Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2329 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2329/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO (c.f.: ) in virtù di procura in atti, presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to CONCIO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO (c.f. ) , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente P.IVA_1 domicilia in Nola, alla via Vivaldi n. 2
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 3711/2024, pubblicata il 4.4.2024, con la quale veniva rigettata l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6910/2020, emesso in favore della per l'importo di € 55.847,84, oltre accessori. Controparte_1
All'udienza del 28.5.2025, dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa
è stata rinviata all'udienza dell'11.6.2025, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 11/06/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi