TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo PR IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO IN GERMANIA IL Parte_1
04/11/83 rapp. e dif. dall'Avv. Davide Artuto Calì
ATTORE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE
DOTT.SSA CP_2 rapp. e dif. dall'Avv. Raffaella Rodà
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/02/2023 Pt_1 conveniva in giudizio la
[...] [...]
Narrava l'attore in tal modo Controparte_3 premettendo alle istanze giudizialmente dedotte di essersi sottoposto in data 27/04/2022 ad un intervento chirurgico. Proseguiva affermando di
1 essersi assicurato con la società convenuta giusta apposita polizza e che le circostanze oggetto della polizza in argomento s'erano verificate. Proseguiva affermando di avere inutilmente instato presso la stessa al fine di ottenere l'indenizzo contrattualmente pattuito. Tanto premesso ritenuto che la convenuta nonostante reiterati inviti non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto chiedeva la sua condanna al pagamento dell'indennizzo da commisurare in complessivi euro
23.015,06. La Controparte_3 costituitasi in giudizio con comparsa responsiva del
15/06/2023 contestava in toto l'assunto avversario eccependo in particolare l'inoperatività nella specie della polizza assicurativa che fungeva da supporto alle pretese attoree. Istruita con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa, all'udienza del 15/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e, pertanto, devono essere accolte. Invero, è apparsa pacifica la ricorrenza nei suoi elementi costitutivi dei fatti dedotti dall'attore a sostegno dell'istanza
2 giudizialmente avanzata (esistenza del contratto, verificazione dell'evento assicurato, ecc.), ed invece smentito dall'istruzione svolta il fatto impeditivo- modificativo allegato dalla convenuta, id est il connotarsi delle circostanze che avrebbero escluso il diritto attoreo a vedersi corrispondere l'indennizzo dovuto. Piace infatti rilevare come elemento probatorio alcuno risulti scaturire dalla lettura della documentazione contenuta in atti ovvero dalle emergenze peritali circa la sussistenza della fattispecie esimente dalla convenuta invocata.
Piace al fine di operare la ricostruzione dei fatti di causa come in data 27/05/2022, Parte_1 presentava, alla Controparte_3 apposita richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute a causa di un ricovero ospedaliero, presso la “NI Parioli” (Fenice Parioli s.r.l.) di
Roma, nel corso del quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico il 27/04/2022 con degenza, presso la predetta struttura sanitaria, sino al giorno 01/05/2022. Alla pratica veniva allegata corposa documentazione medica e fiscale, per come richiesta dal liquidatore incaricato di gestire e definire la vicenda de qua. La struttura in cui l'odierno attore è stato ricoverato risultava convenzionata con la Controparte_3 ed il ricovero in argomento era stato dalla
[...]
3 stessa preventivamente (il 15/03/2022), ed espressamente autorizzato con apposita comunicazione per “Diastasi dei muscoli retti addominali” e con prescrizione di intervento chirurgico per “Addominoplastica con plicatura dei retti addominali”. Con nota del 21/06/2022,
l'odierna convenuta comunicava il rigetto della richiesta del 27/05/2022 in quanto “garanzia non prevista: prestazione non indennizzabile in quanto avente finalità estetica”, malgrado in precedenza avesse espressamente autorizzato, con apposita comunicazione, il ricovero in convenzione e la chiesta prestazione sanitaria;
ed ancora, con ulteriore nota del 22/06/2022, parte convenuta comunicava che l'evento de quo non sarebbe stato indennizzato in quanto l'intervento effettuato, ritenuto arbitrariamente con esclusiva finalità estetica, rientrerebbe nell'articolo 41, punto j), denominato “Esclusioni”. Inoltre il liquidatore incaricato ha omesso di esaminare e valutare l'ingente documentazione prodotta dalla quale è possibile evincere senza dubbio alcuno che l'intervento de quo si è reso necessario per una importante patologia di base. In primis, occorre avviare la necessaria analisi dei documenti prodotti e, segnatamente, si devono prendere le mosse dalla certificazione medica del 19/02/2022 in seno alla
4 quale il chirurgo operatore affermava con chiarezza: che “il paziente dovrà sottoporsi ad intervento di addominoplastica per diastasi dei muscoli retti”.
Infatti fin dalla prima visita eseguita, il medico specialista aveva dunque evidenziato una grave patologia denominata, appunto, “Diastasi dei muscoli retti”. Lo specialista stesso richiedeva un approfondimento ulteriore, segnatamente un'ecografia della parete addominale, affinché si potesse confermare quanto diagnosticato con l'esame obiettivo del 19/02/2022. Pertanto, in data
04/03/2022, si sottoponeva ad Parte_1
Contr apposito esame ecografico presso l' di
Agrigento, struttura pubblica, all'esito del quale veniva resa diagnosi di “diastasi dei muscoli retti addominali sia sovra che sottombelicale con aspetto di ernia con impegno di adipe mesenteriale”, con la quale il medico della cennata struttura pubblica confermava in toto quanto diagnosticato del primo specialista.
Successivamente, l'esito del suddetto esame strumentale del 04/03/2022 veniva portato all'attenzione dello stesso medico operatore il quale, nell'ulteriore certificazione datata 07/03/2022, concludeva inequivocabilmente che “dall'esame obiettivo risulta una diastasi dei muscoli retti sia sovra che sottombelicale confermato da ecografia
5 addominale effettuata si consiglia, quindi, intervento chirurgico di addominoplastica con plicatura dei retti”. Chiaro ed evidente che si trattava di un grave problema funzionale, e non di un intervento di chirurgia estetica. Pertanto, in data 27/04/2022, dopo l'esecuzione dei necessari esami pre-operatori, veniva effettuato l'intervento chirurgico prescritto, con degenza (presso la struttura convenzionata con la Compagnia
Assicuratrice convenuta) fino al giorno
01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla medesima Compagnia con la cennata comunicazione. In ultimo, si segnala come nella cartella clinica sia espressamente confermata la diagnosi preoperatoria: segnatamente, nelle pagine 10 e 15 della cartella clinica de qua, sono indicati i seguenti codici di identificazione:
“Diagnosi principale: codice 5531, Ernia ombelicale;
Diastasi muscolare, codice 72884; intervento, codice 539, riparazione ernia;
codice
8365, altra sutura di muscoli o fasce riparazione di diastasi dei retti”, con intervento eseguito di
“addominoplastica”. Il tutto per come già autorizzato. Ne discende che il rigetto della richiesta di liquidazione avanzata da Pt_1 contrasta, chiaramente, con la
[...] documentazione prodotta, che conferma in maniera
6 univoca ed inequivocabile la patologia di base che ha reso necessario l'intervento chirurgico de quo, per come reiteratamente confermato dal carteggio tutto prodotto e trasmesso alla convenuta nonché allegato agli atti di causa. Con Atto di Diffida e messa in mora del 23/06/2022, l'odierno attore provvedeva a richiedere, alla Controparte_3
l'immediato pagamento dell'importo
[...] complessivo di euro 16.745,00 per come documentato e comprovato dalle fatture prodotte e trasmesse alla Compagnia assicuratrice. Parte convenuta reiterava il diniego già frapposto in sede di rigetto della domanda di liquidazione ed indi l'attore insisteva nella contestazione avverso detto diniego rendendosi disponibile a definire transattivamente la pendenza. Infine, in data
05/08/2022, la Controparte_3 riscontrava il primo reclamo del 23/06/2022 sostenendo ulteriormente che l'intervento de quo non sarebbe stato indennizzato, trattandosi di chirurgia estetica. Risulta altresì che in data
14/07/2022, inviava alla Parte_1 [...]
l'invito a stipulare una Controparte_3 convenzione di negoziazione assistita relativa alla pratica in argomento per euro 16.745,00; tale invito rimaneva, privo di qualsivoglia riscontro.
Relativamente all'evento per cui è causa, dunque,
7 ha affrontato un esborso pari ad Parte_1 euro 16.745,00 che la parte odierna convenuta si è, ingiustificatamente, rifiutata di rimborsare. Nel tentativo di porre rimedio alle oggettive contraddizioni poste a fondamento del rigetto della chiesta liquidazione di quanto spettante per il sinistro, con comunicazione inviata direttamente all'odierno attore, il 12/07/2022 la Compagnia
Assicuratrice convenuta ha notiziato Pt_1 dell'annullamento postumo della presa in
[...] carico del ricovero già formalmente autorizzato (con comunicazione n. RBM713294382022) circa quattro mesi prima sostenendo, in maniera meramente labiale, che non sarebbe evincibile con chiarezza la finalità non estetica dell'intervento di cui si tratta. La struttura in cui è Parte_1 stato ricoverato risultava convenzionata con la ed il ricovero de Controparte_3 quo era stato dalla stessa dapprima (il
15/03/2022) autorizzato, con comunicazione n.
RBM713294382022, per “Diastasi dei muscoli retti addominali” e con prescrizione di intervento chirurgico per “Addominoplastica con plicatura dei retti addominali”; successivamente in data
22/06/2022, a definizione della pratica amministrativa, previa verifica e valutazione della documentazione tutta (ivi inclusa la cartella clinica)
8 per come già prodotta dall'attore e dalla struttura sanitaria convenzionata la stessa parte convenuta aveva disposto la rettifica alla convalida al ricovero ed alle prestazioni connesse, tarandola ai servizi sanitari per come effettivamente fruiti. In data
27/04/2022, è stato effettuato l'intervento chirurgico prescritto, con degenza (presso la struttura convenzionata con la Compagnia
Assicuratrice) fino al giorno 01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla medesima convenuta con la comunicazione n.
RBM713294382022; ed ancora, dal provvedimento di rettifica dell'originaria autorizzazione si evince, chiaramente, che parte convenuta era già in possesso della cartella clinica e, comunque, di tutta la documentazione necessaria per definire positivamente la pendenza. Pertanto, anche l'annullamento postumo della presa in carico del ricovero è chiaramente, fonte di danno e pregiudizio per l'assicurato nonché in spregio ed in violazione del principio del legittimo affidamento in forza del quale aveva deciso di sottoporsi Parte_1 al delicato intervento chirurgico de quo presso la struttura convenzionata sopra individuata. Detto annullamento, indi, si palesa meritevole di censura, considerato che non sussistono sopraggiunti elementi giustificativi che possano comportare una
9 diversa valutazione degli atti e dei fatti di causa.
Inoltre la Casa di Cura privata “NI Parioli” ha inviato a le fatture del momento Parte_1 pre-operatorio (n. 3681 CP del 27/04/2022 di euro
164,00) e del ricovero (n. 11484 CP del
05/12/2022 di euro 6.106,06), con contestuale richiesta di pagamento diretto delle stesse da parte dell'attore medesimo, considerato che la
Compagnia Assicuratrice convenuta aveva disposto e comunicato alla struttura sanitaria convenzionata l'annullamento della pregressa autorizzazione e della successiva rettifica della stessa. Il giorno
04/08/2022, ha inviato ad Parte_1 [...] ulteriore invito a Controparte_3 stipulare una convenzione di negoziazione assistita, questa volta relativo all'annullamento della presa in carico n. RBM713294382022 ma anche tale invito
è rimasto, privo di qualsiasi riscontro.
Relativamente al sinistro in argomento, a seguito dell'illegittimo annullamento de quo, Pt_1 ha dovuto personalmente provvedere, per
[...] come acclarato dalla produzione documentale Co versata in atti, al pagamento diretto alla Casa
Cura NI Parioli del quantum dovuto in CP_6 forza delle cennate fatture, pari complessivamente ad euro 6.270,06. Da ciò discende il diritto ad ottenere il rimborso anche di detta somma che la
10 convenuta avrebbe dovuto versare direttamente alla struttura sanitaria. Riassumendo, con riferimento ad entrambi i due sinistri sopra indicati ed oggetto del presente procedimento, nel mese di marzo erano stati autorizzati sia il ricovero presso una struttura convenzionata (con pagamento diretto a carico della parte convenuta) che l'intervento chirurgico prescritto (con diritto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese sostenute e documentate) e nel mese di giugno erano state specificate (a rettifica dell'originario provvedimento) le prestazioni erogabili e, conseguentemente, liquidabili ed infine, a distanza di alcuni mesi dall'autorizzazione, la presa in carico de qua è stata annullata, seppur la prestazione autorizzata era già stata regolarmente e preventivamente autorizzata ed eseguita presso la suddetta Casa di Cura convenzionata, e la richiesta di rimborso delle spese mediche è stata immotivatamente respinta.
Considerato che tutti i suddetti tentativi di composizione bonaria delle pendenze de quibus non hanno sortito effetto positivo e, tra le parti, non
è stato possibile raggiungere neppure un'intesa transattiva, seppur proposta dall'attore, lo stesso in forza della possibilità offerta Parte_1 agli assicurati dall'art. 11 delle Condizioni di
Assicurazione, rubricato “Risoluzione delle
11 controversie” ha presentato, all'
[...]
Parte_2 formale “Istanza di revisione”, inviata in data
05/10/2022, con la quale ha chiesto al Collegio
Tecnico Consultivo di risolvere le controversie insorte in merito all'indennizzabilità ed alla misura dei sinistri di cui si tratta mediante la formulazione di idonee e motivate proposte di soluzione. A riscontro della suddetta istanza, con mail del
10/10/2022, l'Asdep ha comunicato di aver ricevuto la segnalazione, che la stessa era in lavorazione e che sarebbe stato fornito riscontro nel più breve tempo possibile;
ed ancora, con email del
17/10/2022, a riscontro della ricezione dell'Istanza di revisione, parte convenuta ha comunicato che la stessa poteva essere inviata all'indirizzo PEC ove era stata correttamente spedita il giorno
05/10/2022 e, nel merito della vicenda, ha confermato la reiezione del sinistro n. DW71-22-
201980, in quanto prestazione sanitaria di natura estetica non indennizzabile ai sensi di polizza, senza nulla comunicare circa l'ulteriore sinistro recante n. RBM713294382022, anch'esso oggetto di pendenza e del presente giudizio. Trascorsi oltre due mesi dalla presentazione dell'istanza di revisione senza aver ricevuto riscontro alcuno né da parte del Presidente dell'A.S.D.E.P. né, tantomeno,
12 da parte del Collegio Tecnico Consultivo, l'odierno attore ha trasmesso formale “Atto di diffida e significazione” al fine di sollecitare la trattazione e la definizione dell'istanza medesima. Infine, l'attore ha rappresentato che, in caso di mancato adempimento entro e non oltre il giorno
05/01/2023, si sarebbe proceduto con ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti, per come lesi dalla Controparte_3
Poiché anche il superiore ed ulteriore tentativo di risoluzione della controversia rimaneva disatteso, ha presentato in data Parte_1
11/01/2023, alla Camera Mediazione Nazionale
s.r.l. Istanza di Mediazione, ai sensi del D. Lgs.
