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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.710 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampaolo Salvatore
-APPELLANTE-
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Lisi Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO-
vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 Controparte_1 All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 dicembre 2014, conveniva, innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1
il per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in Controparte_1 euro 135.355,00, subiti dal proprio peschereccio a causa dell'incendio verificatosi nel porto di CP_1
la notte del 23 agosto 2006.
Deduceva l'odierno appellante i seguenti fatti:
- l'incendio era stato causato da incuria ed irrazionalità della competente Amministrazione
Comunale nell'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione incendi;
- a seguito di denuncia in sede penale del danneggiato, il dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico del veniva tratto a giudizio per il reato di cui agli Controparte_1
articoli 113, 40 co. 2° e 449 c.p innanzi al Tribunale di Lecce che, con sentenza n. 94/2014 del 20 febbraio 2014, riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, lo condannava altresì, in solido con il quale responsabile civile, al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dal sig. costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede, concedendo una Pt_1
provvisionale di euro venti mila;
- la pronuncia del tribunale di Lecce veniva riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 854/2014, depositata il 24 ottobre2014, assolvendo l'imputato con la formula
'perché il fatto non sussiste' atteso che il dirigente “era ed è chiamato a dare attuazione a quanto l'Organo politico-amministrativo (Consiglio Comunale-Giunta con il Sindaco) decide sui lavori pubblici da eseguire”;
- la stessa Corte di Appello evidenziava l' omessa predisposizione, da parte del CP_1
, di uno specifico piano di sicurezza, di un piano antincendio e di un servizio di
[...]
vigilanza notturna che avrebbero evitato la propagazione dell'incendio.
Pertanto, l'attore assumeva che le gravissime condotte omissive dell'ente comunale costituivano fonti di responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Il si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento e, nel merito, contestava la propria responsabilità, ritenendo che l'incendio si fosse propagato all'interno della stessa imbarcazione anche per la presenza di materiale altamente infiammabile lasciato colpevolmente incustodito dall'attore proprietario.
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 Formulate le istanze istruttorie e precisate le conclusioni sull'eccezione preliminare di prescrizione, il Tribunale, con sentenza n. 1080/2022 del 19 aprile 2022, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, atteso che il era stato citato nel giudizio penale quale CP_1 CP_1 responsabile civile in virtù del rapporto organico con l'imputato, quindi obbligato in solido con il suo dipendente per la condotta asseritamente tenuta dallo stesso;
di contro, in sede civile il CP_1
era stato convenuto per fatto proprio dei suoi organi politico-amministrativi, venendo così a escludersi la coincidenza tra il fatto-reato oggetto di accertamento in sede penale e la condotta illecita assunta come fonte di responsabilità extracontrattuale nella causa civile. Il che impediva di ravvisare nella costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale un atto interruttivo, efficace fino alla conclusione dello stesso processo, della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, il cui dies a quo doveva pertanto individuarsi alla data del fatto illecito dedotto (anno 2006), mentre l'atto di citazione della presente causa era del 2014: quindi termine ampiamente decorso, in assenza di atti interruttivi.
L'appello proposto è stato contrastato dal Controparte_1
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello consta di due motivi, a seguito dei quali l'appellante reitera nel merito la domanda risarcitoria, previa assunzione delle prove richieste in primo grado.
1. Il primo motivo censura la dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva escluso l'identità tra il fatto-reato oggetto di accertamento penale e la condotta illecita assunta come fonte di responsabilità nel giudizio civile.
L'appellante evidenzia che tale identità, sotto il profilo oggettivo, è ricavabile dal confronto tra il fatto reato contestato al dirigente comunale nel processo penale e quello dedotto nella causa civile, in quanto le omissioni attribuite dal danneggiato all'ente comunale per non aver predisposto adeguate misure antincendio nella zona portuale (causa petendi in sede civile) sono le stesse poste a fondamento del capo di imputazione nei confronti del dirigente nel processo penale.
Aggiunge l'appellante che, sotto il profilo soggettivo, l'identità tra il fatto-reato e quello da cui sorge la responsabilità civile del deriva dal principio di immedesimazione organica in Controparte_1
base al quale la persona fisica che esercita le funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un ente non può essere considerata un soggetto distinto rispetto alla Pubblica
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 Amministrazione con riferimento ad eventuali condotte colpevoli ed omissive della stessa ed alle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscano.
Pertanto, si sostiene che sia in ambito penale, sia in sede civile, è stata addotta la responsabilità del per aver omesso di decidere sui lavori pubblici da eseguire sul porto del quale era Controparte_1
concessionario, e quella solidale del dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici, per aver ritenuto a sua volta sufficiente dotare l'area portuale solo di alcuni estintori.
Se ne deduce l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 cod. civ.: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile”.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. in conseguenza dell'errata decorrenza del termine di prescrizione, considerata l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Si sostiene che anche nell'ipotesi di decorrenza della prescrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2947 c.c. dal verificarsi del fatto illecito, il termine sarebbe stato interrotto mediante la costituzione di parte civile avvenuta nel processo penale in data 4 aprile 2011.
3. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, non sono accoglibili.
