Decreto cautelare 25 febbraio 2023
Decreto cautelare 1 marzo 2023
Decreto cautelare 6 marzo 2023
Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/05/2025, n. 10320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03204/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2023, proposto da
“ D-Vision Movie People ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Austa e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
della determinazione dirigenziale num. rep. CI/2992/2022 del 23/11/2022, num. prot. CI/230778/2022 del 23/11/2022, ricevuta il 9.12.2022, con cui le amministrazioni resistenti hanno disposto in danno della ricorrente: “… la decadenza e l''annullamento degli effetti della scia di deposito ed esposizione prot. CI/155912 del 28/07/2017 con contestuale divieto, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di prosecuzione dell''attività nel locale sito in Roma, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130 esercitata in mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge dalla Società D-Vision Movie People s.r.l. ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la società ricorrente avversava la d.d. rep. n. 2992 del 23 novembre 2022 con la quale il Municipio VII le comunicava la decadenza e l’annullamento degli effetti della SCIA per attività di deposito ed esposizione presentata il 28 luglio 2017, contestualmente inibendole, a decorrere dalla data di notifica della medesima, la prosecuzione dell’attività nel locale sito in Roma alla via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130.
A fondamento della determinazione avversata, l’autorità municipale poneva violazioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento dei fatti e, più specificamente:
- il rigetto, da parte del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale (DPAU), della proposta unitaria di programma urbanistico pervenuta, ai sensi dell’art. 53, comma 5 delle NTA al PRG capitolino, il 10 maggio 2022;
- l’ingiunzione a demolire le opere abusive asseritamente realizzate nel compendio immobiliare di cui trattasi impartita dalla direzione tecnica del medesimo Municipio con d.d. rep. n. 1870 del 19 luglio 2022;
- il diniego all’istanza di condono avanzata dalla dante causa della ricorrente opposto con d.d. rep. n. 298 del 14 ottobre 2009.
Contro il provvedimento di cui trattasi parte ricorrente, dopo aver rammentato in punto di fatto di aver invitato l’amministrazione a riesaminare in autotutela l’atto avversato – illustrando come la d. d. n. 298/2009 di reiezione del condono si riferisse all’istanza prot. n. 97432 dell’11 maggio 1987, afferente il differente immobile catastalmente identificato ai sub. nn. 2-6-501-502-505-510-515, mentre l’istanza di condono presentata dalla propria dante causa avrebbe il numero di protocollo n. 87/97431 del 30 dicembre 1986 e si riferirebbe ad un altro immobile, attualmente condotto in locazione dalla ricorrente, identificato in catasto ai sub. nn. 520 e 521, e sarebbe attualmente in attesa di definizione – articolava un unico motivo di gravame, col quale si doleva della violazione della disciplina condonistica, nonché degli artt. 3 e 21- nonies della legge n. 241/1990, oltre che dell’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste.
In sostanza, a parere di parte ricorrente, l’amministrazione comunale sarebbe incorsa in un abbaglio, comminando la severa sanzione dell’annullamento degli effetti di una SCIA concernente l’attività imprenditoriale da essa svolta in ragione di un’asserita irregolarità edilizia inerente all’immobile ove ha sede detta attività che, nella realtà dei fatti, non sussisterebbe, in quanto l’illecito edilizio segnalato come ostativo alla prosecuzione dell’attività commerciale consisterebbe nel diniego dell’istanza di condono opposto con la d.d. n. 298/2009 che, invero, si riferirebbe, come indicato in precedenza, ad una domanda di sanatoria relativa ad altra parte dell’immobile diversa da quella condotta in locazione dalla ricorrente per la quale, invece, la propria dante causa aveva presentato un’istanza (contraddistinta dal prot. n. 87/97431 del 30 dicembre 1986), tuttora in corso di lavorazione.
Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, l’illegittimità dell’atto avversato siccome contrastante con il disposto della disciplina in materia di condoni edilizi recata dalle leggi nn. 47/1985 e 724/1994 che, come noto, impediscono di adottare misure sanzionatorie edilizie in pendenza dell’esame di un’istanza di condono, e l’insussistenza dei presupposti normativamente previsti per il ritiro in autotutela di atti a contenuto favorevole per il privato o, come nel caso di specie, di attività intraprese sulla scorta di dichiarazioni o segnalazioni certificate.
Né tantomeno, a giudizio della parte privata, si potrebbe invocare a fondamento del provvedimento lesivo il rigetto della proposta di programma urbanistico (peraltro presentata da soggetti diversi da essa), innanzitutto poiché la mancata approvazione dello strumento attuativo in questione giammai potrebbe impedire ex se l’accoglimento dell’istanza di condono (non essendo la doppia conformità urbanistica, come noto, presupposto per l’approvazione di domande di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e ss.mm.ii.) e, in secondo luogo, perché le vigenti previsioni urbanistiche non impedirebbero, in via assoluta, l’assentibilità di destinazioni d’uso commerciale e/o produttive da attuarsi anche con intervento diretto.
Con successiva istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte la ricorrente, sul presupposto dell’intervenuto accesso, in data 22 febbraio 2023, di agenti della Polizia Locale capitolina per dare esecuzione coattiva alla determina gravata, chiedeva il rilascio di una misura di tutela interinale ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Con decreto n. 1172 del 25 febbraio 2023, l’istanza in parola veniva respinta.
Con domanda depositata in atti il 28 febbraio seguente parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56, comma 4, c.p.a., chiedeva la modifica del decreto presidenziale di cui sopra e, di conseguenza, l’adozione della misura cautelare invocata “ quantomeno per il tempo utile a consentir [le] (…) l’immediato spostamento dei beni aziendali dall’immobile per cui è causa nella nuova sede già approntata ”.
Con decreto n. 1275 del 1° marzo 2023, parte ricorrente veniva onerata di notificare il medesimo – nonché il gravame introduttivo – anche all’ufficio municipale che aveva adottato l’atto in questione presso la sua sede reale, e tanto al fine di chiedere, ai sensi dell’art. 56, comma 2 c.p.a, documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e, più in particolare:
- all’effettiva definizione, o meno, dell’istanza di condono prot. n. 87/97431 del 30 dicembre 1986;
- all’eventuale esecuzione di ulteriori lavori (diversi dal mero completamento) sugli abusi oggetto della ridetta istanza;
- all’eventuale inclusione degli abusi oggetto della domanda di condono in questione nella portata demolitoria della d.d. rep. n. 1870/2022;
- all’eventuale notificazione della d.d. da ultimo menzionata al proprietario dell’area e al responsabile dell’abuso.
Con decreto n. 1335 del 6 marzo 2023, preso atto del riscontro fornito in parte da Roma Capitale alla richiesta di chiarimenti come sopra effettuata, veniva infine concessa la misura cautelare richiesta.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza delle pretese avversarie.
Con ordinanza n. 1785 del 29 marzo 2023 il Collegio – nel confermare la provvisoria sospensione della determina impugnata già disposta in sede monocratica – rinviava alla camera di consiglio del 26 giugno 2023 chiedendo nuovamente chiarimenti a Roma Capitale in ordine all’intervenuta definizione, o meno, dell’istanza di condono prot. n. 87/97431 del 30.12.1986, “ o del diverso procedimento al quale la medesima sia stata associata ”, nonché riguardo all’incidenza che l’improcedibilità della proposta di programma urbanistico attuativo disposta con d.d. prot. QI/86869 del 10/05/2022 “ dispiegherebbe sul rigetto di un’istanza di condono depositata nel 1986 ”.
Roma Capitale adempiva depositando documentazione in atti.
Con ordinanza n. 3302 del 26 giugno 2023 il Collegio – esaminata la relazione di chiarimenti – concludeva per l’accoglimento dell’istanza cautelare rilevando che:
- quanto all’istanza di condono prot. n. 87/97431 (a quanto appreso dalle note dell’amministrazione, poi sostituita dall’istanza prot. n. 0/90298), essendo la stessa ancora in fase di valutazione da parte dei competenti uffici, non sussisteva uno dei presupposti del provvedimento impugnato;
- mentre, quanto all’incidenza che l’improcedibilità della proposta di programma urbanistico avrebbe spiegato ai fini della regolarità edilizia di un immobile sottoposto ad istanza di condono, Roma Capitale, nel rappresentare che tale circostanza avrebbe formato oggetto di esame in occasione di una riunione indetta per il 23 maggio 2023, ometteva però di fornirne i relativi esiti.
In occasione della successiva camera di consiglio del 10 gennaio 2024 – fissata per la prosecuzione dell’incidente cautelare – parte ricorrente rendeva noto di non aver più interesse alla concessione della sospensione invocata in quanto in corso di trasferimento presso un’altra sede di talché, con ordinanza n. 50/2024, il Collegio dava atto della sopravvenuta improcedibilità dell’incidente processuale.
In vista della discussione nel merito del gravame, Roma Capitale depositava memoria conclusionale con la quale chiedeva il rigetto del gravame ovvero ne chiedeva una declaratoria di improcedibilità atteso che, nelle more, parte ricorrente aveva rilasciato l’immobile di cui trattasi trasferendo altrove la sede operativa della propria attività.
Dal canto proprio parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del ricorso in ragione del proprio persistente interesse alla definizione nel merito dello stesso in vista dell’eventuale proposizione di un’autonoma istanza risarcitoria.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, così, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio come la persistente manifestazione di interesse alla decisione a fini risarcitori dichiarata da parte ricorrente con la memoria depositata in atti il 19 aprile 2025 sia stata correttamente avanzata nel rispetto dei tempi e delle forme processuali chiarite dalla nota pronuncia n. 8 del 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a mente della quale per ottenere l’accertamento preventivo di illegittimità dell’atto avversato si palesa sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale, a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta, il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto impugnato, senza che ciò possa costituire un’inammissibile mutatio ma, eventualmente, una sola emendatio non integrante pertanto un mutamento non consentito nell’ambito del principio della domanda.
Ciò premesso, rileva il Collegio come il ricorso proposto sia meritevole di positivo apprezzamento.
Infatti, il provvedimento avversato, come sopra detto, rinviene le proprie ragioni di fondamento nella non conformità edilizio-urbanistica del compendio immobiliare sito in via Ranuccio Bianchi Bandinelli, Roma, n. 130 – ove, all’epoca dei fatti, la società ricorrente svolgeva la propria attività imprenditoriale nell’ambito delle produzioni cine-televisive – difformità dedotta da tre elementi:
- la dichiarazione di improcedibilità della proposta di programma urbanistico del 10 maggio 2022;
- l’adozione, per l’immobile di cui trattasi, di una determinazione di rigetto dell’istanza di condono edilizio n. 298/2009;
- l’ingiunzione a demolire (conseguente al diniego di condono di cui sopra) n. 1870/2022, asseritamente avente ad oggetto i locali di cui trattasi.
Tralasciando, al momento, il primo degli anzidetti presupposti, i due successivi si sono dimostrati, all’esito dell’attività istruttoria condotta, dapprima, ai sensi dell’art. 56 comma 2 c.p.a. e poi nell’esercizio dei poteri in tal senso conferiti al Collegio, del tutto sprovvisti di fondamento.