28/2010, nei confronti della Controparte_3 che, ritualmente convocata dal
[...] suddetto Organismo per l'incontro del 02/02/2023, non ha aderito all'invito e non si è presentata, rimanendo assente. Per l'effetto, la procedura di mediazione n. 11277/2023 è stata chiusa, mediante “Verbale di mancato svolgimento”, con esito negativo per assenza della parte invitata. ha, dunque, sostenuto sia Parte_1
l'esborso pari ad euro 16.745,00 che la
[...] si è, Controparte_3 ingiustificatamente, rifiutata di rimborsare che quello di euro 6.270,06 che l'odierna parte
13 convenuta si è rifiutata di pagare direttamente alla
NI Parioli il tutto per un danno complessivamente ammontante ad euro 23.015,06.
Sul legittimo affidamento ingenerato dalla
[...] in danno di Controparte_3 Pt_1 piace ricordare che il principio del
[...] legittimo affidamento, che trova il suo alveo naturale nell'ordinamento giuridico Comunitario, rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica (Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 3 maggio
1978); affinché una situazione possa ottenere tutela, è necessario che origini e trovi fondamento nell'atteggiamento altrui. Il principio del legittimo affidamento è posto a salvaguardia del ragionevole affidamento, suscitato nei terzi, da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale e meritevole di tutela. Si tratta di una tematica che trova punti di contatto con quella, da sempre discussa in Giurisprudenza, dell'apparenza del diritto e della certezza del diritto. Non qualsiasi affidamento si può definire legittimo;
perché ciò avvenga è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi: a) il primo elemento, di natura oggettiva, consistente nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente e tale vantaggio deve essere chiaro ed univoco e va
14 esercitato attraverso un comportamento attivo;
b) occorre che il privato pretenda di difendere un'utilità ottenuta in buona fede;
questo perché
l'ordinamento non può accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa conseguita, però, attraverso comportamenti fraudolenti o ingannevoli;
infine, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale tale da convincere il beneficiario della sua stabilità. Detto principio è anche presente nel diritto internazionale privato ed in particolare è contenuto nei principi
UNIDROIT che rappresentano un insieme di norme internazionalmente accettate, comuni alle tradizioni civilistiche di molti Stati ed utilizzate nell'ambito dei contratti internazionali;
la loro portata interpretativa, grazie anche all'avallo della
Giurisprudenza, ha assunto una notevole importanza tale da farle divenire anche norme di riferimento interpretative, in ambito nazionale, quando si possano verificare lacune interpretative.
Se l'art.
1.7 dei principi UNIDROIT prevede espressamente il principio di buona fede, l'art.
1.8 ne costituisce una specificazione: si intitola, infatti,
“nemo venire contra factum proprium” e recita:
“Una parte non può agire in modo contraddittorio
15 rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio”. Così inteso l'affidamento, benchè non espressamente contemplato nel Codice Civile, si afferma come principio generale del diritto che trova collocazione anche nel nostro Ordinamento.
Per Dottrina e Giurisprudenza, il principio dell'affidamento è, ormai, immanente o comunque ricavabile dal Codice Civile attraverso un'interpretazione estensiva della clausola generale di buona fede e correttezza. Anche la Suprema
Corte, con la Sentenza n. 9924/2009, ha affermato la sussistenza del suddetto principio “nemo venire contra factum proprium” determinante il legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede. E' una regola che viene declinata anzitutto in materia di acquisti a non domino, non solo per via contrattuale. E' nella materia contrattuale che l'affidamento viene elevato dalle norme a criterio interpretativo della dichiarazione negoziale e, dunque, del contenuto dell'obbligo. Nella vicenda che ci occupa, appare pacifica e fondata la configurabilità della situazione di legittimo ed incolpevole affidamento dell'attore; peraltro, detto affidamento non era solo apparente ma effettivo e di diritto. Giova infatti rammentare
16 che, in data 27/04/2022, è stato effettuato l'intervento chirurgico prescritto con degenza
(presso la struttura convenzionata con la convenuta fino al giorno 01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla parte convenuta stessa. Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'annullamento di cui si tratta,
è opportuno precisare che in esito alla definizione della pratica amministrativa, previa verifica e valutazione di tutta la documentazione in suo possesso il 22/06/2022, la Controparte_1 aveva disposto la rettifica della
[...] convalida al ricovero ed alla prestazione, tarandola alla prestazione sanitaria per come concretamente fruita dall'assicurato. Ed ancora, dal provvedimento di rettifica dell'originaria autorizzazione si evince, chiaramente, che la Compagnia Assicuratrice convenuta era già in possesso della cartella clinica e, comunque, di tutta la documentazione necessaria per definire positivamente la pendenza.
Pertanto, anche l'annullamento postumo della presa in carico di ricovero è chiaramente illegittimo ed arbitrario nonché fonte di danno e pregiudizio per l'odierno attore, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento in forza del quale aveva deciso di sottoporsi Parte_1 al delicato intervento chirurgico di cui si tratta,
17 eseguito, presso la struttura convenzionata sopra individuata. Il cennato placet autorizzativo in merito al ricovero ed all'intervento chirurgico de quo ha, chiaramente, ingenerato nell'attore quello che, tecnicamente, altro non è che il legittimo affidamento che ha indotto il soggetto alla determinazione di sottoporsi all'operazione presso la prescelta struttura privata convenzionata. Al contrario, ove la Controparte_3 avesse, ab origine, denegato la chiesta autorizzazione, è indubbio che parte attrice avrebbe potuto optare per soluzioni alternative.
L'annullamento de quo ed il rigetto della richiesta di rimborso si palesano meritevoli di ogni censura, considerato che non sussistono sopraggiunti elementi giustificativi che possono comportare una diversa valutazione degli atti e dei fatti di causa.
Tutto il diritto civile si regola sul principio di eguaglianza fra i privati;
il principio de quo, espresso dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, tutela la parte più debole del rapporto contrattuale ed è stigmatizzato nel principio di derivazione romanistica alterum non laedere. Non si può immaginare un rapporto giuridico privo dei connotati della lealtà e della correttezza;
chiaro ed evidente che, per fare ciò, è utile osservare la regola della buona fede. La buona fede, che illumina tutti i
18 rapporti giuridici, è quel principio dell'ordinamento positivo che indica il comportamento teso alla lealtà ed al legittimo affidamento delle parti in un rapporto giuridico;
è una comune regola di condotta nella formazione di un atto legale e si estrinseca come un dovere di reciprocità in un rapporto per un determinato e specifico fine. La buona fede rappresenta un impegno di solidarietà che incombe su entrambe le parti del contratto;
essa impone a ciascuna di esse di tenere un comportamento che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, sia idoneo a preservare gli interessi dell'altra parte. Come tale la buona fede intesa come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. Il principio di buona fede permea tutto il rapporto contrattuale dalla fase precontrattuale fino alla sua esecuzione ed interpretazione e la correttezza
(buona fede in senso oggettivo) rappresenta il metro di comportamento per i soggetti del rapporto obbligatorio, il cui contenuto non è a priori esattamente determinato necessitando di un'opera di concretizzazione valutativa in riferimento agli interessi in gioco ed alle caratteristiche del caso
19 concreto. Attraverso l'art. 1175 c.c., coordinato con gli artt. 1374 e 1375 c.c., può essere meglio individuato il contenuto del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda gli obblighi principali che per quelli collaterali (di protezione, cooperazione ed informazione). Discende che l'obbligo di buona fede può essere concretizzato in due canoni di condotta: il primo valevole principalmente nella formazione e nell'interpretazione del contratto che impone lealtà di comportamento ed il secondo consistente nell'obbligo, di ciascuna parte, di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio. Le norme in cui la buona fede è evidenziata sono gli artt. 1175 e 1176 c.c. ma anche gli artt. 1366, 1375, 1994 c.c, La buona fede rappresenta una regola aurea nei rapporti obbligatori e si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui, per l'adempimento di un'obbligazione, è necessaria una leale cooperazione, assimilabile a quella del bonus pater familias. Inoltre la buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso;
ciò dimostra come il diritto non sia solamente teso ad una esatta valutazione delle fattispecie ma è, soprattutto, esternazione di quei principi, etici e sociali già presenti nella Carta costituzionale che consentono
20 il regolare sviluppo della persona nei singoli rapporti fra consociati per il raggiungimento del bene comune. Appare altresì opportuno sottolineare che il principio di cui si discute emerge anche in tema di esecuzione dei rapporti obbligatori;
in tale ipotesi, la prestazione è caratterizzata dall'atteggiamento positivo delle parti, nella dinamica applicazione di un accordo. La
Suprema Corte, con la pronuncia n. 3775 del 20 aprile 1994, ha statuito che “In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come impegno di cooperazione o un obbligo di solidarietà che impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi della controparte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio”. Il principio è operante ai sensi dell'articolo 1375 c.c. in relazione all'esecuzione di un onere contrattuale;
ciò in quanto la buona fede è una regola generale che riguarda, con il proprio atteggiarsi, tutto il rapporto obbligatorio nel proprio ontologico sviluppo (dalle trattative precontrattuali fino all'esecuzione del contratto stesso). Ed ancora, la Corte Cassazione, con la Sentenza n. 10549 del 03/06/2020, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di
21 buona fede ed ha statuito che “l'inosservanza del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante”. Si ha, pertanto, inadempimento contrattuale quando una prestazione, prevista da un contratto, non si verifica nel luogo, nel tempo o secondo le modalità stabilite dallo stesso contratto. Stabilisce l'art. 1218 c.c. che, in caso di inadempimento contrattuale, il creditore può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi;
vengono, indi, applicate tutte quelle regole che afferiscono alla responsabilità contrattuale ovvero l'obbligo di diligenza del debitore a tutela dei diritti tutti del creditore. Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il nesso causale tra evento inadempimento e conseguenze dannose patite da
Giova ribadire che la Parte_1 [...] ha avuto preventiva, Controparte_3 piena ed ampia disponibilità della documentazione con la quale è stata, preliminarmente, chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento medico di cui si tratta. Indi, l'attore ha eseguito le prestazioni autorizzate dalla convenuta, presso la struttura convenzionata e con il professionista
22 medico prescelto, ed ha trasmesso tutto l'ulteriore carteggio acclarante la fondatezza delle pretese per come contrattualmente spettanti. Successivamente ha visto negato, l'impegno Parte_1 contrattuale che la stessa Assicurazione convenuta aveva assunto. Il comportamento posto in essere dalla in Controparte_3 evidente violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, ha evidentemente leso il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso delle somme anticipate per l'effettuazione dell'intervento espressamente autorizzato dalla Compagnia assicurativa convenuta nonché ad ottenere il pagamento di quanto corrisposto alla struttura sanitaria ove è stato ricoverato. L'attore ha diritto quindi ad ottenere la condanna dalla
[...] atteso che Controparte_3
l'inadempimento contrattuale perpetrato dalla
Compagnia Assicurativa convenuta è consistito nell'aver disatteso quanto previsto contrattualmente, peraltro garantito preventivamente. Sulle argomentazioni difensive di
A ciò si Controparte_3 aggiunga che, le resultanze della consulenza tecnica d'ufficio appaiono rafforzare la fondatezza delle pretese attoree. Relativamente al quantum preteso dal nell'ambito del Parte_1
23 presente procedimento, deve farsi rilevare che esso non è né errato né, tantomeno, non liquidabile. In particolare, la produzione documentale versata in atti da parte attrice contiene sia la documentazione contabile che le prove degli avvenuti pagamenti di tutte le spese sostenute dall'attore con riferimento alle somme richieste a titolo di rimborso (euro
16.745,00). Infine, con riferimento all'ulteriore importo di euro 6.270,06 richiesto per il ricovero presso la struttura ospedaliera convenzionata, occorre far rilevare che la Controparte_3 non ha provveduto al pagamento
[...] diretto delle somme dovute alla NI Parioli in quanto la Compagnia Assicuratrice convenuta aveva comunicato l'annullamento della pregressa autorizzazione e della successiva rettifica della stessa detta struttura ospedaliera ha richiesto a di provvedere personalmente alla Parte_1 corresponsione della somma di euro 6.270,06.
Conseguentemente, l'odierno attore e la
[...] hanno sottoscritto, in data CP_7
07/11/2023, una scrittura privata transattiva in forza della quale ha corrisposto Parte_1 alla creditrice il quantum dovuto in quattro rate mensili;
per l'effetto, è stato concordato inter partes che l'attore (che ha estinto detto debito) avrebbe potuto far valere, nell'ambito del presente
24 procedimento giudiziario, la di lui pretesa creditoria direttamente nei confronti della
[...]
per come in effetti è avvenuto. Controparte_3
La suddetta scrittura privata per come formalmente sottoscritta tra la NI Parioli e l'attore, che poi ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte è assolutamente opponibile alla convenuta in quanto afferente ai fatti per cui è causa, segnatamente in quanto conseguenza diretta ed immediata della revoca della primigenia autorizzazione all'indennizzo diretto. L'esito dell'istruttoria oltre che la rilevante e conducente produzione documentale versata in atti ha confermato la fondatezza delle domande attoree, che meritano, dunque, integrale accoglimento. La consulenza tecnica d'ufficio la cui conclusioni in quanto immuni da vizi vengono condivise da questo giudicante ha inequivocabilmente riconosciuto che
“tutte le somme richieste in giudizio dall'attore sono interamente spettanti in Parte_1 favore dello stesso attore ed indi rimborsabili ai sensi della polizza stipulata con la convenuta. E' inoltre emerso con estrema chiarezza dall'indagine peritale che era affetto da Parte_1 diastasi dei muscoli retti addominali con impegno funzionale della parete addominale. La diastasi dei retti addominali del periziando non era solo un
25 problema estetico e quindi l'intervento chirurgico attuato da per la gravita' della Parte_1 diastasi e per il deficit funzionale non e' da considerare un intervento estetico ma un intervento chirurgico mirato a rimuovere oltre che un fattore morfologico anche e sicuramente una problematica funzionale. Ha concluso il CTU medesimo che
“tutte le somme richieste in giudizio dall'attore sono interamente spettanti in Parte_1 favore dello stesso ed indi rimborsabili ai sensi della polizza”. Da ciò l'accoglimento delle domande attoree e l'effetto, la condanna della
[...]
al rimborso in favore Controparte_3 di con riferimento ai sinistri Parte_1 recanti n. DW71-22-201980 (euro 16.745,00) e n.
RBM713294382022 (euro 6.270,06), della complessiva somma pari ad euro 23.015,06 oltre interessi. In aderenza all'insegnamento della
Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca dell'evento giudizialmente dedotto con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
26
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna la
[...]
al rimborso in favore Controparte_3 di della complessiva somma pari Parte_1 ad euro 23.015,06 oltre interessi dalla domanda al soddisfo: condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitamente a carico della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo PR IO
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo PR IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO IN GERMANIA IL Parte_1
04/11/83 rapp. e dif. dall'Avv. Davide Artuto Calì
ATTORE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE
DOTT.SSA CP_2 rapp. e dif. dall'Avv. Raffaella Rodà
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/02/2023 Pt_1 conveniva in giudizio la
[...] [...]
