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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1153 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Marco Chirizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Lucido (Cs) alla via
Strada “H” Trav. “B” n. 9, come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 25.07.2018 e determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 198 del 12.07.2018 depositata in atti;
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., partita iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano al Largo Augusto n. 1A, angolo via Verziere n. 13, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Davide Arnaldi come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 15.07.2018, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/2018, emesso dal Tribunale di Paola il
24.04.2018 e notificato il 5.06.2018, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 631.669,54, quale CP_1 corrispettivo di somministrazione di energia elettrica come da fatture emesse negli anni 2011,
2012, 2013 e 2014, oltre interessi di mora come richiesti e spese procedurali (liquidate nel complessivo importo di euro 6.311,00, oltre accessori come per legge). Nel contestare la fondatezza del credito ingiunto ha rilevato: - la nullità del contratto di somministrazione di energia
1 elettrica, poiché privi della necessaria sottoscrizione;
- l'infondatezza della medesima pretesa creditoria per violazione dell'art. 2697 c.c. da coordinare con l'art. 24, comma 2, Cost., atteso l'omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società ingiungente, non avendo la stessa né allegato, né provato l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, stante l'insufficienza a tal fine delle fatture prodotte in sede monitoria, in quanto non idonee a provare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvenuta erogazione delle forniture e, in caso di contestazioni, i consumi effettivi di energia elettrica e il corretto funzionamento del sistema di rilevazione degli stessi (ovvero del contatore), anche in considerazione del fatto che CP_2 in diverse occasioni aveva sostituito, di propria iniziativa, i contatori, senza consentire allo
[...] stesso ente la loro verifica tecnica;
- la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. del diritto della società opposta di riscuotere le somme indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo impugnato;
- l'insussistenza, inesistenza e pretestuosità del credito in questione, avendo già pagato gran parte delle somme indicate nelle fatture sottese al decreto monitorio oggetto di opposizione. Pertanto, il , in persona del Sindaco p.t., ha chiesto Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo n. 205/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.04.2018, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, ritualmente depositata il 12.09.2019, si è costituita in giudizio CP_1
in persona del legale rappresentante p.t.. La stessa, premettendo di aver agito in sede
[...] monitoria quale cessionaria del credito ingiunto per averlo acquistato da con Controparte_2 tre distinti atti di cessione del 22.11.2013, 29.09.2014 e 22.12.2014, nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che l'ente opponente e la cedente hanno concluso Controparte_2 un contratto di fornitura di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto energia elettrica in forza della sottoscrizione da parte del primo di “moduli di richiesta di fornitura/adesione” alle condizioni contrattuali predisposte dalla suddetta società secondo lo schema di cui agli artt. 1341
e 1342 c.c., sicché con la sottoscrizione di tali moduli si è avuto il perfezionamento del contratto.
Tanto, comunque, non senza rilevare che, nella denegata ipotesi in cui non si fosse ritenuto valido il contratto di somministrazione di energia elettrica intervenuto tra le parti, sussisterebbero gli estremi per la condanna del a pagare la somma ingiunta ex art. Parte_1
2041 c.c. per indebito arricchimento, avendo in ogni caso usufruito dell'erogazione di energia.
Ha, poi, dedotto di aver debitamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, stante la produzione già in sede monitoria, a dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria azionata, dei contratti di cessione dei crediti, del contratto di somministrazione, delle fatture, dell'estratto conto corrente e dell'estratto autentico della società cedente. Ciò, in ogni caso, a fronte di contestazioni dell'ente opponente circa la non corrispondenza dei consumi riportati nelle fatture prodotte a quelli reali risoltesi in mere asserzioni non corroborate da alcun riscontro probatorio, né mai precedentemente prospettate e comunicate al gestore del servizio. Infine, in
2 merito all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, ha dedotto che già la cedente
[...] nelle date del 4.09.2013 e 23.10.2013 e, successivamente, essa stessa, quale CP_2 cessionaria del credito, il 9.01.2015 hanno inviato diffide a adempiere al opponente, così Pt_1 interrompendo il termine prescrizionale;
nonché, circa l'asserito avvenuto pagamento delle fatture azionate, ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia prova fornita al riguardo dalla controparte.