Infatti, risulta acclarato, dalla lettura degli atti di causa, che:
- l’immobile che la ricorrente ha condotto in locazione ed in cui, quantomeno sino all’adozione dell’atto impugnato, ha svolto la propria attività imprenditoriale, è contraddistinto in catasto al foglio 984, particella 15, subalterni 520 e 521;
- per sanare il cambio di destinazione d’uso da manufatto agricolo ad attività commerciale, risultava essere stata presentata l’istanza di sanatoria prot. n. 87/97431 che, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 724/1994, aveva assunto il protocollo n. 0/90298;
- detta istanza non risulta essere mai stata definita mediante l’adozione di un provvedimento espresso rinvenendosi la stessa, alla data di emanazione del provvedimento impugnato, ancora in fase istruttoria (ancorché per la stessa fosse emerso un vincolo di parziale inedificabilità per il quale l’amministrazione aveva interessato l’autorità tutoria senza ricevere, tuttavia, riscontro);
- quanto alla d.d. n. 298/2009, essa risultava essere stata adottata per respingere la diversa istanza di condono prot. n. 87/97432, anch’essa inerente il manufatto di via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130, la reiezione della quale aveva condotto, del tutto coerentemente, il Municipio VII ad emanare l’ingiunzione a demolire rep. n. 1870/2022 la quale, nel citare tra i propri presupposti l’emanazione di una lunga serie di provvedimenti recanti rigetto di numerose istanze di condono relative all’immobile di cui trattasi, include anche la d.d. n. 298/2009 (contenente la reiezione dell’istanza n. 87/97432), ma non comprende alcun riferimento alla diversa istanza n. 87/97431 né, tantomeno, indica, tra gli estremi catastali degli immobili abusivi ai quali era rivolta l’intimazione a demolire ivi indicata, il manufatto di cui alla particella 15, subalterni 520 e 521 dichiarando invece, quali aree interessate dall’ordine di rimozione, i subalterni 2-6-501-502-505-510 e 515 della particella 15.
In definitiva, allora, non esiste nessun provvedimento con cui Roma Capitale abbia disposto la reiezione dell’istanza di condono prot. n. 87/97431 e nemmeno dell’istanza n. 0/90298 (numero che la suddetta risulta avere assunto dopo l’entrata in vigore della legge n. 724/1994) e, del pari, non esiste alcuna ingiunzione a rimuovere gli abusi formanti oggetto delle suddette istanze.
Per quanto alla causazione dell’equivoco possa aver contribuito anche la condotta osservata dalla ricorrente (la quale, nelle proprie memorie di partecipazione procedimentale del 23 settembre 2022, aveva indicato, tra le istanze pendenti per l’immobile de qua , quella contraddistinta dal prot. n. 87/97432 anziché, come più correttamente sarebbe stato, quella prot. n. 87/97431), rimane innegabile, comunque, che l’amministrazione resistente abbia assunto a presupposto della misura caducatoria degli effetti della SCIA commerciale impugnata in questa sede due provvedimenti (la d.d. n. 298/2009 e la d.d. n. 1870/2022) che ad altri abusi si riferiscono, ma non coinvolgono la porzione di immobile all’epoca dei fatti condotta in locazione dalla ricorrente per la quale, quindi, deve ritenersi tuttora operante, ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge n. 47/1985 (a mente del quale, come è noto, la presentazione tempestiva di istanze di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della prima rata dell’oblazione, “ sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative ”), l’effetto sospensivo di eventuali procedimenti di repressione degli abusi edilizi dispiegato dall’istanza di condono prot. n. 87/97431 (adesso avente prot. n. 0/90298).
E poiché costituisce principio indiscusso quello secondo il quale non può predicarsi la legittimità dell’attività commerciale su di un immobile di cui non sia attestata la completa regolarità edilizia (vedasi, ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 6053/2025; Cons. St., sez. V, n. 9786/2022), ne consegue che, in assenza di un provvedimento di rigetto dell’istanza di condono n. 87/97431 (oppure 0/90298) o di un atto di accertamento che acclari la completa trasformazione del bene oggetto dell’istanza di sanatoria anzidetta (tale da travalicare i limiti del mero completamento e da concretare un effettivo stravolgimento della consistenza degli abusi originariamente sottoposti a domanda di condono), deve ritenersi illegittima la determinazione avversata,.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con accertamento, tuttavia, dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all’azione caducatoria proposta avverso il provvedimento impugnato;
- accerta comunque l’illegittimità del provvedimento avversato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a.;
- condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO