifici inadempimenti individuati dall'ausiliario del Tribunale in relazione alle annualità in cui l'incarico avrebbe dovuto essere espletato, era onere dei convenuti allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della responsabilità contrattuale ad essi contestata
-invece, rimanendo contumaci, gli interessati non hanno in alcun modo dimostrato l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto o, in alternativa, la riconducibilità dei loro inadempimenti a cause sopravvenute ai medesimi non imputabili
-in conclusione, sulla base del materiale documentale fornito dall'attrice e delle analitiche valutazioni del consulente d'ufficio, fondate su argomentazioni puntuali, esaustive e prive di vizi logici, è possibile ravvisare la responsabilità professionale dei medesimi
-infatti, l'esatto adempimento delle prestazioni professionali non avrebbe comportato gli esborsi subiti dalla contribuente a vario titolo, anche in considerazione della colpevole perdurante inerzia dei convenuti a seguito delle varie definizioni agevolate introdotte dalla normativa sopravvenuta in pendenza del rapporto professionale (par.
7.6 della CTU)
-i convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice e pari a € 17.478,34
-questa somma va poi maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-le spese processuali -- ivi comprese quelle della CTU liquidate in corso di causa -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., e accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti, così dispone:
1) condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice pari a € 17.478,34
2) la somma di cui al capo a) va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo pagina6 di 7 3) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.595,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle della CTU liquidate in corso di causa) ed € 5.077,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IV se dovuta.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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