Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 18909 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18909 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINO CARMELA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZUOZO FILOMENA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 4/05/1996 (atto n. 68, P. II, S. A, sez. Q, anno 1996).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 28/02/1997 e il 29/09/1999, Per_1 Per_2
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: la casa coniugale sita in Napoli alla Via Giuseppe Testa n. 31 verrà assegnata alla IG.ra
, la quale continuerà a viverci unitamente ai figli maggiorenni e CP_1 Persona_3 [...]
Per_4
Il IG. , si obbliga a versare, dalla pubblicazione della sentenza di separazione, Parte_1
entro il 15 di ogni mese la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento in favore della IG.ra mediante bonifico su carta PREPAGATA Controparte_1
POSTAPAY avente numero di IBAN [...];
Il IG. si accollerà i debiti contratti durante la vita coniugale ovvero la somma di euro Pt_1
8.537,58 nei confronti dell'Agenzia dell'entrate e la somma di euro 6.000,00 nei confronti di IFIS
NPL –Banca Ifis cessionario della Findomestic Banca spa;
Quanto ai beni personali presenti nella casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra;
L'autovettura, intestata al IG. ma utilizzata dalla IG.ra , continuerà ad Pt_1 CP_1 essere usufruita da quest'ultima a provvederà al pagamento della tassa automobilistica nonché della polizza assicurativa RCA.
Per i due figli essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti non verrà previsto alcun assegno di mantenimento
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi
2 in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 68, P. II, S. A, sez. Q, anno 1996);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 17/01/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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