Correttamente il Tribunale ha ravvisato che il fondamento fattuale della pretesa risarcitoria azionata in sede civile è distinto dal fatto reato contestato al dirigente comunale. Il primo attiene a una condotta omissiva dell'ente comunale (non aver predisposto un piano antincendio adeguato, con guardiania notturna); il secondo – nella prospettazione accusatoria non accolta dalla Corte di Appello penale- era costituita da una condotta omissiva del dirigente, sul presupposto – disconosciuto dal giudicante in sede penale- che le misure antincendio fossero state adottate dal e non eseguite dal CP_1
dirigente.
Accertato che tali cautele antincendio non erano state assunte dall'amministrazione comunale, il dirigente non doveva rispondere per omissione ad attuarle;
di qui l'asserita responsabilità dedotta in sede civile nei confronti del per un 'fatto proprio', ben differente dalla responsabilità CP_1
indiretta conseguente alla ipotizzata condotta illecita del dirigente comunale.
Infatti, la causa petendi dell'azione risarcitoria esercitata nella presente causa viene identificata in atto di citazione nella “colpevole irrazionalità delle determinazioni del Comunale, nonché CP_2 la insufficienza dell'atteggiamento e delle scelte effettuate dal in persona Controparte_1 dell'organo politico-amministrativo” e nell'“ineludibile nesso causale tra il comportamento
vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 Controparte_1 colpevole ed omissivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale nella gestione del porto e
l'evento dannoso subito dall'attore”, per la “.. irrazionale decisione di non effettuare alcun servizio di vigilanza all'interno del porto, espressamente assunta dal con delibere del CP_1 CP_1
Consiglio Comunale n. 79/2005 e 90/2005”.
Le allegazioni attoree, pertanto, sono ben distinte dalla condotta omissiva contestata in sede penale al dirigente comunale, sotto il profilo della mancata esecuzione alle deliberazioni degli organi politici del CP_1
Peraltro, assumere l'identità fattuale tra i due processi introduce un'argomentazione che 'prova troppo', dovendo a quel punto trovare applicazione il principio di divieto del bis in idem e l'art.652 cpp, stante l'accertamento del giudice penale a seguito del dibattimento che il fatto non sussiste, accertamento vincolante anche nei confronti della parte civile costituita.
Ne consegue che il termine prescrizionale decorre dal fatto illecito dedotto in sede civile, e non risente, in funzione interruttiva, dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale allorchè, come nel caso di specie, il sostrato fattuale dell'uno e dell'altro processo sia differente.
4. Confermata la sentenza appellata, le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore dell' appellato, liquidate in euro
7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.710 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampaolo Salvatore
-APPELLANTE-
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Lisi Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO-
vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 Controparte_1 All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 dicembre 2014, conveniva, innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1
il per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in Controparte_1 euro 135.355,00, subiti dal proprio peschereccio a causa dell'incendio verificatosi nel porto di CP_1
la notte del 23 agosto 2006.
Deduceva l'odierno appellante i seguenti fatti:
- l'incendio era stato causato da incuria ed irrazionalità della competente Amministrazione
Comunale nell'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione incendi;
- a seguito di denuncia in sede penale del danneggiato, il dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico del veniva tratto a giudizio per il reato di cui agli Controparte_1
articoli 113, 40 co. 2° e 449 c.p innanzi al Tribunale di Lecce che, con sentenza n. 94/2014 del 20 febbraio 2014, riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, lo condannava altresì, in solido con il quale responsabile civile, al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dal sig. costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede, concedendo una Pt_1
provvisionale di euro venti mila;
- la pronuncia del tribunale di Lecce veniva riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 854/2014, depositata il 24 ottobre2014, assolvendo l'imputato con la formula
'perché il fatto non sussiste' atteso che il dirigente “era ed è chiamato a dare attuazione a quanto l'Organo politico-amministrativo (Consiglio Comunale-Giunta con il Sindaco) decide sui lavori pubblici da eseguire”;
- la stessa Corte di Appello evidenziava l' omessa predisposizione, da parte del CP_1
, di uno specifico piano di sicurezza, di un piano antincendio e di un servizio di
[...]
vigilanza notturna che avrebbero evitato la propagazione dell'incendio.
Pertanto, l'attore assumeva che le gravissime condotte omissive dell'ente comunale costituivano fonti di responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Il si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento e, nel merito, contestava la propria responsabilità, ritenendo che l'incendio si fosse propagato all'interno della stessa imbarcazione anche per la presenza di materiale altamente infiammabile lasciato colpevolmente incustodito dall'attore proprietario.
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 Formulate le istanze istruttorie e precisate le conclusioni sull'eccezione preliminare di prescrizione, il Tribunale, con sentenza n. 1080/2022 del 19 aprile 2022, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, atteso che il era stato citato nel giudizio penale quale CP_1 CP_1 responsabile civile in virtù del rapporto organico con l'imputato, quindi obbligato in solido con il suo dipendente per la condotta asseritamente tenuta dallo stesso;
di contro, in sede civile il CP_1
era stato convenuto per fatto proprio dei suoi organi politico-amministrativi, venendo così a escludersi la coincidenza tra il fatto-reato oggetto di accertamento in sede penale e la condotta illecita assunta come fonte di responsabilità extracontrattuale nella causa civile. Il che impediva di ravvisare nella costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale un atto interruttivo, efficace fino alla conclusione dello stesso processo, della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, il cui dies a quo doveva pertanto individuarsi alla data del fatto illecito dedotto (anno 2006), mentre l'atto di citazione della presente causa era del 2014: quindi termine ampiamente decorso, in assenza di atti interruttivi.
