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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/04/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consi- glio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Gaetano Catalani – Presidente
• Dott. Giuseppe Disabato – Giudice relatore
• Dott.ssa Antonia Quartarella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 19/2024, avente ad oggetto “rettificazione di attribuzione di sesso” e rimes- sa in decisione all'udienza del 26 marzo 2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ZERBONI ANNALISA (C.F. ) C.F._2
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
DELLA RE- Controparte_1
PUBBLICA TRIBUNALE DI MATERA (C.F. ) P.IVA_1
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La domanda si fonda sull'allegazione, da parte dell'attore
[...]
, della propria percezione come individuo femmi- Parte_2
nile, benché maschili sono i suoi caratteri biologici, anatomici e genitali, percezione maturata sin dalla tenera età e scaturita in un crescente disagio psichico tale da averlo indotto ad intraprendere un percorso psicologico.
L'istante ha prodotto la relazione del Professore Persona_1
Associato di Org_1 Controparte_2
, il quale così conclude: “è stato possibile formula-
[...]
re la diagnosi di Disforia di Genere (cod. 302.85 del DSM-5,
, 2013). La disforia di genere è Organizzazione_2
una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e a una compromis- sione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in pri- mis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali)”.
Evidenzia ancor nella sua relazione il predetto consulente che il
, all'epoca dell'esame, “presentava: Parte_1
- una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteri- stiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e se- condarie del genere opposto;
2 - un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
- un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al ge- nere opposto;
- un'intensa convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto.
Come detto, tali vissuti persistevano da lungo tempo ed erano as- sociati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo. Il quadro è ri- sultato altresì compatibile con la diagnosi ICD-11 di Incongruen- za di genere ( , 2019). Organizzazione_3
Sulla base delle informazioni emerse nel corso dei colloqui clinici, non sono stati rilevabili quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento di personalità della Sig.ra è apparso Parte_1
di buon livello”.
Sulla scorta di tali valutazioni tecniche, adeguatamente motivate e precedute dalla somministrazione al paziente dei test prescritti dalla letteratura medica del settore, deve quindi ritenersi che parte attrice sia affetto da un'alterazione dell'identità di genere, manife- stando una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico.
Peraltro, a seguito dei comportamenti sociali ed estetici da lui assunti e tuttora in atto (di cui vi è prova nella relazione di cui so- pra e nella produzione documentale – bigliettino da visita e foto), deve ritenersi che l'intervento chirurgico, per il quale lo stesso ha avanzato richiesta di autorizzazione, si appalesa come opportuno ed adeguatamente ponderato dall'attore: un trattamento, quello chirurgico che, seppur invasivo, si pone, data la piena consapevo- lezza della parte e la sua libera autodeterminazione, come fisiolo-
3 gico e conclusivo approdo dell'iter terapeutico e psicologico da lui intrapreso.
In conclusione, le condizioni psico-sessuali dell'attore, come documentate in atti, legittimano l'autorizzazione dello stesso a sottoporsi al trattamento medico chirurgico necessario al definiti- vo adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femmini- li, trattamento che potrà agevolare l'auspicabile raggiungimento di uno stabile equilibrio psicologico e sociale.
Né può dubitarsi, in ragione del comprovato processo individua- le ormai protrattosi da diversi anni, che vi siano gli elementi per accogliere l'ulteriore domanda di rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso e, per essa, del nome. Difatti, secondo la let- tura costituzionalmente orientata della normativa di cui alla legge n. 164/1982, come predicata dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'in- tervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri ses- suali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova iden- tità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/07/2015, n. 15138): ciò, evidentemente, in funzione del miglior perseguimento dei doveri di solidarietà socia-
4 le di cui all'articolo 2 Cost. (vedasi in tal senso anche Corte cost.,
24/05/1985, n. 161), tra i quali va annoverato anche il rispetto del- le “persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosa- mente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici” (Cass. civ. n. 15138/2015 ci- tata).
In definitiva, poiché il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario ai fini del procedimento di rettifica- zione, ma costituisce piuttosto un mezzo per il perseguimento del pieno benessere psicofisico della persona transessuale, ben può essere autorizzato, come nella fattispecie, l'adeguamento dei dati anagrafici nelle more dell'intervento stesso.
Meritevole di accoglimento, siccome del tutto conseguenziale alla rettificazione della identità sessuale anagrafica dell'attore, è anche la domanda di mutamento del suo (pre) nome da Per_2
” ad , così come richiesto, avendo di recente la Su-
[...] Per_3
Corte chiarito che “L'attribuzione del nuovo nome pur non Per_4
essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, con- segue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 della norma anzidetta, sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corri- spondere al sesso. Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del
1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale al- la coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei docu-
5 menti di identità” (Cass. civ. Sez. I Ord., 17/02/2020, n. 3877). Ed ancora, “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normati- ve o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome” (ibidem).
Tenuto conto della natura non contenziosa della controversia, nulla viene statuito sulle spese processuali.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 5.1.2024 da , Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero della Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Matera, così provvede:
1. autorizza l'attore , nato a [...] il Parte_1
9.11.1996 ed ivi residente a[...],
a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a fem- minili;
2. dichiara l'identità femminile dell'attore ; Parte_1
3. dispone la rettificazione del sesso dell'attore da maschile a femminile, con modifica del suo nome da ” ad Parte_1
“ e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato civile Per_3
del Comune di Matera di effettuare la rettifica dei dati anagra- fici dell'attore nei termini indicati, mediante correzione
6 dell'atto di nascita Parte I – Serie A – n. 759 e in tutti i docu- menti relativi all'attore;
4. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 27 marzo 2024.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consi- glio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Gaetano Catalani – Presidente
• Dott. Giuseppe Disabato – Giudice relatore
• Dott.ssa Antonia Quartarella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 19/2024, avente ad oggetto “rettificazione di attribuzione di sesso” e rimes- sa in decisione all'udienza del 26 marzo 2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ZERBONI ANNALISA (C.F. ) C.F._2
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
DELLA RE- Controparte_1
PUBBLICA TRIBUNALE DI MATERA (C.F. ) P.IVA_1
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La domanda si fonda sull'allegazione, da parte dell'attore
[...]
