Articolo 2 della Legge 3 febbraio 2000, n. 15
Articolo 1Articolo 3
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26 febbraio 2000
Art. 2. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Nota all' art. 2:
- La legge 3 febbraio 1982, n. 35 , recante: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1982.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2000
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