Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.34657/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_1 loro, dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo e dall'Avv. Valerio Lombardi entrambi del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso , ed elettivamente domiciliata al fine del presente giudizio presso il loro studio sito in Roma - via di San Tommaso D'Aquino n. 116,.
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via
Ciro il Grande n. 21 ,.
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione. Dichiara irripetibili le spese di lite. Roma,10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
1
Il giudice alla udienza del 17.6.2024 dichiarava inammissibile la domanda ex art.12 L.118/1971 per superamento del requisito reddituale e disponeva CTU in ordine alle altre condizioni di invalidità richieste. All'esito della CTU , il CTU depositava perizia che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità del 100% ai fini della esenzione ticket sanitario da aprile 2024 e ex art.3 comma 3
L.104/1992 da aprile 2024. Con atto depositato in data 10.9.2024 la parte ricorrente contestava parzialmente le conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 e con ricorso depositato in data 26.9.2024 chiedeva disporsi CTU in ordine al requisito ex art.1 L.18/1980 contestando l'accertamento effettuato dal CTU in sede di ATP . Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1 presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 legge 18/80 anche ai fini dell'indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con espressa riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 22/12/2020 n. 29311).” L' , malgrado la rituale notifica del ricorso in data CP_1
20.11.2024 rimaneva contumace. Alla udienza del 10.1.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
2 DIRITTO L'opposizione è infondata. Al riguardo la parte ricorrente lamenta che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla parte ricorrente e non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le certificazioni allegate.. Tali doglianze non sono fondate . Le conclusioni formulate dalla CTU disposta nella fase di ATP
- che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica anche la più recente depositata da parte ricorrente riportata espressamente nella relazione e nelle osservazioni alle note critiche avanzate dal difensore di parte ricorrente alla bozza di CTU ed ha fondato il suo parere anche sulla base degli esiti della visita medica effettuata. In sede di esame obiettivo infatti il CTU ha accertato: “condizioni generali discrete;
stato di nutrizione e sanguificazione buono
Capo: normoconformato;
indolente alla craniopercussione ed alla palpazione leggera.
Collo: cilindrico e mobile;
rachide cervicale appianato con tendenza all'inversione; mobilità limitata di circa 1/5 su tutti i piani. Apparato respiratorio: indifferente ai fini della presente indagine.
Apparato cardiocircolatorio: aia cardiaca apparentemente nei limiti;
azione cardiaca ritmica a media frequenza.
Addome: globoso;
trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e riferita dolente la palpazione profonda diffusa;
Apparato uropoietico: clinicamente indenne;
manovra del negativa Per_1 bilateralmente .
Apparato locomotore:
Arti superiori con atteggiamento indifferente delle varie articolazioni le cui escursioni risultano limitate complessivamente di circa 1/4;
Arti inferiori con atteggiamento indifferente delle varie articolazioni le cui escursioni risultano limitate complessivamente di circa 1/3;
Passaggi posturali, vestizione e svestizione cauta , difficoltosa;
deambulazione a piccoli passi , viene a studio con deambulatore , cauta . Sistema neuropsichico: Al colloquio orientata nel tempo e nello spazio, facies nella norma, risponde solo se sollecitata più volte a fornire risposta, ideazione fissata al pessimismo con spunti di negatività nei confronti del proprio stato di salute.
3 Per completezza d'indagine clinica e medico-legale l'interessata è stata invitata a sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Qui di seguito si trascrivono i referti mentre gli originali sono allegati alla presente relazione:
- 22-07-2024 visita specialistica ortopedica effettuata presso Ospedale
Sandro Pertini: in conclusione: presenta patologie gravemente invalidanti a carattere ingravescente con marcate limitazioni motorie . Necessita di supervisione nella deambulazione.”
Il CTU ha quindi accertato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “REMOTO INTERVENTO DI BY-PASS DIGIUNO ILEARE PER OBESITÀ - SINDROME DA MALASSORBIMENTO -
OSTEOPOROSI SEVERA IN TRATTAMENTO CON PROLIA - PREGRESSA VERTEBROPLASTICA D12-L1 - SPONDILODISCOARTROSI CON MULTIPLE PROTRUSIONI AD INCIDENZA FUNZIONALE “.