Narrava l'attore in tal modo Controparte_3 premettendo alle istanze giudizialmente dedotte di essersi sottoposto in data 27/04/2022 ad un intervento chirurgico. Proseguiva affermando di
1 essersi assicurato con la società convenuta giusta apposita polizza e che le circostanze oggetto della polizza in argomento s'erano verificate. Proseguiva affermando di avere inutilmente instato presso la stessa al fine di ottenere l'indenizzo contrattualmente pattuito. Tanto premesso ritenuto che la convenuta nonostante reiterati inviti non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto chiedeva la sua condanna al pagamento dell'indennizzo da commisurare in complessivi euro
23.015,06. La Controparte_3 costituitasi in giudizio con comparsa responsiva del
15/06/2023 contestava in toto l'assunto avversario eccependo in particolare l'inoperatività nella specie della polizza assicurativa che fungeva da supporto alle pretese attoree. Istruita con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa, all'udienza del 15/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e, pertanto, devono essere accolte. Invero, è apparsa pacifica la ricorrenza nei suoi elementi costitutivi dei fatti dedotti dall'attore a sostegno dell'istanza
2 giudizialmente avanzata (esistenza del contratto, verificazione dell'evento assicurato, ecc.), ed invece smentito dall'istruzione svolta il fatto impeditivo- modificativo allegato dalla convenuta, id est il connotarsi delle circostanze che avrebbero escluso il diritto attoreo a vedersi corrispondere l'indennizzo dovuto. Piace infatti rilevare come elemento probatorio alcuno risulti scaturire dalla lettura della documentazione contenuta in atti ovvero dalle emergenze peritali circa la sussistenza della fattispecie esimente dalla convenuta invocata.
Piace al fine di operare la ricostruzione dei fatti di causa come in data 27/05/2022, Parte_1 presentava, alla Controparte_3 apposita richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute a causa di un ricovero ospedaliero, presso la “NI Parioli” (Fenice Parioli s.r.l.) di
Roma, nel corso del quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico il 27/04/2022 con degenza, presso la predetta struttura sanitaria, sino al giorno 01/05/2022. Alla pratica veniva allegata corposa documentazione medica e fiscale, per come richiesta dal liquidatore incaricato di gestire e definire la vicenda de qua. La struttura in cui l'odierno attore è stato ricoverato risultava convenzionata con la Controparte_3 ed il ricovero in argomento era stato dalla
[...]
3 stessa preventivamente (il 15/03/2022), ed espressamente autorizzato con apposita comunicazione per “Diastasi dei muscoli retti addominali” e con prescrizione di intervento chirurgico per “Addominoplastica con plicatura dei retti addominali”. Con nota del 21/06/2022,
l'odierna convenuta comunicava il rigetto della richiesta del 27/05/2022 in quanto “garanzia non prevista: prestazione non indennizzabile in quanto avente finalità estetica”, malgrado in precedenza avesse espressamente autorizzato, con apposita comunicazione, il ricovero in convenzione e la chiesta prestazione sanitaria;
ed ancora, con ulteriore nota del 22/06/2022, parte convenuta comunicava che l'evento de quo non sarebbe stato indennizzato in quanto l'intervento effettuato, ritenuto arbitrariamente con esclusiva finalità estetica, rientrerebbe nell'articolo 41, punto j), denominato “Esclusioni”. Inoltre il liquidatore incaricato ha omesso di esaminare e valutare l'ingente documentazione prodotta dalla quale è possibile evincere senza dubbio alcuno che l'intervento de quo si è reso necessario per una importante patologia di base. In primis, occorre avviare la necessaria analisi dei documenti prodotti e, segnatamente, si devono prendere le mosse dalla certificazione medica del 19/02/2022 in seno alla
4 quale il chirurgo operatore affermava con chiarezza: che “il paziente dovrà sottoporsi ad intervento di addominoplastica per diastasi dei muscoli retti”.
Infatti fin dalla prima visita eseguita, il medico specialista aveva dunque evidenziato una grave patologia denominata, appunto, “Diastasi dei muscoli retti”. Lo specialista stesso richiedeva un approfondimento ulteriore, segnatamente un'ecografia della parete addominale, affinché si potesse confermare quanto diagnosticato con l'esame obiettivo del 19/02/2022. Pertanto, in data
04/03/2022, si sottoponeva ad Parte_1
Contr apposito esame ecografico presso l' di
Agrigento, struttura pubblica, all'esito del quale veniva resa diagnosi di “diastasi dei muscoli retti addominali sia sovra che sottombelicale con aspetto di ernia con impegno di adipe mesenteriale”, con la quale il medico della cennata struttura pubblica confermava in toto quanto diagnosticato del primo specialista.
Successivamente, l'esito del suddetto esame strumentale del 04/03/2022 veniva portato all'attenzione dello stesso medico operatore il quale, nell'ulteriore certificazione datata 07/03/2022, concludeva inequivocabilmente che “dall'esame obiettivo risulta una diastasi dei muscoli retti sia sovra che sottombelicale confermato da ecografia
5 addominale effettuata si consiglia, quindi, intervento chirurgico di addominoplastica con plicatura dei retti”. Chiaro ed evidente che si trattava di un grave problema funzionale, e non di un intervento di chirurgia estetica. Pertanto, in data 27/04/2022, dopo l'esecuzione dei necessari esami pre-operatori, veniva effettuato l'intervento chirurgico prescritto, con degenza (presso la struttura convenzionata con la Compagnia
Assicuratrice convenuta) fino al giorno
01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla medesima Compagnia con la cennata comunicazione. In ultimo, si segnala come nella cartella clinica sia espressamente confermata la diagnosi preoperatoria: segnatamente, nelle pagine 10 e 15 della cartella clinica de qua, sono indicati i seguenti codici di identificazione:
“Diagnosi principale: codice 5531, Ernia ombelicale;
Diastasi muscolare, codice 72884; intervento, codice 539, riparazione ernia;
codice
8365, altra sutura di muscoli o fasce riparazione di diastasi dei retti”, con intervento eseguito di
“addominoplastica”. Il tutto per come già autorizzato. Ne discende che il rigetto della richiesta di liquidazione avanzata da Pt_1 contrasta, chiaramente, con la
[...] documentazione prodotta, che conferma in maniera
6 univoca ed inequivocabile la patologia di base che ha reso necessario l'intervento chirurgico de quo, per come reiteratamente confermato dal carteggio tutto prodotto e trasmesso alla convenuta nonché allegato agli atti di causa. Con Atto di Diffida e messa in mora del 23/06/2022, l'odierno attore provvedeva a richiedere, alla Controparte_3
l'immediato pagamento dell'importo
[...] complessivo di euro 16.745,00 per come documentato e comprovato dalle fatture prodotte e trasmesse alla Compagnia assicuratrice. Parte convenuta reiterava il diniego già frapposto in sede di rigetto della domanda di liquidazione ed indi l'attore insisteva nella contestazione avverso detto diniego rendendosi disponibile a definire transattivamente la pendenza. Infine, in data
05/08/2022, la Controparte_3 riscontrava il primo reclamo del 23/06/2022 sostenendo ulteriormente che l'intervento de quo non sarebbe stato indennizzato, trattandosi di chirurgia estetica. Risulta altresì che in data
14/07/2022, inviava alla Parte_1 [...]
l'invito a stipulare una Controparte_3 convenzione di negoziazione assistita relativa alla pratica in argomento per euro 16.745,00; tale invito rimaneva, privo di qualsivoglia riscontro.