Pertanto, in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., nel merito, in via principale, di rigettare l'avversa opposizione, con la conferma del decreto impugnato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca di tale decreto, di accertare il credito da essa vantato nei confronti del e, per l'effetto, di Parte_1 condannare tale ente al pagamento in suo favore della somma di euro 631.669,54 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, oltre interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta non validità della fonte del rapporto intercorso tra l'ente opponente e la cedente di Controparte_2 condannare il medesimo ente ex art. 2041 c.c. al pagamento in suo favore della somma di euro
631.669,54 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, oltre interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Disattesa, alla prima udienza di comparizione tenuta il 3.10.2019, l'istanza con cui CP_1 ha chiesto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto, nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria (stante la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del Sindaco p.t. del opponente chiesto Pt_1 dalla società opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in ogni caso non specificamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni). Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.03.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dal , in persona Parte_1 del Sindaco p.t., è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, considerato l'oggetto del contendere, è opportuno rilevare che, come noto, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi,
3 deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la verifica della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata
(cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n.
6663/2002). Il giudice dell'opposizione è, quindi, investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione e, anche qualora riconosca la parziale fondatezza dello stesso, deve, comunque, revocare in toto il decreto impugnato, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi dovuti a tale originario decreto.
Altresì, è pacifico che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per ottenere la risoluzione contrattuale, l'adempimento dell'altrui prestazione o il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto, invece, a fronte dell'assolvimento di detti oneri posti a carico della controparte, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento della sua prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826, nonché, con riguardo all'applicazione di detti principi anche nel caso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ. sez. I del
2.09.2024 n. 23479).
Inoltre, anche alla luce delle contestazioni mosse dal opponente in ordine alla validità Pt_1 del contratto di somministrazione di energia elettrica posto a base del credito ingiunto, deve osservarsi (trattandosi, in ogni caso, di una questione rilevabile d'ufficio) che, in virtù del principio “formalistico” che disciplina la conclusione di contratti da parte della pubblica amministrazione, i contratti stipulati iure privatorum dalla pubblica amministrazione e, in genere, dagli enti pubblici richiedono sempre la forma scritta ad substantiam, non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI ord. del 9.4.2021 n.
9491, nonché, analogamente, Cass. civ. n. 12316/2015, secondo cui “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della
4 Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con
l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”). Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, obbligatoriamente prevista per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, è richiesta la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 17 del r.d. n. 2440/1923 per i contratti stipulati con imprese commerciali (cfr. in proposito, ex multis, Cass. civ. sez. I ord. del 27.10.2017 n.
25631, secondo cui “Il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923”). Inoltre, in tema di contratti conclusi con la pubblica amministrazione, la stipula in forma scritta è richiesta, a pena di nullità, non solo ai fini dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI del 23.02.2022 n. 5996, secondo cui “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni”). La necessità della forma scritta è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche con riguardo alla necessaria copertura finanziaria (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. del
9.08.2018 n. 20684).
Dunque, la società opposta (al fine di assolvere l'onere posto a suo carico) avrebbe dovuto dare prova della fonte negoziale (mediante la stipula di contratti richiedenti la forma scritta ad
5 substantiam nei termini sopra esplicitati) del diritto di credito azionato in sede monitoria. A nulla valendo le fatture prodotte o altri mezzi di prova diversi da quella documentale (cfr. in proposito, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 28.12.2021 n. 41790, secondo cui “Il rispetto del requisito della forma scritta può risultare solo da una scrittura privata recante le sottoscrizioni delle parti dell'accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi, ma non possono indubbiamente mancare). Ne segue l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo e la non surrogabilità in giudizio dell'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte. Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”).
Tanto premesso, secondo quanto si evince dal ricorso monitorio e dal compendio documentale in atti, il credito oggetto di ingiunzione si riferisce a fatture emesse dal 19.11.2011 al 9.12.2014 per somministrazioni di energia elettrica effettuate nel novembre 2008 (oltre una fattura di conguaglio per l'intero anno 2008), nelle intere annualità 2009 e 2010, nei primi cinque mesi del 2011 e da ottobre 2012. Tuttavia, sono state prodotte solo le fatture emesse sino al 14.02.2013 per consumi relativi a gennaio 2013, mentre, come detto, quelle azionate in sede monitoria sarebbero state emesse (secondo quanto indicato nel relativo ricorso) per tutto l'anno 2013, oltre che da maggio
2014 a dicembre 2014 (cfr. l'allegato n. 3 prodotto in sede monitorio e nel presente giudizio).
