Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 853 del 23.05.2024 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Legrottaglie e Loredana Crovace Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento del diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni 2015 e 2016, rispettivamente per
20 e 173 giornate- aveva accolto la domanda, condannando l' al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.800,00, oltre accessori.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha quantificato le spese di giudizio in misura inferiore ai parametri di legge, senza tener conto dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 che ha individuato nelle cause di valore indeterminabile, non inferiore a € 26.000,00. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione delle spese
1
delle spese del presente grado, con distrazione.
L' è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 23.05.2025 -sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa come da dispositivo, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi in giudizio CP_1
nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti dei motivi che di seguito si espongono.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali ponendole in capo all' , secondo CP_1 il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 1.800,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta.
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare, tuttavia, conforme ai criteri di cui al DM 55/2014, per come modificato dal DM 147/2022, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. suddetto, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Vale sul punto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
8792/2019, n. 27395/2018, n. 27394/2018) secondo cui, nell'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, non può farsi applicazione del parametro proprio delle cause di valore indeterminabile. Il valore economico coinvolto, non risultando il maturare di prestazioni già concretamente riconnesse alla sola iscrizione per quell'anno e in quei giorni, consiste nella possibile proiezione di tale iscrizione su future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza. Tale consistenza è però solo apparentemente indeterminabile, in quanto è possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali.
2 Nella specie considerato che la cancellazione ha riguardato solo due anni e un numero limitato di giornate deve ritenersi che il valore economico della controversia non superi i 26.000,00, essendo evidente come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l'applicazione tout court della categoria della indeterminabilità e dei più elevati valori liquidativi minimi per essa previsti (cfr. Cass. n. 8792/2019).
D'altra parte, ove anche si considerasse il valore della causa indeterminabile, ugualmente lo scaglione di riferimento dovrebbe essere il terzo scaglione del DM (da € 5.201,00 a € 26,000,00), in considerazione della semplicità del presente contenzioso.
Si rammenta in proposito che, in tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 -secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000- non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (cfr. Cass. n. 968/2022 e, nella stessa materia per cui è causa Cass. n. 955/2025)
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.201 a € 26.000)- nella misura minima di cui in dispositivo, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni, e considerata la fase istruttoria, espletata attraverso l'assunzione di prova testimoniale.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/10/2024 da ei confronti di , avverso la sentenza del 23/05/2024 n. 853 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Brindisi, così provvede:
3 Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2.697,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie e Loredana Corvace, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie e Loredana Corvace.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
4