, della propria percezione come individuo femmi- Parte_2
nile, benché maschili sono i suoi caratteri biologici, anatomici e genitali, percezione maturata sin dalla tenera età e scaturita in un crescente disagio psichico tale da averlo indotto ad intraprendere un percorso psicologico.
L'istante ha prodotto la relazione del Professore Persona_1
Associato di Org_1 Controparte_2
, il quale così conclude: “è stato possibile formula-
[...]
re la diagnosi di Disforia di Genere (cod. 302.85 del DSM-5,
, 2013). La disforia di genere è Organizzazione_2
una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e a una compromis- sione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in pri- mis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali)”.
Evidenzia ancor nella sua relazione il predetto consulente che il
, all'epoca dell'esame, “presentava: Parte_1
- una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteri- stiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e se- condarie del genere opposto;
2 - un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
- un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al ge- nere opposto;
- un'intensa convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto.
Come detto, tali vissuti persistevano da lungo tempo ed erano as- sociati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo. Il quadro è ri- sultato altresì compatibile con la diagnosi ICD-11 di Incongruen- za di genere ( , 2019). Organizzazione_3
Sulla base delle informazioni emerse nel corso dei colloqui clinici, non sono stati rilevabili quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento di personalità della Sig.ra è apparso Parte_1
di buon livello”.
Sulla scorta di tali valutazioni tecniche, adeguatamente motivate e precedute dalla somministrazione al paziente dei test prescritti dalla letteratura medica del settore, deve quindi ritenersi che parte attrice sia affetto da un'alterazione dell'identità di genere, manife- stando una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico.
Peraltro, a seguito dei comportamenti sociali ed estetici da lui assunti e tuttora in atto (di cui vi è prova nella relazione di cui so- pra e nella produzione documentale – bigliettino da visita e foto), deve ritenersi che l'intervento chirurgico, per il quale lo stesso ha avanzato richiesta di autorizzazione, si appalesa come opportuno ed adeguatamente ponderato dall'attore: un trattamento, quello chirurgico che, seppur invasivo, si pone, data la piena consapevo- lezza della parte e la sua libera autodeterminazione, come fisiolo-
3 gico e conclusivo approdo dell'iter terapeutico e psicologico da lui intrapreso.
In conclusione, le condizioni psico-sessuali dell'attore, come documentate in atti, legittimano l'autorizzazione dello stesso a sottoporsi al trattamento medico chirurgico necessario al definiti- vo adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femmini- li, trattamento che potrà agevolare l'auspicabile raggiungimento di uno stabile equilibrio psicologico e sociale.
Né può dubitarsi, in ragione del comprovato processo individua- le ormai protrattosi da diversi anni, che vi siano gli elementi per accogliere l'ulteriore domanda di rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso e, per essa, del nome. Difatti, secondo la let- tura costituzionalmente orientata della normativa di cui alla legge n. 164/1982, come predicata dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'in- tervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri ses- suali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova iden- tità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/07/2015, n. 15138): ciò, evidentemente, in funzione del miglior perseguimento dei doveri di solidarietà socia-
4 le di cui all'articolo 2 Cost. (vedasi in tal senso anche Corte cost.,
24/05/1985, n. 161), tra i quali va annoverato anche il rispetto del- le “persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosa- mente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici” (Cass. civ. n. 15138/2015 ci- tata).
In definitiva, poiché il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario ai fini del procedimento di rettifica- zione, ma costituisce piuttosto un mezzo per il perseguimento del pieno benessere psicofisico della persona transessuale, ben può essere autorizzato, come nella fattispecie, l'adeguamento dei dati anagrafici nelle more dell'intervento stesso.
Meritevole di accoglimento, siccome del tutto conseguenziale alla rettificazione della identità sessuale anagrafica dell'attore, è anche la domanda di mutamento del suo (pre) nome da Per_2
” ad , così come richiesto, avendo di recente la Su-
[...] Per_3
Corte chiarito che “L'attribuzione del nuovo nome pur non Per_4
essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, con- segue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 della norma anzidetta, sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corri- spondere al sesso. Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del
1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale al- la coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei docu-
5 menti di identità” (Cass. civ. Sez. I Ord., 17/02/2020, n. 3877). Ed ancora, “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normati- ve o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome” (ibidem).
Tenuto conto della natura non contenziosa della controversia, nulla viene statuito sulle spese processuali.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 5.1.2024 da , Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero della Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Matera, così provvede:
1. autorizza l'attore , nato a [...] il Parte_1
9.11.1996 ed ivi residente a[...],
a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a fem- minili;
2. dichiara l'identità femminile dell'attore ; Parte_1
3. dispone la rettificazione del sesso dell'attore da maschile a femminile, con modifica del suo nome da ” ad Parte_1
“ e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato civile Per_3
del Comune di Matera di effettuare la rettifica dei dati anagra- fici dell'attore nei termini indicati, mediante correzione
6 dell'atto di nascita Parte I – Serie A – n. 759 e in tutti i docu- menti relativi all'attore;
4. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 27 marzo 2024.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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