Inoltre, sono stati depositati (già nel procedimento monitorio con l'allegato n. 2 e in questa sede) solo contratti stipulati dall'ente opponente con (originaria titolare del credito Controparte_2 di cui si discute), mediante la sottoscrizione di moduli di adesione predisposti da tale società, il
25.10.2012 e 24.10.2007 (in particolare, quest'ultima data si riferisce al solo contratto recante il codice 004091603 relativo al POD/ID Presa 78338018021551). Ebbene, si riferiscono a somministrazioni di energia elettrica successive al 25.10.2012 (per le quali è stata offerta prova scritta dei relativi contratti), le (sole) seguenti fatture (debitamente prodotte): la n. 2339939349 del 12.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 626,61; la n.
2339939352 del 12.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 329,16; la n. 2339939353 del 12.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro
6 1.368,04; la n. 2339978828 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 249,74; la n. 2340043340 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 2.380,07; la n. 2340045619 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre
2012, di euro 273,06; la n. 2340045620 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 184,68; la n. 2340045621 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 195,51; la n. 2340045623 del 14.12.2012, relativa a forniture effettuate nel novembre 2012, di euro 188,53; la n. 2405045005 del 12.02.2013, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 5.712,05; la n. 2405483273 del 13.02.2013, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 134,78; la n. 2405483275 del 13.02.2013, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 110,04; la n. 2405483276 del 13.02.2013, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 338,39; la n. 2405483277 del 13.02.201, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 452,23; la n. 2405934974 del 14.02.2013, relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 2.639,22; la n. 2405939921 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 375,18; la n. 2405961430 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 358,93; la n. 2405961431 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 249,36; la n. 2405961432 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 200,53; la n. 2405961433 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 445,74; la n. 2405961434 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 237,58; la n. 2405961435 del 14.02.2013,
relativa a forniture effettuate nel gennaio 2013, di euro 200,69. Inoltre, tutti i crediti riguardanti le fatture sinora elencate, pari ad importo complessivo di euro 17.250,12, risultano ceduti a
[...] da mediante i contratti depositati già in sede monitoria, oltre CP_1 Controparte_2 che nel presente giudizio (cfr. i contratti di cessione del 22.11.2013, 29.09.2014 e 22.12.2014 di cui all'allegato n. 1, l'estratto conto corrente di cui all'allegato n. 4 e l'estratto autentico cedente di cui all'allegato n. 5). Invece, non può tenersi conto della fattura n. 2403324194 del 29.01.2013, relativa a forniture rese nell'intero mese di ottobre 2012, di euro 1.299,67, in quanto i contratti prodotti recano, come detto, la data del 25.10.2012, sicché potrebbero tenersi in considerazione
(stante la prova del titolo negoziale) solo le somministrazioni di energia successive a tale data, di cui, tuttavia, non è possibile desumere e quantificare l'importo. Con riguardo, poi, al contratto recante la data del 24.10.2007, l'unica fattura (tra quelle prodotte) nella quale è riportato il
POD/ID presa 78338018021551 indicato nel medesimo contratto è quella n. 2340235619 del
30.12.2012 emessa per conguaglio annuale da gennaio a dicembre 2008, per un importo di euro
540,76.
Né, giova precisare, a fronte delle lacune probatorie evidenziate, potrebbe rilevare l'eventuale applicabilità del regime di salvaguardia (cui la società opposta, comunque, non ha fatto alcun riferimento). Infatti, la specialità del dettato normativo che prevede detto regime non può, in ogni caso, derogare un'altra normativa, parimenti speciale, quale è quella in tema di contrattazione
7 pubblica. Invero, poiché tale regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un ente pubblico) è necessario distinguere il piano dell'accesso (regolato dalla legge del 3.08.2007 n. 125) da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali richiesti per i contratti pubblici, previsti a garanzia dell'interesse collettivo. In altri termini, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma, come per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato, che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 21477/2013). E, comunque, a parte la necessità di un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile la mancanza di prova circa gli adempimenti di cui all'art. 191 T.U.E.L. con riguardo alla copertura finanziaria (cd. impegno di spesa) (cfr. in proposito, tra le altre, Cass. civ. n. 33768/2019). Tanto, a pena dell'assunzione delle relative obbligazioni in capo all'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente locale responsabile della violazione (cfr. al riguardo Cass. civ. ord. n. 9364/2023 in motivazione, nonché, ex multis,
Cass. civ. n. 19090/2009). Così come, giova precisare (vista la domanda subordinata ex art. 2041
c.c. proposta dalla società opposta) che l'astratta possibilità di esperire un'azione nei confronti di detti soggetti escluderebbe la proponibilità di un'azione di ingiustificato arricchimento avverso l'ente locale, stante la sussidiarietà di tale azione ai sensi dell'art. 2042 c.c. (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 11067/2003, Cass. civ. n. 11854/2007 e Cass. civ. n. 12880/2010).
