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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio - all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio - ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2625/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Visone presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla via Scopari – Trav. Cicerone n. 8
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Minicucci per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 a rogito del Dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131 elettivamente domiciliato
[...] presso l Legale Via Alcide De Organizzazione_1 Org_2
Gasperi n. 55
1 APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1030/2021 pubblicata il 13.05.2021.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definendo i procedimenti promossi da per l'accertamento negativo Parte_2 dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n.
335/1995 per l'anno 2011 e per l'opposizione all'avviso di addebito n.
37120180022662483, dichiarava l'illegittimità del menzionato avviso di addebito e “non dovute le somme ivi indicate in quanto estinte per prescrizione” e compensava per intero le spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponeva appello che lamentava la Parte_1
violazione del principio della soccombenza, che avrebbe dovuto comportare la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che resisteva al gravame CP_1
di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Disposta la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
acquisite le note depositate dalle parti, il Collegio, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio, ha deciso nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello non è fondato e va, pertanto, respinto per le seguenti ragioni.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2 Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione “.
Il secondo comma della disposizione normativa in esame è stato sostituito dal comma 1 dell'art. 2 , L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza indicata nel comma
4 dello stesso articolo 2, e modificato dal comma 11 dell'art. 45 , L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della medesima legge. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile
2018 n. 77 (Gazz. Uff. 26 aprile 2018, n. 17, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In definitiva la l'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) novellato dal
D.L. n. 132 del 2014 prevede che la compensazione possa essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost.- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.., comma 2.
Ciò premesso, questo Collegio ritiene corretto il regime delle spese adottato dal primo giudice.
Nei giudizi riuniti, definiti con la sentenza impugnata, l'odierno appellante eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011.
3 L' appellato, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'eccezione CP_1 sia sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo della decorrenza sia deducendo la condotta dolosa, derivante dalla mancata compilazione del quadro RR, con conseguente sospensione del predetto termine ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Tali questioni hanno formato oggetto di un dibattito nell'ambito della giurisprudenza di merito che ha visto contrapporsi due orientamenti e solo in epoca successiva alla presentazione dei ricorsi (e quindi alla notificazione dell'avviso di addebito) ha visto prevalere quello favorevole alle ragioni dell'odierno appellante (cfr. Cass.civ. ord.
25.09.2023 n. 27294 in cui si afferma: “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Pertanto, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, non essendo configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. “ e Cass. n. 9340/2022).
Anche il tema della sospensione del termine di prescrizione derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi ha costituito oggetto di ampio dibattito risolto in modo favorevole alle ragioni dell'appellante in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei procedimenti in esame (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.Lav.
15.02.2022 n. 4891 di contrario avviso rispetto a Cass. n. 6677/2019).
Pertanto, tenuto conto del fatto che i due giudizi in esame sono stati iscritti a ruolo nell'anno 2018 e cioè in epoca in cui le questioni dibattute erano oggetto di divergenti soluzioni, la motivazione addotta dal primo giudice (che ha fatto riferimento ai recenti interventi della Suprema Corte risolutori dei contrasti giurisprudenziali) appare del tutto adeguata, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalla presenza di contrastanti orientamenti di merito e di legittimità sulle questioni decisive sollevate dalle parti, orientamenti che hanno trovato una soluzione costante ed univoca solo in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi da parte del Pt_1
4 Anche le spese del presente grado si compensano, tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di motivazioni a sostegno della compensazione delle spese giudiziali.
Infine, in ragione dell'esito della controversia, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 12.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio - all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio - ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2625/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Visone presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla via Scopari – Trav. Cicerone n. 8
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Minicucci per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 a rogito del Dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131 elettivamente domiciliato
[...] presso l Legale Via Alcide De Organizzazione_1 Org_2
Gasperi n. 55
1 APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1030/2021 pubblicata il 13.05.2021.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definendo i procedimenti promossi da per l'accertamento negativo Parte_2 dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n.
335/1995 per l'anno 2011 e per l'opposizione all'avviso di addebito n.
37120180022662483, dichiarava l'illegittimità del menzionato avviso di addebito e “non dovute le somme ivi indicate in quanto estinte per prescrizione” e compensava per intero le spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponeva appello che lamentava la Parte_1
violazione del principio della soccombenza, che avrebbe dovuto comportare la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che resisteva al gravame CP_1
di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Disposta la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
acquisite le note depositate dalle parti, il Collegio, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio, ha deciso nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello non è fondato e va, pertanto, respinto per le seguenti ragioni.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2 Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione “.
Il secondo comma della disposizione normativa in esame è stato sostituito dal comma 1 dell'art. 2 , L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza indicata nel comma
4 dello stesso articolo 2, e modificato dal comma 11 dell'art. 45 , L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della medesima legge. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile
2018 n. 77 (Gazz. Uff. 26 aprile 2018, n. 17, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In definitiva la l'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) novellato dal
D.L. n. 132 del 2014 prevede che la compensazione possa essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost.- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.., comma 2.
Ciò premesso, questo Collegio ritiene corretto il regime delle spese adottato dal primo giudice.
Nei giudizi riuniti, definiti con la sentenza impugnata, l'odierno appellante eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011.
3 L' appellato, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'eccezione CP_1 sia sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo della decorrenza sia deducendo la condotta dolosa, derivante dalla mancata compilazione del quadro RR, con conseguente sospensione del predetto termine ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Tali questioni hanno formato oggetto di un dibattito nell'ambito della giurisprudenza di merito che ha visto contrapporsi due orientamenti e solo in epoca successiva alla presentazione dei ricorsi (e quindi alla notificazione dell'avviso di addebito) ha visto prevalere quello favorevole alle ragioni dell'odierno appellante (cfr. Cass.civ. ord.
25.09.2023 n. 27294 in cui si afferma: “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Pertanto, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, non essendo configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. “ e Cass. n. 9340/2022).
Anche il tema della sospensione del termine di prescrizione derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi ha costituito oggetto di ampio dibattito risolto in modo favorevole alle ragioni dell'appellante in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei procedimenti in esame (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.Lav.
15.02.2022 n. 4891 di contrario avviso rispetto a Cass. n. 6677/2019).
Pertanto, tenuto conto del fatto che i due giudizi in esame sono stati iscritti a ruolo nell'anno 2018 e cioè in epoca in cui le questioni dibattute erano oggetto di divergenti soluzioni, la motivazione addotta dal primo giudice (che ha fatto riferimento ai recenti interventi della Suprema Corte risolutori dei contrasti giurisprudenziali) appare del tutto adeguata, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalla presenza di contrastanti orientamenti di merito e di legittimità sulle questioni decisive sollevate dalle parti, orientamenti che hanno trovato una soluzione costante ed univoca solo in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi da parte del Pt_1
4 Anche le spese del presente grado si compensano, tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di motivazioni a sostegno della compensazione delle spese giudiziali.
Infine, in ragione dell'esito della controversia, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 12.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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