L'appello proposto è stato contrastato dal Controparte_1
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello consta di due motivi, a seguito dei quali l'appellante reitera nel merito la domanda risarcitoria, previa assunzione delle prove richieste in primo grado.
1. Il primo motivo censura la dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva escluso l'identità tra il fatto-reato oggetto di accertamento penale e la condotta illecita assunta come fonte di responsabilità nel giudizio civile.
L'appellante evidenzia che tale identità, sotto il profilo oggettivo, è ricavabile dal confronto tra il fatto reato contestato al dirigente comunale nel processo penale e quello dedotto nella causa civile, in quanto le omissioni attribuite dal danneggiato all'ente comunale per non aver predisposto adeguate misure antincendio nella zona portuale (causa petendi in sede civile) sono le stesse poste a fondamento del capo di imputazione nei confronti del dirigente nel processo penale.
Aggiunge l'appellante che, sotto il profilo soggettivo, l'identità tra il fatto-reato e quello da cui sorge la responsabilità civile del deriva dal principio di immedesimazione organica in Controparte_1
base al quale la persona fisica che esercita le funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un ente non può essere considerata un soggetto distinto rispetto alla Pubblica
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 Amministrazione con riferimento ad eventuali condotte colpevoli ed omissive della stessa ed alle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscano.
Pertanto, si sostiene che sia in ambito penale, sia in sede civile, è stata addotta la responsabilità del per aver omesso di decidere sui lavori pubblici da eseguire sul porto del quale era Controparte_1
concessionario, e quella solidale del dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici, per aver ritenuto a sua volta sufficiente dotare l'area portuale solo di alcuni estintori.
Se ne deduce l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 cod. civ.: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile”.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. in conseguenza dell'errata decorrenza del termine di prescrizione, considerata l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Si sostiene che anche nell'ipotesi di decorrenza della prescrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2947 c.c. dal verificarsi del fatto illecito, il termine sarebbe stato interrotto mediante la costituzione di parte civile avvenuta nel processo penale in data 4 aprile 2011.
3. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, non sono accoglibili.
Correttamente il Tribunale ha ravvisato che il fondamento fattuale della pretesa risarcitoria azionata in sede civile è distinto dal fatto reato contestato al dirigente comunale. Il primo attiene a una condotta omissiva dell'ente comunale (non aver predisposto un piano antincendio adeguato, con guardiania notturna); il secondo – nella prospettazione accusatoria non accolta dalla Corte di Appello penale- era costituita da una condotta omissiva del dirigente, sul presupposto – disconosciuto dal giudicante in sede penale- che le misure antincendio fossero state adottate dal e non eseguite dal CP_1
dirigente.
Accertato che tali cautele antincendio non erano state assunte dall'amministrazione comunale, il dirigente non doveva rispondere per omissione ad attuarle;
di qui l'asserita responsabilità dedotta in sede civile nei confronti del per un 'fatto proprio', ben differente dalla responsabilità CP_1
indiretta conseguente alla ipotizzata condotta illecita del dirigente comunale.
Infatti, la causa petendi dell'azione risarcitoria esercitata nella presente causa viene identificata in atto di citazione nella “colpevole irrazionalità delle determinazioni del Comunale, nonché CP_2 la insufficienza dell'atteggiamento e delle scelte effettuate dal in persona Controparte_1 dell'organo politico-amministrativo” e nell'“ineludibile nesso causale tra il comportamento
vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 Controparte_1 colpevole ed omissivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale nella gestione del porto e
l'evento dannoso subito dall'attore”, per la “.. irrazionale decisione di non effettuare alcun servizio di vigilanza all'interno del porto, espressamente assunta dal con delibere del CP_1 CP_1
Consiglio Comunale n. 79/2005 e 90/2005”.
Le allegazioni attoree, pertanto, sono ben distinte dalla condotta omissiva contestata in sede penale al dirigente comunale, sotto il profilo della mancata esecuzione alle deliberazioni degli organi politici del CP_1
Peraltro, assumere l'identità fattuale tra i due processi introduce un'argomentazione che 'prova troppo', dovendo a quel punto trovare applicazione il principio di divieto del bis in idem e l'art.652 cpp, stante l'accertamento del giudice penale a seguito del dibattimento che il fatto non sussiste, accertamento vincolante anche nei confronti della parte civile costituita.
Ne consegue che il termine prescrizionale decorre dal fatto illecito dedotto in sede civile, e non risente, in funzione interruttiva, dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale allorchè, come nel caso di specie, il sostrato fattuale dell'uno e dell'altro processo sia differente.
4. Confermata la sentenza appellata, le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore dell' appellato, liquidate in euro
7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
Adore vs - rg 710-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1