Versione
27 luglio 1954
27 luglio 1954
Art. 25.
Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all' art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento e' effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.
Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all' art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento e' effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 12/03/1986, n. 46Provvedimento: N. 46 SENTENZA 7 MARZO 1986 Deposito in cancelleria: 12 marzo 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11/1 s.s. del 19 marzo 1986. Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. IV PALADIN, Presidente - Prof. AN LA GO - Prof. IR LI - Prof. SE RI - Dott. ES AJ - Prof. AN SO - Prof. RE LO - Dott. AL IT - Prof. SE BORZELLINO - Dott. ES CO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) promosso con l'ordinanza emessa il 16 marzo 1977 …Leggi di più...
- esclusione per gli impiegati degli enti locali·
- sent. 46/86. pensioni·
- contrasto con il principio di uguaglianza·
- servizi riscattabili·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- assistentato volontario presso universita' o istituti di istruzione superiore·
- civili e militari (dipendenti pubblici)