Relativamente all'evento per cui è causa, dunque,
7 ha affrontato un esborso pari ad Parte_1 euro 16.745,00 che la parte odierna convenuta si è, ingiustificatamente, rifiutata di rimborsare. Nel tentativo di porre rimedio alle oggettive contraddizioni poste a fondamento del rigetto della chiesta liquidazione di quanto spettante per il sinistro, con comunicazione inviata direttamente all'odierno attore, il 12/07/2022 la Compagnia
Assicuratrice convenuta ha notiziato Pt_1 dell'annullamento postumo della presa in
[...] carico del ricovero già formalmente autorizzato (con comunicazione n. RBM713294382022) circa quattro mesi prima sostenendo, in maniera meramente labiale, che non sarebbe evincibile con chiarezza la finalità non estetica dell'intervento di cui si tratta. La struttura in cui è Parte_1 stato ricoverato risultava convenzionata con la ed il ricovero de Controparte_3 quo era stato dalla stessa dapprima (il
15/03/2022) autorizzato, con comunicazione n.
RBM713294382022, per “Diastasi dei muscoli retti addominali” e con prescrizione di intervento chirurgico per “Addominoplastica con plicatura dei retti addominali”; successivamente in data
22/06/2022, a definizione della pratica amministrativa, previa verifica e valutazione della documentazione tutta (ivi inclusa la cartella clinica)
8 per come già prodotta dall'attore e dalla struttura sanitaria convenzionata la stessa parte convenuta aveva disposto la rettifica alla convalida al ricovero ed alle prestazioni connesse, tarandola ai servizi sanitari per come effettivamente fruiti. In data
27/04/2022, è stato effettuato l'intervento chirurgico prescritto, con degenza (presso la struttura convenzionata con la Compagnia
Assicuratrice) fino al giorno 01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla medesima convenuta con la comunicazione n.
RBM713294382022; ed ancora, dal provvedimento di rettifica dell'originaria autorizzazione si evince, chiaramente, che parte convenuta era già in possesso della cartella clinica e, comunque, di tutta la documentazione necessaria per definire positivamente la pendenza. Pertanto, anche l'annullamento postumo della presa in carico del ricovero è chiaramente, fonte di danno e pregiudizio per l'assicurato nonché in spregio ed in violazione del principio del legittimo affidamento in forza del quale aveva deciso di sottoporsi Parte_1 al delicato intervento chirurgico de quo presso la struttura convenzionata sopra individuata. Detto annullamento, indi, si palesa meritevole di censura, considerato che non sussistono sopraggiunti elementi giustificativi che possano comportare una
9 diversa valutazione degli atti e dei fatti di causa.
Inoltre la Casa di Cura privata “NI Parioli” ha inviato a le fatture del momento Parte_1 pre-operatorio (n. 3681 CP del 27/04/2022 di euro
164,00) e del ricovero (n. 11484 CP del
05/12/2022 di euro 6.106,06), con contestuale richiesta di pagamento diretto delle stesse da parte dell'attore medesimo, considerato che la
Compagnia Assicuratrice convenuta aveva disposto e comunicato alla struttura sanitaria convenzionata l'annullamento della pregressa autorizzazione e della successiva rettifica della stessa. Il giorno
04/08/2022, ha inviato ad Parte_1 [...] ulteriore invito a Controparte_3 stipulare una convenzione di negoziazione assistita, questa volta relativo all'annullamento della presa in carico n. RBM713294382022 ma anche tale invito
è rimasto, privo di qualsiasi riscontro.
Relativamente al sinistro in argomento, a seguito dell'illegittimo annullamento de quo, Pt_1 ha dovuto personalmente provvedere, per
[...] come acclarato dalla produzione documentale Co versata in atti, al pagamento diretto alla Casa
Cura NI Parioli del quantum dovuto in CP_6 forza delle cennate fatture, pari complessivamente ad euro 6.270,06. Da ciò discende il diritto ad ottenere il rimborso anche di detta somma che la
10 convenuta avrebbe dovuto versare direttamente alla struttura sanitaria. Riassumendo, con riferimento ad entrambi i due sinistri sopra indicati ed oggetto del presente procedimento, nel mese di marzo erano stati autorizzati sia il ricovero presso una struttura convenzionata (con pagamento diretto a carico della parte convenuta) che l'intervento chirurgico prescritto (con diritto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese sostenute e documentate) e nel mese di giugno erano state specificate (a rettifica dell'originario provvedimento) le prestazioni erogabili e, conseguentemente, liquidabili ed infine, a distanza di alcuni mesi dall'autorizzazione, la presa in carico de qua è stata annullata, seppur la prestazione autorizzata era già stata regolarmente e preventivamente autorizzata ed eseguita presso la suddetta Casa di Cura convenzionata, e la richiesta di rimborso delle spese mediche è stata immotivatamente respinta.
Considerato che tutti i suddetti tentativi di composizione bonaria delle pendenze de quibus non hanno sortito effetto positivo e, tra le parti, non
è stato possibile raggiungere neppure un'intesa transattiva, seppur proposta dall'attore, lo stesso in forza della possibilità offerta Parte_1 agli assicurati dall'art. 11 delle Condizioni di
Assicurazione, rubricato “Risoluzione delle
11 controversie” ha presentato, all'
[...]
Parte_2 formale “Istanza di revisione”, inviata in data
05/10/2022, con la quale ha chiesto al Collegio
Tecnico Consultivo di risolvere le controversie insorte in merito all'indennizzabilità ed alla misura dei sinistri di cui si tratta mediante la formulazione di idonee e motivate proposte di soluzione. A riscontro della suddetta istanza, con mail del
10/10/2022, l'Asdep ha comunicato di aver ricevuto la segnalazione, che la stessa era in lavorazione e che sarebbe stato fornito riscontro nel più breve tempo possibile;
ed ancora, con email del
17/10/2022, a riscontro della ricezione dell'Istanza di revisione, parte convenuta ha comunicato che la stessa poteva essere inviata all'indirizzo PEC ove era stata correttamente spedita il giorno
05/10/2022 e, nel merito della vicenda, ha confermato la reiezione del sinistro n. DW71-22-
201980, in quanto prestazione sanitaria di natura estetica non indennizzabile ai sensi di polizza, senza nulla comunicare circa l'ulteriore sinistro recante n. RBM713294382022, anch'esso oggetto di pendenza e del presente giudizio. Trascorsi oltre due mesi dalla presentazione dell'istanza di revisione senza aver ricevuto riscontro alcuno né da parte del Presidente dell'A.S.D.E.P. né, tantomeno,
12 da parte del Collegio Tecnico Consultivo, l'odierno attore ha trasmesso formale “Atto di diffida e significazione” al fine di sollecitare la trattazione e la definizione dell'istanza medesima. Infine, l'attore ha rappresentato che, in caso di mancato adempimento entro e non oltre il giorno
05/01/2023, si sarebbe proceduto con ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti, per come lesi dalla Controparte_3
Poiché anche il superiore ed ulteriore tentativo di risoluzione della controversia rimaneva disatteso, ha presentato in data Parte_1
11/01/2023, alla Camera Mediazione Nazionale
s.r.l. Istanza di Mediazione, ai sensi del D. Lgs.