Il CTU ha poi precisato: Per quanto riguarda la natura del quesito rivoltomi dall'Illustrissimo
Magistrato, occorre ricordare che l'art. 1 della Legge 11/2/1980 n. 18, prevede l'aiuto di un accompagnatore per chi totalmente e permanentemente inabile non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continuata per attendere agli atti della vita quotidiana, a causa delle infermita' di cui è portatore.
Nell'avverarsi di una delle due fattispecie viene concessa una indennità definita
“di accompagnamento”. Per quanto riguarda la fattispecie se il soggetto si trovi nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, occorre subito precisare che l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre una riduzione della capacita' di deambulare per patologie di natura organica.
Infatti tutti i movimenti dei vari segmenti scheletrici, il loro coordinamento centrale, gli atti di locomotricità e di semplici manipolazione sono parzialmente efficienti;
il soggetto procede in modo cauto .
Per quel che attiene, invece, se la perizianda sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua, sarà bene ricordare che per atti quotidiani della vita la giurisprudenza dominante intende quegli atti più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo.
Così debbono essere considerati tali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decorso della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo. Orbene, nel caso in esame, risulta che il soggetto deambula in modo cauto ,
è in grado di rispondere allo stimolo della fame con la personale preparazione del cibo, è in grado in modo cauto di indossare gli abiti , ha la capacita' di rivolgersi ad un medico nel caso sia colta da malore
Tutto questo fa pensare che il soggetto è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata .
4 Pertanto, la sig.ra , essendo in grado di deambulare in Parte_1 modo cauto e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenta i requisiti previsti dall'articolo 1 della Legge
18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la quantizzazione dell'inabilità, (tenuto conto che in presenza di concorso-coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle “tecniche a scalare”) , risulta evidente che la SI siano
è portatore di una minorazione fisica pari al 100 % %. Parte_1
Si conclude quindi che la SI , invalido civile nella Parte_1 misura del 100 % , ha i requisiti stabiliti dalla Legge ai fini dell'Esenzione totale del Ticket sanitario.
Circa la decorrenza dell'invalidità, in considerazione di quanto sin qui esposto e tenuto conto dei presupposti fisiopatologici delle patologie accertate, nonché‚ della documentazione esibita, si ritiene che l'assegno di assistenza possa essere concesso a decorrere dal mese di aprile 2024
Il quadro patologico descritto riduce l'autonomia personale del soggetto, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, configurando i requisiti di handicap grave di cui alla Legge 104/92, articolo
3, comma 3.
Per quanto riguarda la decorrenza, tenuto conto delle patologie obiettivate, della documentazione medica esibita e dei presupposti fisiopatologici delle infermità in oggetto, si ritiene corretto concederla dal mese di aprile 2024”
In relazione poi alle osservazioni avanzate da parte riocorrente sia in sede di note alla bozza del CTU che in sede di ricorso…”
Il CTU ha poi replicato alle osservazioni alla bozza del CTU specificando ulteriormente quanto segue: “In riferimento alle osservazioni compilate dall'avvocato G. D'Arcangelo si specifica quanto segue. L'Avvocato fa riferimento ad un certificato da me richiesto , in cui l'ortopedico conclude “presenta patologie gravemente invalidanti a carattere ingravescente con marcate limitazioni motorie . Necessita di supervisione nella deambulazione “. Come si evince nel certificato non viene descritta una mancanza di deambulazione , né la necessità di assistenza continuativa per gli atti quotidiani , requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Inoltre l'esame obbiettivo da me riscontrato durante le operazioni peritali , conferma un deambulazione alterata , ma non la mancanza della stessa o la necessità di assistenza continuativa.
Si confermano le conclusioni dell'Elaborato peritale”
5 .Le conclusioni del CTU devono quindi essere condivise e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex aert.1 L.18/1980. Né parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica successiva alla visita peritale idonea a contrastare dette risultanze mediche. Per tale motivo l'opposizione deve essere rigettata. Nessuna altra valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alle conclusioni rassegnate. In ordine alle spese di lite le stesse devono essere dichiarate irripetibili, ad eccezione delle spese di CTU già liquidate a carico di dal giudice dell'ATP, in considerazione della reciproca CP_1 parziale soccombenza. Infatti è stata dichiarata inammissibile la domanda ex art.12 L.118/1971 ed è stata rigettata la domanda ex art.1 L.18/1980 e le invalidità accertate in sede di ATP sono state accertate con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
PQM
Rigetta l'opposizione. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma,10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
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