Dunque, alla luce della documentazione prodotta, la società opposta (a tanto onerata) ha fornito prova di un credito pari complessivamente ad euro 17.250,12 per le somministrazioni di energia elettrica successive al 25.10.2012, nonché di quello di euro 540,76 per la fornitura di energia relativa al POD/ID presa 78338018021551 indicato nel contratto del 24.10.2007.
A fronte di ciò, non può, comunque, essere accolta per le somministrazioni di energia elettrica prive di riscontri probatori la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. spiegata dalla società opposta in via subordinata.
Come noto, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile solo ove la diversa azione (sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su una clausola generale) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del
13.03.2024 n. 6735). Invero, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un
8 altro collegati da un nesso di causalità) per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti, ovvero la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico) idoneo a far valere il diritto di credito e l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro. Dunque, presupposto indispensabile per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza (accertabile anche d'ufficio) di un'azione tipica, tale dovendo intendersi quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Comunque, l'azione di indebito arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto nel caso in cui quest'ultima venga rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non allorquando sia stata proposta una domanda ordinaria fondata su un titolo contrattuale senza offrire (come nel caso di specie) prove sufficienti all'accoglimento della stessa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. dell'11.05.2022 n. 14944, secondo cui “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”, nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. del 14.5.2018 n. 11682). Pertanto, al mancato adempimento degli oneri probatori posti a carico della società opposta consegue l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata rispetto a quella principale fondata su un titolo contrattuale di cui non è stata offerta alcuna prova. Tanto, peraltro, non senza evidenziare che, in riferimento alle forniture non supportate dalla prova di un valido titolo negoziale, comunque, non si sarebbe potuta liquidare un'indennità ex art. 2041 c.c. corrispondente alle somme indicate nelle fatture prodotte in atti. È, infatti, noto che “L'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito” (cfr. Cass. civ. sez. II dell'8.09.2021 n. 24177). L'indennità in questione, invero, deve riguardare le sole spese sostenute e perdite patrimoniali effettivamente subite (cd. danno emergente), senza considerare i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (cd. lucro cessante) (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. III del
10.08.2023 n. 24370). Ebbene, nel caso di specie, alcunché è dato desumere dagli atti di causa in ordine alla suddetta “minor somma”.
Posto quanto sopra, devono esaminarsi gli ulteriori motivi di opposizione esplicitati nell'atto introduttivo del giudizio limitatamente ai crediti (sopra precisati) supportati da congrui riscontri probatori.
9 In primo luogo, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. sollevata dal
[...]
è meritevole di plauso con riguardo alla sola fattura n. 2340235619 del Parte_1
30.12.2012 emessa per conguaglio dell'anno 2008 per un importo di euro 540,76.
Come noto, “il prezzo della somministrazione di energia, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione a consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con
l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (cfr. Cass. civ. sez. un. del 18.12.1985 n. 6458, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. I del 12.03.1994 n. 2429, Cass. civ. sez. II del 21.06.1999 n. 6209, Cass. civ. sez. III del 14.03.2006 n. 5462 e Cass. civ. sez. III del 27.01.2015 n. 1442). In particolare, il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato “alla scadenza del periodo di consumo”, nonché è condizione sufficiente affinchè la prescrizione decorra (cfr. l'art. 2935 c.c.) che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando, peraltro, solo la possibilità legale e non influendo un'eventuale impossibilità di fatto in cui tale soggetto venga a trovarsi (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del
3.06.1997 n. 4939 e Cass. civ. sez. I del 12.03.1994 n. 2429). Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. decorre, dunque, dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di fornitura indicato nella fattura, potendo da tale data essere esercitato il diritto di pagamento, stante la mancata sussistenza di alcun impedimento legale e a nulla rilevando sia che tale diritto sia stato fatto valere in un momento successivo mediante l'invio all'utente della fattura, sia la concessione a quest'ultimo di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora
(cfr. in proposito Cass. civ. sez. II del 21.06.1999 n. 6209, nonché, in senso conforme, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 29.05.2024 n. 15102, secondo cui “Il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento;
il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'articolo 2948, n. 4, del Cc”).