28/2010, nei confronti della Controparte_3 che, ritualmente convocata dal
[...] suddetto Organismo per l'incontro del 02/02/2023, non ha aderito all'invito e non si è presentata, rimanendo assente. Per l'effetto, la procedura di mediazione n. 11277/2023 è stata chiusa, mediante “Verbale di mancato svolgimento”, con esito negativo per assenza della parte invitata. ha, dunque, sostenuto sia Parte_1
l'esborso pari ad euro 16.745,00 che la
[...] si è, Controparte_3 ingiustificatamente, rifiutata di rimborsare che quello di euro 6.270,06 che l'odierna parte
13 convenuta si è rifiutata di pagare direttamente alla
NI Parioli il tutto per un danno complessivamente ammontante ad euro 23.015,06.
Sul legittimo affidamento ingenerato dalla
[...] in danno di Controparte_3 Pt_1 piace ricordare che il principio del
[...] legittimo affidamento, che trova il suo alveo naturale nell'ordinamento giuridico Comunitario, rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica (Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 3 maggio
1978); affinché una situazione possa ottenere tutela, è necessario che origini e trovi fondamento nell'atteggiamento altrui. Il principio del legittimo affidamento è posto a salvaguardia del ragionevole affidamento, suscitato nei terzi, da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale e meritevole di tutela. Si tratta di una tematica che trova punti di contatto con quella, da sempre discussa in Giurisprudenza, dell'apparenza del diritto e della certezza del diritto. Non qualsiasi affidamento si può definire legittimo;
perché ciò avvenga è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi: a) il primo elemento, di natura oggettiva, consistente nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente e tale vantaggio deve essere chiaro ed univoco e va
14 esercitato attraverso un comportamento attivo;
b) occorre che il privato pretenda di difendere un'utilità ottenuta in buona fede;
questo perché
l'ordinamento non può accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa conseguita, però, attraverso comportamenti fraudolenti o ingannevoli;
infine, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale tale da convincere il beneficiario della sua stabilità. Detto principio è anche presente nel diritto internazionale privato ed in particolare è contenuto nei principi
UNIDROIT che rappresentano un insieme di norme internazionalmente accettate, comuni alle tradizioni civilistiche di molti Stati ed utilizzate nell'ambito dei contratti internazionali;
la loro portata interpretativa, grazie anche all'avallo della
Giurisprudenza, ha assunto una notevole importanza tale da farle divenire anche norme di riferimento interpretative, in ambito nazionale, quando si possano verificare lacune interpretative.
Se l'art.
1.7 dei principi UNIDROIT prevede espressamente il principio di buona fede, l'art.
1.8 ne costituisce una specificazione: si intitola, infatti,
“nemo venire contra factum proprium” e recita:
“Una parte non può agire in modo contraddittorio
15 rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio”. Così inteso l'affidamento, benchè non espressamente contemplato nel Codice Civile, si afferma come principio generale del diritto che trova collocazione anche nel nostro Ordinamento.
Per Dottrina e Giurisprudenza, il principio dell'affidamento è, ormai, immanente o comunque ricavabile dal Codice Civile attraverso un'interpretazione estensiva della clausola generale di buona fede e correttezza. Anche la Suprema
Corte, con la Sentenza n. 9924/2009, ha affermato la sussistenza del suddetto principio “nemo venire contra factum proprium” determinante il legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede. E' una regola che viene declinata anzitutto in materia di acquisti a non domino, non solo per via contrattuale. E' nella materia contrattuale che l'affidamento viene elevato dalle norme a criterio interpretativo della dichiarazione negoziale e, dunque, del contenuto dell'obbligo. Nella vicenda che ci occupa, appare pacifica e fondata la configurabilità della situazione di legittimo ed incolpevole affidamento dell'attore; peraltro, detto affidamento non era solo apparente ma effettivo e di diritto. Giova infatti rammentare
16 che, in data 27/04/2022, è stato effettuato l'intervento chirurgico prescritto con degenza
(presso la struttura convenzionata con la convenuta fino al giorno 01/05/2022, il tutto per come preventivamente autorizzato dalla parte convenuta stessa. Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'annullamento di cui si tratta,
è opportuno precisare che in esito alla definizione della pratica amministrativa, previa verifica e valutazione di tutta la documentazione in suo possesso il 22/06/2022, la Controparte_1 aveva disposto la rettifica della
[...] convalida al ricovero ed alla prestazione, tarandola alla prestazione sanitaria per come concretamente fruita dall'assicurato. Ed ancora, dal provvedimento di rettifica dell'originaria autorizzazione si evince, chiaramente, che la Compagnia Assicuratrice convenuta era già in possesso della cartella clinica e, comunque, di tutta la documentazione necessaria per definire positivamente la pendenza.
Pertanto, anche l'annullamento postumo della presa in carico di ricovero è chiaramente illegittimo ed arbitrario nonché fonte di danno e pregiudizio per l'odierno attore, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento in forza del quale aveva deciso di sottoporsi Parte_1 al delicato intervento chirurgico di cui si tratta,
17 eseguito, presso la struttura convenzionata sopra individuata. Il cennato placet autorizzativo in merito al ricovero ed all'intervento chirurgico de quo ha, chiaramente, ingenerato nell'attore quello che, tecnicamente, altro non è che il legittimo affidamento che ha indotto il soggetto alla determinazione di sottoporsi all'operazione presso la prescelta struttura privata convenzionata. Al contrario, ove la Controparte_3 avesse, ab origine, denegato la chiesta autorizzazione, è indubbio che parte attrice avrebbe potuto optare per soluzioni alternative.
L'annullamento de quo ed il rigetto della richiesta di rimborso si palesano meritevoli di ogni censura, considerato che non sussistono sopraggiunti elementi giustificativi che possono comportare una diversa valutazione degli atti e dei fatti di causa.
