Versione
26 febbraio 2000
26 febbraio 2000
Art. 2. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Nota all' art. 2:
- La legge 3 febbraio 1982, n. 35 , recante: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1982.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Nota all' art. 2:
- La legge 3 febbraio 1982, n. 35 , recante: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1982.
Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2019, n. 2409Provvedimento: […] d) inoltre l'art. 2 della legge regionale n. 15/2000, nel favorire il recupero abitativo di sottotetti esistenti, definisce il sottotetto come “il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura”;Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- autorizzazione edilizia in sanatoria·
- silenzio amministrativo·
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- annullamento autorizzazione edilizia·
- art. 117 d.lgs. 104/2010·
- sanzione pecuniaria·
- art. 33 DPR 380/2001·
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- art. 31 d.lgs. 104/2010·
- doppio grado di giudizio