Posto quanto sopra, la società opposta ha prodotto due diffide a adempiere del 4.09.2013 e
23.10.2013 emesse dalla di cui, tuttavia, non vi è alcuna prova non solo della Controparte_2 ricezione da parte dell'ente opponente, ma anche della loro spedizione. Tali atti, dunque, non possono ritenersi idonei ad interrompere il termine di prescrizione ex art. 2943 c.c. (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. ord. del 9.08.2023 n. 24258, secondo cui “Ai fini dell'interruzione
10 della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato. L'atto di costituzione in mora è suscettibile d'interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l'atto e di conoscerne il relativo contenuto”). Invece, può essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c. la diffida a adempiere del 9.01.2015 (prodotta in atti), trasmessa nella medesima data, a mezzo pec, al nell'interesse di Parte_1 [...]
(cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. III del 15.03.2006 n. 5681, secondo cui CP_1
“In tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici”). Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è stato, poi, ulteriormente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, avvenuta il
5.06.2018 (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27944, secondo cui
“Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”). Quindi, pur considerata l'anzidetta diffida del 9.01.2015, deve ritenersi prescritto il credito di cui alla fattura n. 2340235619 del 30.12.2012 pari ad euro 540,76, in quanto relativa ad un conguaglio per somministrazioni di energia effettuate nell'anno 2008, mentre alcuna prescrizione ricorre relativamente al credito complessivo di euro 17.250,12, poiché riguardante somministrazioni di energia elettrica successive al 25.10.2012.
Invece, vanno disattese le contestazioni mosse dall'ente opponente circa l'asserita (e non provata) difformità tra i consumi reali e quelli fatturati e la presunta sostituzione da parte di CP_2 dell'apparecchio misuratore (cd. contatore) senza aver consentito la verifica tecnica dello
[...] stesso.
Invero, per costante giurisprudenza, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è
a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Comunque, considerato che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che, comunque, comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, in virtù del principio di vicinanza della prova, deve ritenersi che se l'utente contesta i consumi che gli vengono addebitati
11 nelle fatture, ritenendoli non veritieri, ricade su di lui sia l'onere di contestare in modo specifico il malfunzionamento del contatore, sia di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali ha normalmente svolto la sua abituale attività; a fronte di ciò, spetta, invece, al gestore dimostrare il regolare funzionamento del contatore (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI del 9.01.2020 n. 297, secondo cui “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”). Ebbene, l'ente opponente si è limitato a dedurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza contestare in modo specifico il malfunzionamento dei contatori (anche dando prova di averne chiesto la verifica), né allegare (e provare) quali sarebbero stati i consumi effettivi, seppur in via presuntiva. Non sussistono, pertanto, elementi per ritenere non veritiere le misurazioni riportate nelle fatture prodotte circa i consumi delle utenze intestate all'ente opponente.
Come detto, il (convenuto in senso sostanziale) avrebbe dovuto Parte_1 dare compiuta prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria
(debitamente provata) fatta valere nei suoi confronti, onere non assolto anche con riguardo all'asserita estinzione per intervenuto pagamento di una parte di tale credito.
Infatti, considerati i soli crediti relativi a somministrazioni di energia elettrica successive al
25.10.2012 e le cui fatture sono state prodotte, occorre evidenziare che, in taluni dei mandati di pagamento depositati dall'ente opponente, sono indicate fatture diverse rispetto a quelle azionate in sede monitoria, mentre, in altri, la genericità della causale in essi indicata non consente di ritenere che gli stessi si riferiscano alle fatture poste a base del credito ingiunto. In realtà, l'ente opponente non ha fornito elementi in grado di consentire di imputare con certezza i mandati di pagamenti prodotti alle fatture azionate in sede monitoria, né ha depositato alcuna documentazione riferibile al “piano di rientro” indicato nella causale di alcuni mandati di pagamento, così da poter individuare le fatture di riferimento.
Dunque, in conclusione, stante la fondatezza nei limiti indicati del credito ingiunto, previa revoca del decreto n. 205/2018, l'ente opponente va condannato al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di euro 17.250,12 per sorte capitale, oltre interessi di mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché, stante il riconoscimento della fondatezza di un credito di importo notevolmente inferiore rispetto a quello ingiunto, le stesse vanno poste a carico dell'ente opponente nella misura di 1/6, con compensazione della residua parte. Quindi, il va condannato alla rifusione, nella misura di 1/6, delle spese di Parte_1 lite in favore della liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del Controparte_1 vigente decreto ministeriale n. 55 del 2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1153/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal , in Parte_1 persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2018 emesso il
24.04.2018 dal Tribunale di Paola e condanna il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di euro 17.250,12 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;
- dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., nella misura di 1/6, delle spese Controparte_1 di lite, liquidate nella complessiva somma (pari a 1/1) di euro 14.598,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva, come per legge, con compensazione della residua parte.
Paola, 10.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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