Tutto il diritto civile si regola sul principio di eguaglianza fra i privati;
il principio de quo, espresso dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, tutela la parte più debole del rapporto contrattuale ed è stigmatizzato nel principio di derivazione romanistica alterum non laedere. Non si può immaginare un rapporto giuridico privo dei connotati della lealtà e della correttezza;
chiaro ed evidente che, per fare ciò, è utile osservare la regola della buona fede. La buona fede, che illumina tutti i
18 rapporti giuridici, è quel principio dell'ordinamento positivo che indica il comportamento teso alla lealtà ed al legittimo affidamento delle parti in un rapporto giuridico;
è una comune regola di condotta nella formazione di un atto legale e si estrinseca come un dovere di reciprocità in un rapporto per un determinato e specifico fine. La buona fede rappresenta un impegno di solidarietà che incombe su entrambe le parti del contratto;
essa impone a ciascuna di esse di tenere un comportamento che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, sia idoneo a preservare gli interessi dell'altra parte. Come tale la buona fede intesa come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. Il principio di buona fede permea tutto il rapporto contrattuale dalla fase precontrattuale fino alla sua esecuzione ed interpretazione e la correttezza
(buona fede in senso oggettivo) rappresenta il metro di comportamento per i soggetti del rapporto obbligatorio, il cui contenuto non è a priori esattamente determinato necessitando di un'opera di concretizzazione valutativa in riferimento agli interessi in gioco ed alle caratteristiche del caso
19 concreto. Attraverso l'art. 1175 c.c., coordinato con gli artt. 1374 e 1375 c.c., può essere meglio individuato il contenuto del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda gli obblighi principali che per quelli collaterali (di protezione, cooperazione ed informazione). Discende che l'obbligo di buona fede può essere concretizzato in due canoni di condotta: il primo valevole principalmente nella formazione e nell'interpretazione del contratto che impone lealtà di comportamento ed il secondo consistente nell'obbligo, di ciascuna parte, di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio. Le norme in cui la buona fede è evidenziata sono gli artt. 1175 e 1176 c.c. ma anche gli artt. 1366, 1375, 1994 c.c, La buona fede rappresenta una regola aurea nei rapporti obbligatori e si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui, per l'adempimento di un'obbligazione, è necessaria una leale cooperazione, assimilabile a quella del bonus pater familias. Inoltre la buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso;
ciò dimostra come il diritto non sia solamente teso ad una esatta valutazione delle fattispecie ma è, soprattutto, esternazione di quei principi, etici e sociali già presenti nella Carta costituzionale che consentono
20 il regolare sviluppo della persona nei singoli rapporti fra consociati per il raggiungimento del bene comune. Appare altresì opportuno sottolineare che il principio di cui si discute emerge anche in tema di esecuzione dei rapporti obbligatori;
in tale ipotesi, la prestazione è caratterizzata dall'atteggiamento positivo delle parti, nella dinamica applicazione di un accordo. La
Suprema Corte, con la pronuncia n. 3775 del 20 aprile 1994, ha statuito che “In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come impegno di cooperazione o un obbligo di solidarietà che impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi della controparte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio”. Il principio è operante ai sensi dell'articolo 1375 c.c. in relazione all'esecuzione di un onere contrattuale;
ciò in quanto la buona fede è una regola generale che riguarda, con il proprio atteggiarsi, tutto il rapporto obbligatorio nel proprio ontologico sviluppo (dalle trattative precontrattuali fino all'esecuzione del contratto stesso). Ed ancora, la Corte Cassazione, con la Sentenza n. 10549 del 03/06/2020, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di
21 buona fede ed ha statuito che “l'inosservanza del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante”. Si ha, pertanto, inadempimento contrattuale quando una prestazione, prevista da un contratto, non si verifica nel luogo, nel tempo o secondo le modalità stabilite dallo stesso contratto. Stabilisce l'art. 1218 c.c. che, in caso di inadempimento contrattuale, il creditore può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi;
vengono, indi, applicate tutte quelle regole che afferiscono alla responsabilità contrattuale ovvero l'obbligo di diligenza del debitore a tutela dei diritti tutti del creditore. Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il nesso causale tra evento inadempimento e conseguenze dannose patite da
Giova ribadire che la Parte_1 [...] ha avuto preventiva, Controparte_3 piena ed ampia disponibilità della documentazione con la quale è stata, preliminarmente, chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento medico di cui si tratta. Indi, l'attore ha eseguito le prestazioni autorizzate dalla convenuta, presso la struttura convenzionata e con il professionista
22 medico prescelto, ed ha trasmesso tutto l'ulteriore carteggio acclarante la fondatezza delle pretese per come contrattualmente spettanti. Successivamente ha visto negato, l'impegno Parte_1 contrattuale che la stessa Assicurazione convenuta aveva assunto. Il comportamento posto in essere dalla in Controparte_3 evidente violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, ha evidentemente leso il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso delle somme anticipate per l'effettuazione dell'intervento espressamente autorizzato dalla Compagnia assicurativa convenuta nonché ad ottenere il pagamento di quanto corrisposto alla struttura sanitaria ove è stato ricoverato. L'attore ha diritto quindi ad ottenere la condanna dalla
[...] atteso che Controparte_3
l'inadempimento contrattuale perpetrato dalla
Compagnia Assicurativa convenuta è consistito nell'aver disatteso quanto previsto contrattualmente, peraltro garantito preventivamente. Sulle argomentazioni difensive di
A ciò si Controparte_3 aggiunga che, le resultanze della consulenza tecnica d'ufficio appaiono rafforzare la fondatezza delle pretese attoree. Relativamente al quantum preteso dal nell'ambito del Parte_1
23 presente procedimento, deve farsi rilevare che esso non è né errato né, tantomeno, non liquidabile. In particolare, la produzione documentale versata in atti da parte attrice contiene sia la documentazione contabile che le prove degli avvenuti pagamenti di tutte le spese sostenute dall'attore con riferimento alle somme richieste a titolo di rimborso (euro
16.745,00). Infine, con riferimento all'ulteriore importo di euro 6.270,06 richiesto per il ricovero presso la struttura ospedaliera convenzionata, occorre far rilevare che la Controparte_3 non ha provveduto al pagamento
[...] diretto delle somme dovute alla NI Parioli in quanto la Compagnia Assicuratrice convenuta aveva comunicato l'annullamento della pregressa autorizzazione e della successiva rettifica della stessa detta struttura ospedaliera ha richiesto a di provvedere personalmente alla Parte_1 corresponsione della somma di euro 6.270,06.
Conseguentemente, l'odierno attore e la
[...] hanno sottoscritto, in data CP_7
07/11/2023, una scrittura privata transattiva in forza della quale ha corrisposto Parte_1 alla creditrice il quantum dovuto in quattro rate mensili;
per l'effetto, è stato concordato inter partes che l'attore (che ha estinto detto debito) avrebbe potuto far valere, nell'ambito del presente
24 procedimento giudiziario, la di lui pretesa creditoria direttamente nei confronti della
[...]
per come in effetti è avvenuto. Controparte_3
La suddetta scrittura privata per come formalmente sottoscritta tra la NI Parioli e l'attore, che poi ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte è assolutamente opponibile alla convenuta in quanto afferente ai fatti per cui è causa, segnatamente in quanto conseguenza diretta ed immediata della revoca della primigenia autorizzazione all'indennizzo diretto. L'esito dell'istruttoria oltre che la rilevante e conducente produzione documentale versata in atti ha confermato la fondatezza delle domande attoree, che meritano, dunque, integrale accoglimento. La consulenza tecnica d'ufficio la cui conclusioni in quanto immuni da vizi vengono condivise da questo giudicante ha inequivocabilmente riconosciuto che
“tutte le somme richieste in giudizio dall'attore sono interamente spettanti in Parte_1 favore dello stesso attore ed indi rimborsabili ai sensi della polizza stipulata con la convenuta. E' inoltre emerso con estrema chiarezza dall'indagine peritale che era affetto da Parte_1 diastasi dei muscoli retti addominali con impegno funzionale della parete addominale. La diastasi dei retti addominali del periziando non era solo un
25 problema estetico e quindi l'intervento chirurgico attuato da per la gravita' della Parte_1 diastasi e per il deficit funzionale non e' da considerare un intervento estetico ma un intervento chirurgico mirato a rimuovere oltre che un fattore morfologico anche e sicuramente una problematica funzionale. Ha concluso il CTU medesimo che
“tutte le somme richieste in giudizio dall'attore sono interamente spettanti in Parte_1 favore dello stesso ed indi rimborsabili ai sensi della polizza”. Da ciò l'accoglimento delle domande attoree e l'effetto, la condanna della
[...]
al rimborso in favore Controparte_3 di con riferimento ai sinistri Parte_1 recanti n. DW71-22-201980 (euro 16.745,00) e n.
RBM713294382022 (euro 6.270,06), della complessiva somma pari ad euro 23.015,06 oltre interessi. In aderenza all'insegnamento della
Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca dell'evento giudizialmente dedotto con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
26
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna la
[...]
al rimborso in favore Controparte_3 di della complessiva somma pari Parte_1 ad euro 23.015,06 oltre interessi dalla domanda al soddisfo: condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitamente a carico della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo PR IO
27